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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15915/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mm. (vedi anche art. 8 D.L. 198/2022). [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 1° dicembre 2021 che aveva condannato i tre imputati per il reato di invasione arbitraria di un appartamento di proprietà del Comune di Milano.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa degli imputati formulando motivi incentrati tanto sul vizio di motivazione che sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il primo motivo investe la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e si articola, adducendo vizio di motivazione e di inosservanza di norme, in due subnnotivi, l'uno attinente al concorso dei due coimputati nel reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], l'altro al diniego della clausola di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis del codice penale.

Con ulteriore motivo si deduce la erronea applicazione della legge più favorevole al reo "anche con riferimento alla natura di reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti del delitto di cui all'articolo 633 c.p.".

In particolare, si lamenta che il giudice di merito, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto in esame deve qualificarsi come reato permanente, abbia modulato il trattamento sanzionatorio parametrandolo alla disciplina vigente in luogo di quella più favorevole corrispondente alla condotta di invasione.

3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con analogo mezzo la difesa degli imputati (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha ribadito gli argomenti difensivi chiedendo l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi sui quali si fonda.

Quanto al primo, la contestazione dell'ipotesi concorsuale è formulata in maniera del tutto generica su punti ai quali la Corte d'appello ha fornito ampia e adeguata motivazione a pg. 6 e seguenti evidenziando tra l'altro la durata dell'occupazione e disattendendo la tesi dell'acquiescenza da parte del Comune (tesi peraltro difficilmente conciliabile con la natura pubblicistica dell'ente, cui non è riconosciuta, salvo eccezioni, la facoltà di manifestare la propria volontà per facta condudentia).

Con riferimento all'ulteriore questione sollevata (mancata applicazione dell'art.131 bis c.p.), occorre ribadire che il giudizio sulla sussistenza della invocata clausola di esclusione della punibilità per particolare tenuità, così come la determinazione di ogni profilo della pena (dalla misura della pena base agli aumenti per eventuale continuazione, dall'applicazione delle attenuanti generiche alla recidiva - ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farfaglia, Rv. 260322 - 01; Sez. 1, n. 39350, del 19/7/2019, Rv. 276870) costituisce 'territorio' del merito, ove questa Corte non può e non vuole spingersi a condizione che la motivazione sussista, non sia contraddittoria né manifestamente illogica.

Si tratta di vizi motivazionali 'radicali' indubbiamente assenti nel caso concreto, alla luce delle congrue valutazioni espresse in motivazione (pg.8) laddove si incentra la negazione dell'invocato beneficio sull'entità del danno causato alla parte civile, per decenni 'spossessata' del bene, che non è stato possibile, come si legge nella motivazione, assegnare a soggetti indigenti aventi legittimazione all'alloggio popolare.

A ciò si aggiungono i danni costituiti dal mancato pagamento, per decenni, di canoni di locazione e di utenze domestiche.

Si tratta di argomento immune da illogicità, che attiene alla condizione di ciascuno degli imputati e che non è scalfito dalle considerazioni formulate nei ricorsi per cassazione, che incentrati su argomenti attinenti alla responsabilità ('che cosa ne sapevano gli imputati della illegittimità? Il Comune ha comunque prestato acquiescenza) piuttosto che alla entità del danno, risultano a-specifici oltre che non consentiti in quanto formulati 'incidenter tantum' ma non oggetto di specifico motivo.

5. L'ulteriore motivo è meramente ripetitivo di questione già affrontata e correttamente risolta tanto dal giudice di primo grado che dal giudice d'appello con pronunce che costituiscono, anche sotto questo specifico motivo, 'doppia conforme'.

Concentrandosi in particolare sulla seconda pronuncia, ivi si sottolinea, con opportuna e corretta citazione della giurisprudenza di questa stessa Sezione (la n.46692 del 2 ottobre 2019) che laddove l'occupazione si protragga nel tempo (nel caso specifico, decenni) il reato è permanente e viene a cessare solo con il termine della condotta abusiva, momento dal quale inizia a decorrere il termine per la prescrizione del reato.

Nel caso in esame l'immobile è stato rilasciato dopo la sentenza di primo grado.

Risulta pertanto corretta l'applicazione della disciplina sanzionatoria vigente al momento della cessazione.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d ciso in Roma, 20 dicembre 2023 A Il Consigliere rel ore [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE d'APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mm. (vedi anche art. 8 D.L. 198/2022). [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 1° dicembre 2021 che aveva condannato i tre imputati per il reato di invasione arbitraria di un appartamento di proprietà del Comune di Milano. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa degli imputati formulando motivi incentrati tanto sul vizio di motivazione che sulla inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Il primo motivo investe la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e si articola, adducendo vizio di motivazione e di inosservanza di norme, in due subnnotivi, l'uno attinente al concorso dei due coimputati nel reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], l'altro al diniego della clausola di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis del codice penale. Con ulteriore motivo si deduce la erronea applicazione della legge più favorevole al reo "anche con riferimento alla natura di reato a consumazione istantanea ed effetti permanenti del delitto di cui all'articolo 633 c.p.". In particolare, si lamenta che il giudice di merito, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il delitto in esame deve qualificarsi come reato permanente, abbia modulato il trattamento sanzionatorio parametrandolo alla disciplina vigente in luogo di quella più favorevole corrispondente alla condotta di invasione. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. Con analogo mezzo la difesa degli imputati (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ha ribadito gli argomenti difensivi chiedendo l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi sui quali si fonda. Quanto al primo, la contestazione dell'ipotesi concorsuale è formulata in maniera del tutto generica su punti ai quali la Corte d'appello ha fornito ampia e adeguata motivazione a pg. 6 e seguenti evidenziando tra l'altro la durata dell'occupazione e disattendendo la tesi dell'acquiescenza da parte del Comune (tesi peraltro difficilmente conciliabile con la natura pubblicistica dell'ente, cui non è riconosciuta, salvo eccezioni, la facoltà di manifestare la propria volontà per facta condudentia). Con riferimento all'ulteriore questione sollevata (mancata applicazione dell'art.131 bis c.p.), occorre ribadire che il giudizio sulla sussistenza della invocata clausola di esclusione della punibilità per particolare tenuità, così come la determinazione di ogni profilo della pena (dalla misura della pena base agli aumenti per eventuale continuazione, dall'applicazione delle attenuanti generiche alla recidiva - ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farfaglia, Rv. 260322 - 01; Sez. 1, n. 39350, del 19/7/2019, Rv. 276870) costituisce 'territorio' del merito, ove questa Corte non può e non vuole spingersi a condizione che la motivazione sussista, non sia contraddittoria né manifestamente illogica. Si tratta di vizi motivazionali 'radicali' indubbiamente assenti nel caso concreto, alla luce delle congrue valutazioni espresse in motivazione (pg.8) laddove si incentra la negazione dell'invocato beneficio sull'entità del danno causato alla parte civile, per decenni 'spossessata' del bene, che non è stato possibile, come si legge nella motivazione, assegnare a soggetti indigenti aventi legittimazione all'alloggio popolare. A ciò si aggiungono i danni costituiti dal mancato pagamento, per decenni, di canoni di locazione e di utenze domestiche. Si tratta di argomento immune da illogicità, che attiene alla condizione di ciascuno degli imputati e che non è scalfito dalle considerazioni formulate nei ricorsi per cassazione, che incentrati su argomenti attinenti alla responsabilità ('che cosa ne sapevano gli imputati della illegittimità? Il Comune ha comunque prestato acquiescenza) piuttosto che alla entità del danno, risultano a-specifici oltre che non consentiti in quanto formulati 'incidenter tantum' ma non oggetto di specifico motivo. 5. L'ulteriore motivo è meramente ripetitivo di questione già affrontata e correttamente risolta tanto dal giudice di primo grado che dal giudice d'appello con pronunce che costituiscono, anche sotto questo specifico motivo, 'doppia conforme'. Concentrandosi in particolare sulla seconda pronuncia, ivi si sottolinea, con opportuna e corretta citazione della giurisprudenza di questa stessa Sezione (la n.46692 del 2 ottobre 2019) che laddove l'occupazione si protragga nel tempo (nel caso specifico, decenni) il reato è permanente e viene a cessare solo con il termine della condotta abusiva, momento dal quale inizia a decorrere il termine per la prescrizione del reato. Nel caso in esame l'immobile è stato rilasciato dopo la sentenza di primo grado. Risulta pertanto corretta l'applicazione della disciplina sanzionatoria vigente al momento della cessazione. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, 20 dicembre 2023 A Il Consigliere rel ore [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] D
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