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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 30056/2026

Testo disponibile della fonte

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hachiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Palermo harespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dalMagistrato di sorveglianza in data 14 aprile 2025, con cui era stata disposta neisuoi riguardi l’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per ladurata di anni due di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 4novembre 2021.A ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che «non sussistono irequisiti necessari per la revoca anticipata della misura di sicurezza della libertàvigilata alla luce di quanto riportato dalle relazioni Uepe e del Ser.D diMontelepre dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui il condannato non si è presentato né hapreso contatti con il servizio».2.

XXXXXXXXX ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv.Scala, e deduce quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 203 cod. pen. e 31legge n. 663 del 1986, nonché il correlato vizio di motivazione.Deduce che il Tribunale di sorveglianza avrebbe posto a fondamento dellapericolosità un elemento privo di rilievo (ossia la mancata presentazione delcondannato presso gli uffici dell’Uepe e del Ser.D) e, comunque, che avrebbeomesso l’analisi degli elementi favorevoli dedotti nell’atto d’impugnazione; traquesti vi sarebbero il significativo lasso temporale trascorso dai fatti di reato(risalenti al 2017), la regolare condotta serbata durante il periodo di arrestidomiciliari (da settembre 2020 a maggio 2023), infine l’assenza di condottepenalmente rilevanti dal momento della sua liberazione (maggio 2023)all’attualità.2.2.

Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione sulla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, avendoil Tribunale di sorveglianza omesso la valutazione dei dati favorevoli e ignoratoche il giudizio di pericolosità dev’essere attuale.Assume il ricorrente che, anche a voler ritenere rilevante la condotta dimancata presentazione presso i servizi Uepe e Serd, la stessa avrebbe dovutoessere reputata recessiva rispetto alle già indicate risultanze favorevoli.2.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 133, 199, 202 e 203cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 117 Cost. e conl’art. 5 CEDU, per contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza esussidiarietà nella scelta della misura di sicurezza.L’ordinanza, invero, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine aicriteri di scelta della misura quale unica idonea contenere la pericolosità delcondannato.2.4.

Con l’ultimo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla richiestaistruttoria formulata in sede di impugnazione.Nell’occasione, infatti, era stata formulata la specifica richiesta diacquisizione della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata accertata l’illegittimità della detenzione subita dalcondannato dal settembre 2020 al maggio 2023.

Su tale richiesta, fondamentaleper consentire al Collegio una valutazione completa dell’evoluzione dellapersonalità del proposto, mancherebbe qualsiasi risposta da parte del Giudicespecializzato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 15 aprile 2026, ha prospettato l’annullamento conrinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo e il secondo motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente attesa laconnessione logica delle questioni trattate, sono fondati e assorbenti per leragioni che si indicano di seguito.2.

L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ognialtra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen.,l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovverosia formulazionedi un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto con specificoriferimento alla commissione di reati.Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce lacompetenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, dispostacon la sentenza di condanna l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso diun determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone diLa discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — edal Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc.pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenzadi sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quantochiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo dellagravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamentotenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dallerelazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari oprocessuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).3.

Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione dellapena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità diinterventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzionedella personalità del soggetto e, più generale, alle sopravvenienze e agli elementiin precedenza trascurati.Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo al principio espresso da Sez.

U,n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350 secondo cui «Nel procedimento disorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddettogiudicato esecutivo opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce, unavolta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione dellapericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuovamisura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersisuccessivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, sepreesistenti, da questo non presi in considerazione».Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità socialepuò e deve essere ripetuto e aggiornato in funzione di circostanze non oggetto dipregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica«Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, che «Lemisure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad essesottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose».La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Ilmagistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di personacondannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto adaccertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momentodell'applicazione della misura.

In tale, situazione, la revoca anticipata di dettamisura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., «se la persona ad essasottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntualeosservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione dellacessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, nonconsentendo il mero dubbio al riguardo il superamento – anche dopo l'interventodella Corte costituzionale – della prognosi già effettuata e l'anticipazione delriesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez.1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., direcente, Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Renna, n.m.).Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti dellasituazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità socialeespresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione dellamisura di sicurezza e, d'altro canto, per quanto opportunamente ampia possaessere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino aricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni ma in quelle sediignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futurocomportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulatain termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicatoformatosi sulla decisione di segno opposto.4.

In questa condivisa cornice interpretativa, ritiene il Collegio che ilTribunale di sorveglianza abbia fornito una motivazione in punto di pericolositàsociale attuale del tutto insoddisfacente, unicamente ancorata alla condottaserbata dal condannato, certamente non collaborativa, senza tuttavia valutare glielementi positivi – risultanti dagli atti o allegati dalla difesa – pur sussistenti echiarire per quale motivo essi siano stati ritenuti recessivi.

Nessun riferimento èstato, inoltre, svolto da parte del Tribunale rispetto alla giustificazione fornita perla mancata presentazione presso l’Uepe che, come risulta dal verbaledell’udienza di discussione, la difesa assume essere dipesa da un’incapacità delcondannato, legata a condizioni psichiche.5.

È, dunque, necessario un nuovo esame che il Giudice del rinvio svolgeràlibero negli esiti, ma nel rispetto dei principi suindicati.In caso di diffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 106 del 2003.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Palermo.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hachiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Palermo harespinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dalMagistrato di sorveglianza in data 14 aprile 2025, con cui era stata disposta neisuoi riguardi l’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per ladurata di anni due di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo, irrevocabile il 4novembre 2021.A ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che «non sussistono irequisiti necessari per la revoca anticipata della misura di sicurezza della libertàvigilata alla luce di quanto riportato dalle relazioni Uepe e del Ser.D diMontelepre dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui il condannato non si è presentato né hapreso contatti con il servizio».2. XXXXXXXXX ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv.Scala, e deduce quattro motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 203 cod. pen. e 31legge n. 663 del 1986, nonché il correlato vizio di motivazione.Deduce che il Tribunale di sorveglianza avrebbe posto a fondamento dellapericolosità un elemento privo di rilievo (ossia la mancata presentazione delcondannato presso gli uffici dell’Uepe e del Ser.D) e, comunque, che avrebbeomesso l’analisi degli elementi favorevoli dedotti nell’atto d’impugnazione; traquesti vi sarebbero il significativo lasso temporale trascorso dai fatti di reato(risalenti al 2017), la regolare condotta serbata durante il periodo di arrestidomiciliari (da settembre 2020 a maggio 2023), infine l’assenza di condottepenalmente rilevanti dal momento della sua liberazione (maggio 2023)all’attualità.2.2. Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione sulla valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, avendoil Tribunale di sorveglianza omesso la valutazione dei dati favorevoli e ignoratoche il giudizio di pericolosità dev’essere attuale.Assume il ricorrente che, anche a voler ritenere rilevante la condotta dimancata presentazione presso i servizi Uepe e Serd, la stessa avrebbe dovutoessere reputata recessiva rispetto alle già indicate risultanze favorevoli.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 133, 199, 202 e 203cod. pen., in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 117 Cost. e conl’art. 5 CEDU, per contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza esussidiarietà nella scelta della misura di sicurezza.L’ordinanza, invero, non avrebbe offerto alcuna motivazione in ordine aicriteri di scelta della misura quale unica idonea contenere la pericolosità delcondannato.2.4. Con l’ultimo motivo deduce l’omessa motivazione in ordine alla richiestaistruttoria formulata in sede di impugnazione.Nell’occasione, infatti, era stata formulata la specifica richiesta diacquisizione della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stata accertata l’illegittimità della detenzione subita dalcondannato dal settembre 2020 al maggio 2023. Su tale richiesta, fondamentaleper consentire al Collegio una valutazione completa dell’evoluzione dellapersonalità del proposto, mancherebbe qualsiasi risposta da parte del Giudicespecializzato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conconclusioni scritte pervenute il 15 aprile 2026, ha prospettato l’annullamento conrinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl primo e il secondo motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente attesa laconnessione logica delle questioni trattate, sono fondati e assorbenti per leragioni che si indicano di seguito.2. L'applicazione, a pena espiata, della libertà vigilata, così come di ognialtra misura di sicurezza personale, postula, ai sensi dell'art. 203 cod. pen.,l'accertamento della pericolosità sociale del condannato, ovverosia formulazionedi un giudizio prognostico in ordine al futuro contegno del soggetto con