CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 29193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 25 marzo 2021 la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa il 6.7.2020 dal GIP presso il Tribunale di Milano nei confronti dell'appellante MANGANI Peter. In rito abbreviato il Mangani è stato condannato in primo grado alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione per i reati: - di cui agli artt. 56 e 575 c.p., perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di PRIVERNA Claudio ; di cui all'art. 2 L. 895/67, perché, illegalmente, deteneva sulla propria persona un'arma comune da sparo con relativo munizionamento. La Corte di Appello di Milano riteneva infondati i motivi di gravame presentati mediante atto di appello avverso detta sentenza e confermava integralmente la sentenza impugnata ritenendola motivata in maniera esauriente con argomentazioni logiche e del tutto condivisibili. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MANGANI Perter deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 52 cod.pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito. La reiterazione delle doglianze, senza adeguato confronto con le ragioni delle decisioni, si ntraduce altresì in carenza di specificità dei motivi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme