Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26895/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

VENEZIA il 30/05/1989avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato,contestato in concorso di cui all' art. 628 cod. pen.;ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi con i quali ci si duole dellamancata applicazione della pena sostitutiva è inammissibile perché mai propostoin fase di appello;che sul punto va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata dall'imputato,per la prima volta, nel giudizio di appello, nel caso in cui il processo pendeva inprimo grado al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd.

"riforma Cartabia",posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli siapplicano al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cuipendeva il processo alla data indicata (Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C., Rv.289291 - 01);che il secondo motivo di entrambe le impugnazioni che deduce violazione dilegge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità perdifetto degli elementi costitutivi il ritenuto delitto di concorso in rapina tendead ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suoconvincimento;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che nel caso in esame la corte di appello con valutazione conforme a quellaoperata dal giudice di primo grado ha adeguatamente esposto alle pagine 8-11dell'impugnata pronuncia le ragioni per cui ritenere pienamente credibile laversione della persona offesa anche in ragione dei plurimi riscontri di naturatestimoniale e documentale (certificato del P.S.) acquisiti;che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dairicorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VENEZIA il 30/05/1989avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato,contestato in concorso di cui all' art. 628 cod. pen.;ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi con i quali ci si duole dellamancata applicazione della pena sostitutiva è inammissibile perché mai propostoin fase di appello;che sul punto va fatta applicazione del principio secondo cui in tema di penesostitutive di pene detentive brevi, è tardiva la richiesta formulata dall'imputato,per la prima volta, nel giudizio di appello, nel caso in cui il processo pendeva inprimo grado al 30/12/2022, data di entrata in vigore della cd. "riforma Cartabia",posto che la disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,deve essere intesa nel senso che le disposizioni sopravvenute più favorevoli siapplicano al primo giudizio o a quello di appello, a seconda del grado in cuipendeva il processo alla data indicata (Sez. 2, n. 3962 del 13/01/2026, C., Rv.289291 - 01);che il secondo motivo di entrambe le impugnazioni che deduce violazione dilegge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità perdifetto degli elementi costitutivi il ritenuto delitto di concorso in rapina tendead ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suoconvincimento;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che nel caso in esame la corte di appello con valutazione conforme a quellaoperata dal giudice di primo grado ha adeguatamente esposto alle pagine 8-11dell'impugnata pronuncia le ragioni per cui ritenere pienamente credibile laversione della persona offesa anche in ragione dei plurimi riscontri di naturatestimoniale e documentale (certificato del P.S.) acquisiti;che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dairicorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI