Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30955/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 11/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007 ed agli artt. 494 e 624 cp.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 2:30634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Quanto alla recidiva, la Corte ha motivato ritenendo il fatto significativo di una più spiccata capacità a delinquere e rinnovata pericolosità sociale del ricorrente, con motivazione sintetica ma esente da vizi rilevabili in questa sede.

Il bilanciamento tra opposte circostanza non poteva andare al di là dell'equivalenza stante la contestazione della recidiva più grave (art. 69 ultimo comma cp).

Il diniego delle attenuanti generiche aveva formato oggetto di un motivo di appello del tutto generico e non degno di considerazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 18/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 11/09/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione ai reati di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007 ed agli artt. 494 e 624 cp. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva al giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 2:30634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Quanto alla recidiva, la Corte ha motivato ritenendo il fatto significativo di una più spiccata capacità a delinquere e rinnovata pericolosità sociale del ricorrente, con motivazione sintetica ma esente da vizi rilevabili in questa sede. Il bilanciamento tra opposte circostanza non poteva andare al di là dell'equivalenza stante la contestazione della recidiva più grave (art. 69 ultimo comma cp). Il diniego delle attenuanti generiche aveva formato oggetto di un motivo di appello del tutto generico e non degno di considerazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 30955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris