CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi perXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il rigetto del ricorso perXXXXXXXXXXXXXXXXX, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente alla applicazione della pena sostitutiva per [OSCURATO:PERSONA];udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, che haconcluso chiedendo l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e diXXXXXXXXXXXXXXXX, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredi fiducia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che haconcluso per l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 ottobre 2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la pronuncia resa dal Tribunale di Agrigento il 13 settembre 2023,c o n l a q u a l e X X X X X X X X X X X X X X X X X ,[OSCURATO:PERSONA],XXXXXXXXXXXXXXXXXX,[OSCURATO:PERSONA] eranostati condannati alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni in favore dellaparte civile; [OSCURATO:PERSONA] per essersi reso responsabile di violenzesessuali reiterate, di lesioni personali e di maltrattamenti nei confronti della figliaXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (capi A, B, C, D), [OSCURATO:PERSONA],XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per aver fornito alla poliziagiudiziaria dichiarazioni false e/o reticenti, così aiutando XXXXXXXXXXXXXXXXXad eludere le investigazioni dell’Autorità (capo E).2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso per cassazione tutti gliimputati.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper cassazione, mediante l’[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato asette motivi.3.1. Con un primo motivo i ricorrenti denunciano, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. pernullità assoluta ed inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXXe [OSCURATO:PERSONA] ed erronea esclusione della loro indagabilità di fatto.Sottolinea la difesa che le dichiarazioni rese dai ricorrenti vengono acquisitesu fatti costituenti il cuore dell’indagine, vale a dire la possibile percezione delleurla, dei rumori e delle dinamiche immediatamente connesse all’episodio diviolenza attribuito a [OSCURATO:PERSONA], sicchè la loro eventuale reticenza onon percezione avrebbe potuto essere valutata come contributo elusivo el’omissione dell’avviso ex art. 63 cod. proc. pen. comporta nullità assoluta dellesommarie informazioni rese, le quali non avrebbero potuto essere poste afondamento della pronuncia di responsabilità.3.2. Con un secondo motivo i ricorrenti denunciano, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., motivazione illogica sulla attendibilità dellapersona offesa, mancata analisi della posizione dei ricorrenti, condanna fondatasu valutazioni probabilistiche e non su prove.Lamenta la difesa che la Corte territoriale avesse ritenuto decisivo il fattoche la persona offesa avesse dichiarato di aver urlato durante l’aggressione,traendo da ciò la conclusione che i ricorrenti non avrebbero potuto non percepirele urla, senza alcuna prova tecnica, né riscontri testimoniali esterni, cosìintegrando una valutazione soggettiva che non può sostenere una pronuncia dicondanna.3.3. Con un terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 378 cod.pen., erronea ricostruzione del dolo del favoreggiamento, insufficienza dellamera negazione dei fatti, mancanza di prova della idoneità della condotta adeludere le investigazioni.Deduce la difesa che la sentenza impugnata non spiega perché ledichiarazioni degli imputati, anche se non perfettamente attendibili, avrebberoavuto la capacità di ostacolare l’indagine, né individua atti del procedimento chesarebbero stati pregiudicati o ritardati.3.4. Con un quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 110cod. pen., insussistenza del concorso, irrilevanza della convergenza narrativa trai due ricorrenti.Premette la difesa che l’istituto del concorso richiede un contributo effettivoe causalmente rilevante alla realizzazione del fatto, non potendosi fondare sullaanalogia o sulla vicinanza delle dichiarazioni, sicchè, essendo stati i ricorrentiescussi separatamente, non vi sono elementi che dimostrino un previo accordo,né vi sono comportamenti simultanei o coordinati.3.5. Con un quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 546cod. proc. pen., motivazione apparente e stereot ipata, mancatai n d i v i d u a l i z z a z i o n e d e l l e c o n d o t t e d iX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X .Deduce la difesa che, sebbene le possibilità di percezione dei due ricorrentifossero differenti, poiché [OSCURATO:PERSONA] si trovava nella propriaabitazione, impegnata in attività domestiche, e [OSCURATO:PERSONA] non eranella medesima area dell’edificio, la responsabilità viene affermata in modoindifferenziato, pur essendo le loro circostanze personali profondamente diverse.3.6. Con un sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen.Lamenta la difesa che la Corte di appello, nel negare l’applicazione dellecircostanze attenuanti generiche, non ha considerato la incensuratezza deiricorrenti, il ruolo marginale avuto nella vicenda, il contesto emotivo e familiare,l’assenza di dolo specifico e la totale irrilevanza effettiva delle loro dichiarazioniai fini dell’indagine.3.7. Con un settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 157,158, 159, 160, 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per mancata declaratoriadella prescrizione del reato.Lamenta la difesa l’omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione richiesta dalla difesa, nonostante il decorso del termine massimo,anche tenendo conto della recidiva contestata e della possibile incidenza dieventuali sospensioni, coincidendo il momento consumativo con le dichiarazionirese agli inquirenti il 15/09/2017 ed essendo ampiamente decorso il terminemassimo di sette anni e sei mesi.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediantel’[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a sette motivi.4.1. Con un primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) e c), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in specificoriferimento alla già eccepita assoluta nullità ed inutilizzabilità patologica delledichiarazioni rese dall’imputata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], 16/09/2017 e 23/09/2017per violazione degli artt. 63, 178, 179 e 191 cod. proc. pen.Deduce la difesa che la posizione della ricorrente, moglie dell’alloraindagato, nonché la sua presenza presso l’abitazione teatro dei fatti, la suaqualità di madre della persona offesa e le circostanze emerse dalla querelaconfiguravano già al momento della sua prima escussione – il 15/09/2017,un’ora dopo la presentazione della querela da parte della persona offesa – unquadro indiziario tale da far sospettare la sua partecipazione concorsuale nellacondotta del marito, avendo la ricorrente negato qualsivoglia violenza subitadalla figlia ad opera del padre, e tale dunque da richiedere l’applicazione dellegaranzie difensive di cui all’art. 63 cod. proc. pen. Aggiunge la difesa che legaranzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen. non erano state applicate alla ricorrenteneanche nelle successive audizioni del 16/09/2017, ore 21.55, e del 23/09/2017,ore 16.30.4.2. Con un secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale, in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt.110 e 378 cod. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elementopsicologico del reato ed al palese travisamento della prova relativoall’interpretazione del tutto pleonastica e deficitaria resa dalla Corte di appello inmerito alle intercettazioni ambientali.Lamenta la difesa che la Corte territoriale non si sia confrontata con i motividi appello, avendo posto a fondamento della sentenza di condanna ledichiarazioni rese dall’imputata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il contenuto delle intercettazioni,interpretato in malam partem. Aggiunge in proposito che i progressivi 53, 54,55, 84, 102 e 107 delle intercettazioni telefoniche, richiamati nella sentenza diprimo grado sono probatoriamente irrilevanti o comunque omettono diconsiderare alcune parti delle conversazioni; mentre le intercettazioni ambientali,pur dimostrando che i familiari erano a conoscenza della aggressione fisica subitadalla persona offesa, non provano la consapevolezza e la volontà della imputatadi eludere le investigazioni dell’Autorità, desumendo il dolo di favoreggiamentodalla sola circostanza che l’imputata aveva reso dichiarazioni difformi rispetto aquanto successivamente emerso dalle intercettazioni, senza considerare che ilcontenuto delle intercettazioni non lasciava dubbi sul fatto che l’imputato nonavesse abusato sessualmente della figlia, ma che le avesse dato una pedata nelleparti intime.4.3. Con un terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale, in riferimento all’art. 384 cod. pen., nonché manifesta illogicità e/o meraapparenza della motivazione.Deduce la difesa che, per il contestato favoreggiamento, opera il primocomma dell’art. 384 cod. pen., senza le limitazioni previste dal secondo commadella menzionata disposizione, per cui sussistono tutti i presupposti perl’applicazione della causa di non punibilità, ovverosia a) il rapporto di coniugiodella ricorrente con l’imputato principale, b) la sussistenza del grave edinevitabile nocumento nella libertà per il marito, c) l’essere il marito indagato pergravissimi reati puniti con pene detentive elevate; d) la necessità e l’inevitabilitàdella condotta.4.4. Con un quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale, in riferimento al mancato riconoscimento del beneficio di cui all’art.62-bis cod. pen., nonché manifesta illogicità e/o mera apparenza dellamotivazione.Lamenta la difesa che le motivazioni poste a base della commissione delreato nella sentenza impugnata siano il frutto di mere congetture, poichéun’attenta lettura dell’intero procedimento raffigura la ricorrente come unadonna inoffensiva, priva di qualsiasi dietrologia, dal misero intelletto, incapace dirappresentarsi le conseguenze del proprio operato, incapace di collazionare unsemplice ragionamento e di difendersi, addolorata dalla vita avuta dalla figlia evittima dell’humus sociale in cui si sono verificati gli accadimenti.4.5. Con un quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dellalegge penale, in riferimento alla mancata mitigazione della pena inflitta ai sensidegli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché manifesta illogicità e/o mera apparenzadella motivazione.Lamenta la difesa l’assenza di motivazione sullo specifico motivo di appello,così individuandosi una pena inflitta frutto di mero arbitrio, senza nessunamotivazione, nonché disancorata dagli atti processuali, tenuto conto che i fattisono risalenti nel tempo e riferibili ad un singolo episodio, quale un grossolanofavoreggiamento che sicuramente poco ha determinato ai fini dell’esito delprocedimento, comunque marginale rispetto alla complessità della vicenda, che iprecedenti esistenti al momento della commissione dei fatti non erano gravi eche trattasi di soggetto avulso da qualsiasi contesto delittuoso.4.6. Con un sesto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 545-bis cod. proc. pen., per averritenuto assente dagli atti la procura speciale finalizzata a richiedere laconcessione di una pena sostitutiva delle pene detentive brevi, invece depositatanei termini di legge.Deduce la difesa di aver tempestivamente depositato la procura specialerilasciata dall’imputata all’indirizzo di deposito della Corte di appello di Palermo indata 17/01/2025.Censura, inoltre, la difesa l’apoditticità della motivazione della Corteterritoriale nella parte in cui ha ritenuto il rischio di recidiva e l’impossibilità diformulare una prognosi di adempimento delle prescrizioni, tenuto conto che laricorrente è ultra sessantenne, che è afflitta dal dolore per quanto accaduto allafiglia, che ha cresciuto una moltitudine di figli e di nipoti senza dare adito anessun sospetto, che è consapevole e certa del fatto che il marito non hacommesso quanto contestatogli, che è minus habens rispetto alla maggioranzadei cittadini.4.7. Con un settimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., essendosi il reato estinto per intervenutaprescrizione.Lamenta la difesa che l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato,sottoposta alla Corte di appello in sede di conclusioni, sia stata del tutto obliata,sebbene fossero decorsi, al momento della lettura del dispositivo in data30/10/2025, più di otto anni dalla data di commissione del fatto reato.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediantel’[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a dieci motivi.5.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 609-bis e 609-septies, comma 4,n. 2, cod. pen., di cui al capo A) d’imputazione, per contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, derivante anche dal travisamento di prove agli attiprocessuali.5.1.1. Deduce la difesa, con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio afirma del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del 13/11/2017, che ha evidenziato,nel racconto della persona offesa, l’esistenza di una tematica contraria al padreed all’ex-convivente, con la presenza di una polarizzazione di pensiero aventeper oggetto i due soggetti e il racconto di due storie uguali, ritenendo la donnacapace di ricordare e non di inventare, che la persona offesa non abbia inventatouna storia in capo al padre, ma ha riproposto quella vissuta con il proprio ex-convivente.5.1.2. Lamenta la difesa la inaccettabilità di aver ritenuto soddisfacente unracconto limitato al nucleo essenziale degli addebiti, atteso, peraltro, che talenucleo essenziale è riconducibile ad un singolo episodio, mentre in ordine airestanti capi di imputazione la storia è del tutto campata in aria, mettendo inevidenza le contraddizioni tra il contenuto della querela sporta il 15/11/2017, ore11.00, le s.i.t. del 15/09/2017, ore 14.22, e l’incidente probatorio del[OSCURATO:DATA_NASCITA].5.1.3. Osserva la difesa che il contenuto delle intercettazioni ambientali etelefoniche è inequivocabile e non si presta ad ulteriori interpretazioni nel sensoche, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le conversazioni hanno peroggetto esclusivamente “legnate” e “pedata” nelle parti intime, senza lamenzione di un abuso sessuale da parte dei familiari.5.1.4. Deduce la difesa che la diagnosi riportata dal certificato di dimissionidal pronto soccorso ospedaliero è sintomatica di condizioni infiammatorie,perfettamente compatibile con la condotta realmente posta in essere dalricorrente, vale a dire una pedata nelle parti intime. Ed ancora più dirimente èl’esito delle analisi genetico-forensi eseguite dal RIS di Messina dalle quali èrisultata la presenza di un unico profilo genotipico riconducibile ad un soggetto disesso femminile, per cui l’interpretazione logico-deduttiva del contenuto delleintercettazioni fatto dai giudici di merito assevera il vizio di travisamento dellaprova.5.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 582, 585, in relazione all’art.576, nn. 2 e 5, cod. pen., di cui al capo B) d’imputazione, per apparenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso il mancatorispetto dei parametri di graduazione della pena ex art. 133 cod. pen.Osserva la difesa che, in relazione al reato di lesioni personali contestato alcapo B) d’imputazione, la richiesta difensiva era che la pena fosse assestata alminimo edittale, in ragione del contenuto del referto ospedaliero che rendechiaro che si era trattato di lesioni personali lievissime, le quali erano stateerroneamente ricondotte nella condotta di cui al capo A).5.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 576, n. 5, cod. pen., di cui al capoB) d’imputazione, per apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione, attese le doglianze già espresse in seno al primo motivo di ricorso,relativamente al travisamento delle prove da cui è scaturita la condanna per ilreato di cui al capo A) che ha investito a cascata il reato di cui al capo B).Precisa la difesa che le lesioni contestate al capo B) sono perfettamentecompatibili con la condotta ammessa dall’imputato, vale a dire l’aver sferrato uncalcio nei confronti della persona offesa, e sono invece incompatibili con l’asseritaviolenza sessuale contestata al capo A), con la conseguente insussistenzadell’aggravante contestata.5.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 609-bis e 609-septies, comma 4,n. 2, cod. pen., di cui al capo C) d’imputazione, per contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, attesa la carenza di elementi probatori e iltravisamento di un dato probatorio, ovverosia il verbale di perquisizionedomiciliare con esito negativo.Deduce la difesa che il presunto episodio di violenza sessuale descritto alcapo C) non ha trovato alcun tipo di riscontro durante l’espletamento dellaistruttoria dibattimentale, venendo prese per oro colato le dichiarazioni rese inquerela dalla persona offesa, senza una specifica descrizione dell’arma utilizzatadall’imputato, e nonostante l’esito negativo della perquisizione domiciliare, conconseguente travisamento della prova.5.5. Con un quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 609-bis e 609-septies, comma 4,n. 2, cod. pen., di cui al capo D) d’imputazione, per apparenza, contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione, attesa la carenza di elementi probatori eil travisamento di molteplici elementi probatori.Lamenta la difesa che la Corte di appello non ha motivato alcunchè in ordineall’episodio di violenza sessuale di cui al capo D), obliando e disattendendoimmotivatamente gli elementi probatori testimoniali offerti dalla difesa, inp a r t i c o l a r e l e t e s t i m o n i a n z eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nonché l ’esamedel l ’ imputato.5.6. Con un sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 572 cod. pen., di cui al capo E)d’imputazione, per erronea applicazione della legge penale, nonché perapparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, attesa lacarenza di motivazione.Osserva la difesa che, al massimo, gli episodi maltrattanti sono incanalatiall’interno delle condotte descritte nei capi di imputazione riguardanti l’art. 609-bis cod. pen., posto che il delitto di maltrattamenti in famiglia è assorbito daquello di violenza sessuale quando vi sia piena coincidenza tra le condotte.Aggiunge la difesa che i comportamenti maltrattanti descritti erano stati smentitiin seno all’atto di appello attraverso il richiamo ad atti processuali di contenutodiametralmente opposto, in particolare a) al parallelismo con il vissuto relativoall’ex-convivente per gli appellativi “puttana” o “prostituta”, b) alla testimonianzaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per la presunta minaccia di farle togliere i bambini, c) alle deposizioniXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXper l’appropriazione delle somme destinate al mantenimento dei figli dellapersona offesa.5.7. Con un settimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 61-quinquies cod. pen., di cuiai capi A), B) ed E) d’imputazione, per apparenza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, in assenza di elementi probatori a supporto.Osserva la difesa che l’unico dato che viene offerto a sostegno di dettoconvincimento è relativo allo stato di agitazione manifestato dai bambini, i qualiavevano subito uno shock dovuto all’allontanamento dalla casa ed all’inserimentoall’interno di una comunità protetta, ma ciò non provava che lo stato d’animofosse stato compromesso dall’aver effettivamente assistito a quanto denunciatodalla donna.5.8. Con un ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per erroneaapplicazione della legge penale, nonchè per apparenza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, poiché frutto di travisamento e di unaevidente svalutazione degli indici positivamente apprezzabili dettagliatamenteindividuati in seno all’atto di appello.5.9. Con un nono motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606, lett.b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della leggepenale, nonchè per manifesta illogicità e/o mera apparenza della motivazione, inrelazione agli artt. 81 cpv., 132 e 133 cod. pen., tenuto conto della eccessivitàdella pena inflitta, anche in considerazione dei singoli aumenti apportati per lacontinuazione.Lamenta la difesa che, in forza della circostanza aggravante di cui all’art. 61,n. 11-quinquies, cod. pen. sia stato apportato un aumento considerevole, pari adun anno ed un mese di reclusione, nonostante l’aggravante non sia statacompiutamente provata, nonché un aumento immotivatamente copioso di seimesi di reclusione per gli episodi di violenza sessuale sub C) e D).5.10. Con un decimo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 606,lett. b) ed e), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale, nonchè per manifesta illogicità e/o mera apparenza dellamotivazione, in relazione alle statuizioni civili, avuto riguardo al quantum ed allanatura dei danni che si ritiene siano stati patiti.Lamenta la difesa l’esistenza di un vuoto motivazionale sulla censura relativaalle statuizioni civili, non apprezzandosi alcun danno patrimoniale o materiale,mentre i danni morali sono stati ricondotti alle sofferenze patite ed alleripercussioni comportamentali, senza considerare che gli stessi sono retaggio diun vissuto antecedente, essendo il comportamento della donna anche il risultatodella vita trascorsa a Menfi, per cui lo stato di disagio della persona offesa nonpuò essere integralmente addebitato all’imputato, anche in ragione dellapatologia cognitiva da cui la donna è affetta.6. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale si ribadisce che, al momento in cui laricorrente veniva sentita per la prima volta, rendendo dichiarazioni in contrastocon quelle della figlia, erano già percepibili gli indizi di reità a suo carico,generando l’obbligo di garanzie, per un verso, e, per altro verso, tali dichiarazioninon potevano fuorviare alcuna indagine, poiché gli inquirenti avevano già agli attiuna querela circostanziata che descriveva il fatto in modo diametralmenteopposto. Si ribadisce, inoltre, la mancanza del dolo di favoreggiamento, ancheperché le intercettazioni danno contezza di come i familiari fossero consapevoliche il padre avesse solo picchiato la figlia, e non anche abusato sessualmente dilei. Si ribadiscono inoltre le doglianze in ordine alla operatività del comma primodell’art. 384 cod. pen., nonché le censure mosse in tema di riconoscimento dicircostanze attenuanti generiche, di trattamento sanzionatorio e di applicazionedi pene sostitutive.7. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia diXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale si ribadisce il travisamento delle risultanzeprobatorie, per errata percezione del significante, con riferimento alla consulenzadel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alle intercettazioni ambientali etelefoniche, ai referti del Pronto soccorso ospedaliero ed all’analisi genetico-forense del R.I.S., infine alle deposizioni dei testimoni della difesa, nonché iltravisamento per omissione delle prove testimoniali, con riferimento al verbale dis. i .t. di [OSCURATO:PERSONA] e al le deposizioni test imonial i delXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo proposti daXXXXXXXXXXXXXXXXX, congiuntamente esaminati perché incentrati sullecarenze motivazionali della sentenza impugnata e sull’attendibilità della personaoffesa, sono manifestamente infondati.1.1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto dellaconferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primogrado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio dimotivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che,a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temiprobatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati inquella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv.272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n.2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anchemanifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, Rv. 272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazionesecondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nelcaso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimocompendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, lemotivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionaleintegrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n.37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nelladenuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall).Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile quando si introducenella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo oquando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; ilrelativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazioneper la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n.5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Inoltre, il vizio di travisamento della provapuò essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme,sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova,sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure delladifesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, main questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti dellasentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttoricomuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplicetravisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della noncorrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto alcompendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 2, n. 5336del 09/01/2018, L., Rv.272018; nello stesso senso, Sez. 4, n. 32955 del05/07/2024, Franzoni, non mass.).Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai datempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della personaoffesa nella materia dei reati sessuali.Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della personaoffesa si configura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena",legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità,come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia,proprio in ragione del particolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativodella vittima di reati sessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempreribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, airacconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente la credibilitàsoggettiva e l'attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante erigoroso rispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quandovi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di unospecifico interesse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 5, n.21135, del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015,Manzini, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro,Rv. 261730; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).La giurisprudenza di questa Corte ha poi precisato a più riprese come uneventuale deficit psichico della parte offesa, affetta da ritardo mentale medio-grave, non implica di per sé la inattendibilità delle dichiarazioni da costei rese,ma impone al giudice non solo di valutarle in modo analitico sotto il consuetoprofilo della coerenza, costanza, precisione, e genuinità, ma anche di ricercareeventuali elementi esterni di supporto solitamente non necessari nella materiadei reati di violenza sessuale atteso il particolare contesto in cui tali fattiaccadono e l’assenza di testimoni esterni in grado di corroborare le accuse (Sez.3, n. 44171 del 19/09/2023, M., Rv. 285289; Sez. 2, n. 21977 del 28/04/2017,Brancher, Rv. 269798; Sez. 3, n. 46377 del 23/05/2013, F., Rv. 257855).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato,quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione difatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornitodal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvoche il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, edinsuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale privadi una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).1.2. Tanto premesso, le censure mosse dalla difesa sono manifestamenteinfondate perché mirano ad offrire una lettura alternativa delle risultanzeistruttorie, diffondendosi in asserite contraddizioni o incongruenze nel narratodella persona offesa e nella logica ricostruzione della vicenda, a fronte diun ragionamento probatorio, svolto dalla sentenza impugnata, esente damanifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica e dai denunciatitravisamenti.La Corte di merito, infatti, alle pagine da 12 a 35 della sentenza impugnata,nell’esaminare gli elementi acquisiti al giudizio, diversamente da quantorappresentato in ricorso, ha messo in evidenza, con ampia e diffusa motivazionee senza vizi logici, come le plurime dichiarazioni rese nel tempo dalla personaoffesa fossero pienamente credibili, poiché il lieve ritardo mentale da cui costei èaffetta, pur incidendo sul raccordo e sulla collocazione cronologica degli episodidi abuso e di maltrattamento subiti, non ha tuttavia pregiudicato la capacità direndere testimonianza, di mantenere un contatto con la realtà storica, e, quindi,di rievocare, raccordare e ricostruire gli avvenimenti, separando le drammaticheesperienze vissute con l’ex convivente da quelle, non meno traumatiche, vissutea casa del padre maltrattante, come sottolineato dal professionista incaricatodegli specifici accertamenti, rimanendo costante e non smentito da ricostruzionialternative dei fatti il nucleo essenziale della vicenda e ricevendo peraltro ilracconto della persona offesa plurimi e rassicuranti riscontri, vale a diredichiarazioni rese da soggetti del tutto estranei al nucleo familiare (in particolaredella psicologa che l’aveva assistita nella denuncia e dalla responsabile del centroanti-violenza in cui la denunciante e i figli erano stati collocati che avevanoconstatato i segni delle violenze sul corpo della persona offesa e sul volto dellafiglia, nonché l’aspetto denutrito del figlio), referti medici ospedalieri, sopralluogodell’abitazione teatro dei fatti, intercettazioni ambientali e telefoniche –soprattutto - alle quali la Corte territoriale attribuisce, del tutto logicamente,altissima valenza probatoria, puntualizzando come i dialoghi intercettati inambientale tra i familiari del ricorrente all’interno della sala di attesa dellaTenenza dei carabinieri di XXXXXX costituiscano un formidabile riscontro alleaccuse di violenza sessuale e di maltrattamenti subiti dalla persona offesa neimesi precedenti. La Corte distrettuale chiarisce, inoltre, in modo del tutto logicoe convincente, come l’edema all’introito vaginale non possa essere frutto di una“pedata”, come sostenuto dal ricorrente, sia perché mai riferito dalla personaoffesa, sia perché un calcio alla zona vaginale, per quanto violento, non provocaanche lo strappo del fuseaux e degli slip (che, invece, la persona offesa dichiaraessere stati strumentali alla subita violenza sessuale), sia perché il refertoospedaliero non evidenziava lacerazioni ed ecchimosi sui genitali esterni e sullavagina, che si presentava come non dolente, con la conseguenza che l’assuntodifensivo del presunto calcio alla zona vaginale era incompatibile con la diagnosidella struttura ospedaliera. Ma la Corte di merito spiega anche che l’assenza ditracce di liquido seminale nei campioni vaginali ed anali prelevati dalla personaoffesa è logicamente spiegabile sulla base del fatto che il ricorrente avesseutilizzato un profilattico e che, peraltro, non fosse riuscito ad eiaculare, in quantoil rapporto sessuale era stato interrotto dall’intervento dei familiari, mentrel’esito delle analisi genetico-forensi eseguite dal RIS di Messina si spiegaconsiderando che l’estrazione dei campioni era avvenuta una settimana dopol’abuso, quando la persona offesa aveva ormai e ripetutamente pulito le partiintime.1.3. In tale ampio, logico e diffuso contesto motivazionale, la doglianza inordine al mancato rinvenimento di armi da sparo, riferita alla imputazione sub“C”, non coglie nel segno, avendo la Corte territoriale spiegato, nonillogicamente, come la persona offesa avesse collocato l’episodio in cui era stataminacciata con una pistola nei mesi estivi antecedenti al 14/09/2017, senzaspecificare il luogo dove il padre occultava l’arma, né se si fosse trattato diun’arma vera, né ancora se avesse rivisto l’arma nei giorni immediatamenteprecedenti alla presentazione della denuncia.1.4. Anche le doglianze sull’ulteriore episodio di violenza sessuale e sullecondotte di maltrattamento non colgono nel segno, avendo i giudici di meritosottolineato, senza vizi logici, come la persona offesa, oltre a subire violenze eminacce di non ricevere mantenimento economico per sé e per i figli minori alfine di sottostare alle richieste di rapporti sessuali, venisse picchiata e denigratadall’imputato che si appropriava anche dei contributi economici percepiti per ilmantenimento dei figli minori (v. pagine da 48 a 51 della sentenza di primogrado), come riscontrato dagli esiti delle intercettazioni ambientali dei giorni 16 e17 settembre 2017, all’interno della sala di attesa dei carabinieri, dove i familiaridella persona offesa avevano fatto ampi riferimenti ai costanti maltrattamentisubiti dalla denunciante; mentre la testimonianza dell’assistente sociale delcomune di XXXXXX fotografava, secondo il logico argomentare dei giudici diappello, la situazione dei giorni immediatamente successivi al trasferimento dellapersona offesa nell’abitazione paterna, in epoca precedente all’inizio dellecondotte maltrattanti e violente contestate in imputazione.1.5. Tanto vale a ritenere destituiti di fondamento le doglianze prospettatecon i motivi di ricorso esaminati, dovendosi ricordare che la verifica che la Cortedi cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza dellamotivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovatavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudicedi merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza esull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamentoprocessuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedurapenale (nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza dimaggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma,lett. e), del codice di procedura vigente), era attribuito al giudice di merito, conla conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico,con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono alsindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del liberoconvincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttivaindagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzionedel contenuto di una prova (per tutte: Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep.1996, Fachini, Rv. 203767).Deve, inoltre, essere ricordato che nella motivazione della sentenza ilgiudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita ditutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte lerisultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).Va ricordato, infine, l’insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui«in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), ladenunzia di incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi divalutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione,ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività,non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli datiestrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenzae la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini dellacompattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione» (Sez. 2, n.9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988).2. Il settimo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato.Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte di appellosottolinea come alle violenze commesse la sera del 14 settembre 2017 avevanoassistito tutti e tre i figli, rimanendone – quantomeno le due figlie –profondamente scossi e impauriti, anche perché intervenuti per provare adifendere la madre contro il nonno, tanto che quest’ultimo aveva preso a schiaffiuna delle figlie (la psicologa del centro anti-violenza, che aveva assistito lapersona offesa durante la presentazione della denuncia, puntualizza come i trefigli della persona offesa fossero visibilmente impauriti: v. pag. 11 della sentenzadi primo grado). Non solo, ma la Corte territoriale dà atto che i figli avevanoanche assistito ai comportamenti maltrattanti posti in essere nelle muradomestiche, anche loro vittime delle violenze, delle minacce e delle umiliazioniche l’imputato riservava alla loro madre (v. pag. 35 della sentenza impugnata).Tanto in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui, ai finidella configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, cod. pen., avente la finalità di proteggere la serenità psico-fisica delminore, il cui sviluppo psico-fisico è in piena formazione, la prescritta "presenza"del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditivadi quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dalgrado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare einteriorizzare gli eventi delittuosi, ciò in quanto il concetto di percezionecoinvolge tutte le componenti sensoriali attraverso cui un individuo è in grado diassimilare l'evento di cui è stato partecipe (cfr. Sez. 3, n. 18097 del 15/11/2019,dep. 2020, Rv. 280037, e Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, Rv. 271670)3. Il secondo, l’ottavo e il nono motivo del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], congiuntamente esaminati perché incentrati sultrattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.3.1. I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanzeelevatissima gravità delle condotte criminose commesse in un ampio arcotemporale tali da denotare una particolare riprovevolezza ed intensità del dolo,nonché la presenza di numerosi precedenti penali, con condanne intervenute trail 1998 e il 2016, per reati contro il patrimonio, ma anche per rissa, lesionepersonale e resistenza a pubblico uff iciale. Ciò in sintonia con lacostante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui il riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato,conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segnopositivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), sicchè ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze disegno positivo; e la motivazione, purché congrua e non contraddittoria – comenel caso di specie –, a rigore non può essere sindacata nella presente sede dilegittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascunodei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep.2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).3.2. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha richiamatola motivazione dei giudici di primo grado, che hanno fatto riferimento alla gravitàdelle condotte ed alla particolare intensità del dolo, non essendosi la violenzasessuale connotata come un episodio estemporaneo, individuando la pena basein cinque anni e tre mesi di reclusione, di poco oltre il minimo edittale, per poiindividuare in un anno e un mese l’aumento per la circostanza aggravante di cuiall’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., in ragione dello stato di forte prostrazionepsicologica e patimento dei tre figli minorenni della persona offesa accertato indibattimento, nonché l’aumento, a titolo di continuazione, di sei mesi direclusione per ciascuna delle due ulteriore condotte di violenza sessualecontestate, di quattro mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famigliae di due mesi di reclusione per il reato di lesione personale, in linea,relativamente a quest’ultimo reato, con la attendibile ricostruzione della personaoffesa. Tale valutazione, non essendo frutto di mero arbitrio o di unragionamento illogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità,assestandosi in estrema prossimità al minimo edittale vigente ed essendo stateadeguatamente valorizzate la gravità dei fatti e l’intensità del dolo. Ed anche gliaumenti di pena per la continuazione sono stati stabiliti in modo contenuto eproporzionato rispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena ècorrelato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).4. Il decimo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile e, comunque, manifestamente infondato.Nel riepilogo dei motivi di appello, la Corte territoriale dà atto che il motivocon il quale era stata richiesta la revoca delle statuizioni civili era subordinatoall’accoglimento dei precedenti, ma non accolti, motivi con i quali si invocava ilproscioglimento o la riduzione della pena.Quanto alla ulteriore e subordinata richiesta di riduzione della misura dirisarcimento del danno, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che,in tema di risarcimento del danno per fatto illecito, è inammissibile il ricorso percassazione con cui si contesta la quantificazione del danno, posto che essa,sfuggendo a una valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamentidiscrezionali ed equitativi del giudice di merito, che, nell'effettuare laliquidazione, deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, dellagravità dell'illecito penale e di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, sì darendere la somma riconosciuta adeguata al caso specifico ed evitare cherappresenti un simulacro di risarcimento (Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B.,Rv. 288231).In applicazione di tale regula iuris, devono escludersi profili critici nel caso dispecie, avendo il primo giudice valorizzato il grave nocumento, nonché i disagipsicologici e i patemi d’animo patiti dalla persona offesa, in relazione allapluralità e alla gravità delle condotte abusanti accertate in capo al ricorrente,ovverosia vari episodi di violenze sessuali, di lesioni personali e di maltrattamentiin famiglia ai danni della denunciante. La quantificazione del danno è stata quindiritenuta equa, tenuto conto dei reiterati comportamenti abusanti commessi daun padre ai danni della figlia, nonchè delle ripercussioni comportamentali epsicologiche in quest’ultima, in termini di disagi e patemi d’animo.In presenza di un apparato argomentativo non illogico, le doglianzedifensive, che prospettano solo genericamente una eziologia concorrente,ovverosia il vissuto antecedente e la patologia cognitiva da cui la donna è affetta,sono destinate quindi a rimanere sullo sfondo, anche perché fattuali emeramente rivalutative.Consegue che, seppur la Corte di appello non abbia motivato sullasubordinata istanza di riduzione della misura risarcitoria liquidata in primo grado,deve essere dichiarato inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso percassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso inconsiderazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifestainfondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbealcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).5. