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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08705/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del 07/07/2021 del Tribunale di Messina, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione di articoli dal marchio contraffatto (articoli di merchandising del cantante [OSCURATO:PERSONA]) e di commercio degli stessi articoli, rideterminando la pena irrogal:a; Ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta «[n]ullità della sentenza di primo grado.

Illogicità, contraddittorietà ed omissione della motivazione» per avere la Corte d'appello di Messina, sotto un primo profilo, «ome[sso] di considerare la inesistenza del pronunciamento di prime cure, manchevole nei suoi elementi essenziali, non essendo possibile decifrare le ragioni della affermazione di responsabilità» e, sotto un secondo profilo, «sce[Ito] tra le due quantificazioni della pena presenti nella sentenza di primo grado» - è: manifestamente infondato quanto al primo profilo in cui è articolato, atteso che la Corte d'appello di Messina ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui mancanza della motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso giudice di appello provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (tra le tante: Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01); inammissibile per carenza di interesse quanto al secondo profilo in cui è articolato, atteso che la Corte d'appello di Messina, a fronte del contrasto, in ordine alla pena irrogata, tra il dispositivo della sentenza di primo grado e la motivazione della stessa sentenza, ha ritenuto di irrogare, tra le due, la pena nella misura più favorevole all'imputato; Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di commercio di prodotti con segni falsi - è inammissibile perché del tutto generico, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ed è, comunque, manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Messina ha motivato t assolutamente adeguato) con un'argomentazione del tutto esente da vizi logici o giuridici, in ordine alla messa in vendita, da parte dello Scognamiglio, di prodotti con segni contraffatti (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Messina ha evidenziato come l'imputato fosse stato visto sottoporre in visione gli articoli di merchandising del cantante [OSCURATO:PERSONA] - dei quali disponeva di quantità ampiamente eccedenti quelle utilizzabili da un singolo individuo - alle persone che si stavano recando al concerto dello stesso Vasco e come il testimone [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che i predetti articoli non recavano il marchio del soggetto titolare del copyright e come essi apparissero, per il resto, identici a quelli "ufficiali", con la conseguente esclusione anche della grossolanità del falso); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del 07/07/2021 del Tribunale di Messina, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione di articoli dal marchio contraffatto (articoli di merchandising del cantante [OSCURATO:PERSONA]) e di commercio degli stessi articoli, rideterminando la pena irrogal:a; Ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta «[n]ullità della sentenza di primo grado. Illogicità, contraddittorietà ed omissione della motivazione» per avere la Corte d'appello di Messina, sotto un primo profilo, «ome[sso] di considerare la inesistenza del pronunciamento di prime cure, manchevole nei suoi elementi essenziali, non essendo possibile decifrare le ragioni della affermazione di responsabilità» e, sotto un secondo profilo, «sce[Ito] tra le due quantificazioni della pena presenti nella sentenza di primo grado» - è: manifestamente infondato quanto al primo profilo in cui è articolato, atteso che la Corte d'appello di Messina ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui mancanza della motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso giudice di appello provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (tra le tante: Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735-01); inammissibile per carenza di interesse quanto al secondo profilo in cui è articolato, atteso che la Corte d'appello di Messina, a fronte del contrasto, in ordine alla pena irrogata, tra il dispositivo della sentenza di primo grado e la motivazione della stessa sentenza, ha ritenuto di irrogare, tra le due, la pena nella misura più favorevole all'imputato; Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione della propria responsabilità per il reato di commercio di prodotti con segni falsi - è inammissibile perché del tutto generico, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ed è, comunque, manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello di Messina ha motivato t assolutamente adeguato) con un'argomentazione del tutto esente da vizi logici o giuridici, in ordine alla messa in vendita, da parte dello Scognamiglio, di prodotti con segni contraffatti (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Messina ha evidenziato come l'imputato fosse stato visto sottoporre in visione gli articoli di merchandising del cantante [OSCURATO:PERSONA] - dei quali disponeva di quantità ampiamente eccedenti quelle utilizzabili da un singolo individuo - alle persone che si stavano recando al concerto dello stesso Vasco e come il testimone [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che i predetti articoli non recavano il marchio del soggetto titolare del copyright e come essi apparissero, per il resto, identici a quelli "ufficiali", con la conseguente esclusione anche della grossolanità del falso); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C