CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 32118/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18992/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende ; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.SIRACUSAn. 2230/2015 depositata i l 28/05/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La CTR Sicilia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] spa contro la sentenza della CTP di Siracusa che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] spa contro la cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative al 2004. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società che si è affidata a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso sia l’Agenzia delle entrate sia [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more la società, con memoria, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, e in data 13.10.2022, e ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere, allegando la comunicazione del concessionario relativa alle somme dovute documentazione relativ a ai pagamenti effettuati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018). Sussistono, quindi, i presupposti quantomeno per l’estinzione del giudizio. Inoltre, non vi è luogo a provvedere sulle spese perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. n. 24083 del 2018). P.Q