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dei ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamenteinfondati.Diversamente da quanto rappresentato in ricorso, i ricorrenti non avrebberodovuto ricevere l’avvertimento di cui all’art. 63 cod. proc. pen., in quanto lagiurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che «le dichiarazioni"indizianti" evocate dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono quelle rese da unsoggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che rivelicircostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, non invece quellefigura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsatestimonianza» (Sez. 6, Sentenza n. 33836 del 13/05/2008, Pandico, Rv.240790; nello stesso senso, Sez. 1, n. 8110 del 16/01/2018, Bruno, non mass.),come nel caso in esame.Né, per altro verso, può sostenersi, come fanno i ricorrenti, che il quadroindiziario era tale da far sospettare la partecipazione concorsuale di costoro nellacondotta del congiunto responsabile degli abusi sessuali, posto che, al contrario,la Corte territoriale ha precisato che la persona offesa, in denuncia, aveva riferitoche proprio l’intervento della madre e degli zii aveva bloccato l’azione abusante eviolenta dell’imputato. In ogni caso, deve essere ricordato che, in virtù delprincipio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del tempusregit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, almomento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di personainformata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbiasuccessivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n.33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2644819).6. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzomotivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],incentrati sull’elemento soggettivo del reato, sono manifestamente infondati,avendo la Corte territoriale correttamente puntualizzato che, per la integrazionedel reato di favoreggiamento personale, si richiede il dolo generico, costituitodalla consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propriacondotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o lericerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggettolatitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (Sez. 5, n.50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316) ovvero di aiutare una persona asottrarsi alle investigazioni per il tramite di una propria condotta finalizzata afavorire colui che è sottoposto a tali investigazioni (Sez. 1, n. 7674 del19/11/2025, dep. 2026, Buzzitta, non mass.), sottolineando come, al momentodi rendere le sommarie informazioni, i ricorrenti, consapevoli della querela sportacontro il loro congiunto, avevano concordato di fornire al Pubblico ministero unaversione falsa al fine di tutelare il congiunto, aiutandolo ad eludere leinvestigazioni in corso.7. Il secondo, il quarto e il quinto motivo dei ricorsi proposti daXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili e, comunque,manifestamente infondati.7.1. Il quarto motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta l’insussistenza delconcorso di persone nel reato, non essendovi elementi tali da dimostrarel’esistenza di un previo accordo, è inammissibile perché nuovo.Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame diappello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fattomenzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dalricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione(Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).7.2. Il secondo e il quinto motivo dei ricorsi, con cui si lamenta che lacondanna era fondata su valutazioni probabilistiche e non su prove e sullamancata individualizzazione delle condotte poste in essere dai ricorrenti, sonodoglianze generiche e versate in fatto: i giudici del merito, infatti, nelpuntualizzare la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa,anche per la presenza di significativi elementi di riscontro (v. pagine 25 e ss.della sentenza impugnata) e nel rimarcare che i ricorrenti avevano negatoconcordemente e falsamente che l’imputato avesse aggredito la figlia, hannoargomentato in proposito con considerazioni fattuali scevre da illogicità manifestae corrette in diritto, sicchè i ricorrenti nella sostanza sollecitano sul punto unanon consentita rilettura delle emergenze probatorie, a fronte di una motivazionepuntualmente argomentata e perciò insindacabile da parte della Corte dilegittimità.8. Il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato.Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, l’esimente dettata dall’art. 384,comma 1, cod. pen. integra una causa di non punibilità a carattere soggettivo (ilriferimento è a S.U., n. 10381 del 26/11/2020, Fialova, Rv. 280574). Vieneesclusa, infatti, la punibilità, in ragione della particolare condizione soggettivanella quale si viene a trovare, chi ha posto in essere condotte conformi aiparadigmi normativi indicati dalla norma stessa, in ragione della vigenza dellasussistenza di vincoli solidaristici di carattere familiare.Nel caso dell'art. 384, comma 1, cod. pen., dunque, il soggetto attivorealizza un fatto che presenta intonse le connotazioni dell'antigiuridicità, agendoanche con dolo ed essendo ben conscio di violare la legge, ma l'ordinamento siastiene dal muovergli un rimprovero, risultando la sua condotta mossa dallapresenza di circostanze particolari - più in particolare, essendo stata realizzata inpresenza di legami affettivi - che hanno influito sulla sua volontà, circostanza cherende inesigibile il comportamento alternativo (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018,Esposito, Rv. 273181; nello stesso senso, Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti,Rv. 280148; Sez. 6, n. 51910 del 29/11/2019, Buonaiuto, Rv. 278062; Sez. 6,n. 34543 del 23/05/2019, Germino, non mass.; Sez. 6, n. 15327 del14/02/2019, Quaranta, Rv. 275320; Sez. 6, 25/10/1989, Milioto; Sez. 1, n.11855 del 03/07/1980, Mastini, Rv. 146627).Ora, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 372 cod. pen., la giurisprudenzadi legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 7208 del29/11/2007, dep. 2008, Genovese, Rv. 238383; nello stesso senso, Sez. 6, n.42818 del 14/05/2013, Rv. 257147) ha affermato che la causa di esclusionedella punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costrettodalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabilenocumento nella libertà o nell'onore (art. 384, comma 1, cod. pen.) non operanell'ipotesi in cui il testimone abbia deposto il falso pur essendo stato avvertitodella facoltà di astenersi. Affermare il contrario, spiegano le Sezioni Unite,darebbe luogo ad una figura di testimone con facoltà di mentire, incompatibilecon il sistema processuale.Ed è stato allora ritenuto, con decisione dal Collegio condivisa, che taleprincipio riguardi anche il soggetto che abbia posto in essere una condottaconforme al modello legale ex art. 378 cod. pen., ponendosi in una condizionedeteriore, ossia operando la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi dalrendere qualsivoglia dichiarazione, pur avendo ricevuto il relativo avviso.Relativamente alla commissione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 378 cod.pen., dunque, assume comunque rilievo la circostanza che sia stato dato - omeno - avviso della facoltà di astensione e che il soggetto chiamato a deporreabbia deciso, eventualmente, di non avvalersi della relativa facoltà (Sez. 1, n.22534 del 23/03/2023, Doa, non mass.; nello stesso senso, Sez. 6, n. 3340 del18/11/2015, dep. 2016, Valenza, non mass.).In forza di tale principio, dunque, la disposizione di cui all'art. 384 cod. pen.(come detto, scusante a carattere soggettivo incidente sul profilo dellacolpevolezza) deve reputarsi inapplicabile nel caso in esame, essendo laricorrente stata avvertita della facoltà di non rispondere (v. pag. 52 dellasentenza di primo grado) ed avendovi rinunciato: in conseguenza della scelta diavvalersi della facoltà di non rispondere sono, dunque, venute meno le ragionigiustificanti la tutela della sua peculiare posizione di prossimo congiunto. Lacircostanza che la ricorrente non avrebbe potuto avvalersi di tale facoltà inquanto congiunta sia dell’imputato che della parte offesa non è incidente, avendola Corte territoriale correttamente argomentato rilevando logicamente che alladeliberazione di non avvalersi della facoltà di non rispondere consegue che ilnocumento non sia stato da costei percepito come inevitabile.9. Il quarto e il quinto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]e i l sesto motivo dei r icorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX, congiuntamente esaminati perché relativi al trattamentosanzionatorio, sono manifestamente infondati.9.1. I giudici di merito hanno negato l’applicazione delle circostanzedire la presenza di plurime condanne in capo a costoro anche per reati dellamedesima indole di quelli contestati, nonché l’aver scelto di dichiarare il falso alfine di proteggere sé stessi dall’ignominia sociale di un padre che violentava lafiglia dentro casa, restando così del tutto indifferenti nei riguardi della personaoffesa, ponendosi così in linea con i principi di legittimità richiamati al paragrafoIn presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con iprincipi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità.9.2. In punto di trattamento sanzionatorio, con riferimento alla posizione diXXXXXXXXXXXXXXXX, deve escludersi la denunciata omessa motivazione sulpunto, avendo la Corte territoriale ritenuto privi di fondamento le doglianzeavanzate in proposito da tutti gli imputati, precisando che la pena di sei mesi direclusione, non distante dal minimo edittale, era congrua e adeguata allaintrinseca gravità del fatto ed alla negativa personalità degli imputati giudicatiper il reato di cui all’art. 378 cod. pen.Tale valutazione, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamentoillogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità, non superandoil medio edittale della pena ed essendo state adeguatamente valorizzate lagravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputata.10. Il sesto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] èmanifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità - che varibadito anche a seguito delle modifiche apportate all'istituto dalla c.d. riformaCartabia - la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputatoimpone al giudice di motivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 1, n. 25833 del23/04/2012, Testi, Rv. 253102). La sostituzione delle pene detentive brevi èrimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condottacon l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo inconsiderazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenutacondanna e la personalità del condannato (Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015,Pritoni, Rv. 263558; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez.2, n. 5989 del 22/11/2007, dep. 2008, Frediani, Rv. 239494), pur senza doveresaminare tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la suadiscrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi inproposito, quali l'inefficacia della sanzione (Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011,Orabona, Rv. 249717). Come di regola accade allorquando il giudice di merito èchiamato a svolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce deiparametri indicati nell'art. 133 cod. pen. - ed appare particolarmente pertinentel'analogia rispetto al giudizio sul riconoscimento del beneficio della sospensionecondizionale della pena - la conclusione raggiunta, avendo riguardo allaspecificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata,ad ogni sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, n. 2328 del 22/05/1992,Mazzanti, Rv. 191311), senza che nel giudizio di cassazione sia possibilemuovere contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico,positivo o negativo (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Galati, Rv. 189611).Trattandosi di discrezionalità vincolata all'impiego dei richiamati criteri legali,il giudice di merito ha l'obbligo di informare ad essi la propria valutazione e didarne conto in motivazione ed il sindacato di questa Corte sul punto può essereesercitato nei consueti termini di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, la motivazione della Corteterritoriale non presta il fianco alle censure svolte in ricorso, avendo escluso lasostituibilità in relazione ai parametri normativi della negativa personalitàdell’imputata, dedotta dal precedente penale specifico e dalla totale assenza diqualsiasi sentimento di resipiscenza, ravvedimento od ammenda, fondando inbase ad essi un giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità disuccesso rieducativo e risocializzante dell’applicazione di misure alternative. Ildiniego risulta sorretto da motivazione logica, facendo richiamo alla propensionea delinquere del soggetto, desunta da uno specifico, seppur datato precedentepenale, nonchè all’assenza di elementi positivi che consentano un giudizioprognostico favorevole del percorso rieducativo sostitutivo e della prevenzionedel pericolo di recidiva.11. Il settimo motivo dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX ed i l settimo motivo del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], con i quali si invoca la prescrizione del reato, sonoinammissibili perché nuovi e, in ogni caso, perché le doglianze trascurano che,per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come quello inesame commesso il 15/09/2017, si applica la disciplina della sospensione delcorso della prescrizione di cui alla legge n. 103 del 2017, con la conseguenza cheil termine di prescrizione massimo di sette anni e sei mesi non era ancoramaturato alla data del 13/09/2023 in cui è stata emessa la sentenza di primogrado, dovendosi peraltro considerare un periodo di sospensione complessivo di259 giorni, dovuto al rinvio dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricadente nel periodo09/03/2020-11/05/2020, nonché ai rinvii delle udienze del 04/12/2019 e del19/04/2023 per astensione degli avvocati e dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perlegittimo impedimento, con differimento del termine di prescrizione massimo al29/11/2025. Il decorso del termine di prescrizione era poi nuovamente sospeso apartire dal 12/12/2023, termine ultimo entro il quale, a norma dell’art. 544 cod.proc. pen., doveva essere depositata la sentenza di primo grado, sino allapronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo e, comunque, perun termine non superiore a un anno e sei mesi, vale a dire sino al 12/06/2025;ed ancora, senza soluzione di continuità, il decorso del termine di prescrizioneera nuovamente sospeso a partire dal 28/01/2026 (termine ultimo entro il quale,a norma dell’art. 544 cod. proc. pen., doveva essere depositata la sentenza disecondo grado) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva e,comunque, per un termine non superiore a un anno e sei mesi, sospensione nonancora esaurita alla data del 19/06/2026 in cui è stata deliberata la presentedecisione con la pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.12. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili a cagionedella manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali sono stati affidati.Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.