specificoriferimento alla commissione di reati.Detta verifica deve essere effettuata, secondo la previsione degli artt. 207 e208 cod. pen. — nonché dell'art. 679 cod. proc. pen., che attribuisce lacompetenza al Magistrato di sorveglianza — anche nelle ipotesi in cui, dispostacon la sentenza di condanna l'applicazione della misura di sicurezza, il decorso diun determinato di tempo tra la pronunzia e l'esecuzione della misura impone diLa discrezionalità spettante, in proposito, al Magistrato di sorveglianza — edal Tribunale di sorveglianza investito dell'appello previsto dall'art. 680 cod. proc.pen. — trova il consueto limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenzadi sintomi di grave deficit razionale e deve essere esercitata, secondo quantochiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione non solo dellagravità del fatto-reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamentotenuto durante l'espiazione della pena (quale risultante ad esempio dallerelazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari oprocessuali), ovvero successivamente alla riacquistata libertà (Sez. 1, n. 8242del 27/11/2018, dep. 2019, Morreale, Rv. 274918; Sez. 1, n. 24179 del19/05/2010, Coniglione, Rv. 247986).3. Il positivo accertamento della persistenza, all'esito dell'espiazione dellapena, della pericolosità sociale non esclude, nondimeno, la possibilità diinterventi successivi volti ad adeguare la risposta giurisdizionale all'evoluzionedella personalità del soggetto e, più generale, alle sopravvenienze e agli elementiin precedenza trascurati.Pertinente si palesa, in proposito, il richiamo al principio espresso da Sez. U,n. 34091 del 28/04/2011, S., Rv. 250350 secondo cui «Nel procedimento disorveglianza in materia di misure di sicurezza, la preclusione del cosiddettogiudicato esecutivo opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce, unavolta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione dellapericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di un'eventuale nuovamisura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati o perché emersisuccessivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, sepreesistenti, da questo non presi in considerazione».Espressione del generale principio per cui il giudizio di pericolosità socialepuò e deve essere ripetuto e aggiornato in funzione di circostanze non oggetto dipregressa valutazione è il disposto dell'art. 207 cod. pen. che, sotto la rubrica«Revoca delle misure di sicurezza personali», prevede, al primo comma, che «Lemisure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad essesottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose».La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata nel senso che «Ilmagistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di personacondannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto adaccertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momentodell'applicazione della misura. In tale, situazione, la revoca anticipata di dettamisura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 cod. pen., «se la persona ad essasottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntualeosservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione dellacessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, nonconsentendo il mero dubbio al riguardo il superamento – anche dopo l'interventodella Corte costituzionale – della prognosi già effettuata e l'anticipazione delriesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208» (Sez.1, n. 2095 del 07/05/1993, Padovano, Rv. 195415; negli stessi termini cfr., direcente, Sez. 1, n. 4021 del 13/07/2020, dep. 2021, Renna, n.m.).Resta, quindi, confermato che, in assenza di significativi mutamenti dellasituazione di fatto, non è possibile contraddire il giudizio di pericolosità socialeespresso nella fase di cognizione e ribadito al momento dell'esecuzione dellamisura di sicurezza e, d'altro canto, per quanto opportunamente ampia possaessere la declinazione della nozione di «sopravvenienza», dilatabile sino aricomprendere circostanze preesistenti alle precedenti decisioni ma in quelle sediignorate, non vi è dubbio che la prognosi positiva in ordine al futurocomportamento del destinatario della misura di sicurezza debba essere formulatain termini di certezza, condizione necessaria per vincere la forza del giudicatoformatosi sulla decisione di segno opposto.4. In questa condivisa cornice interpretativa, ritiene il Collegio che ilTribunale di sorveglianza abbia fornito una motivazione in punto di pericolositàsociale attuale del tutto insoddisfacente, unicamente ancorata alla condottaserbata dal condannato, certamente non collaborativa, senza tuttavia valutare glielementi positivi – risultanti dagli atti o allegati dalla difesa – pur sussistenti echiarire per quale motivo essi siano stati ritenuti recessivi. Nessun riferimento èstato, inoltre, svolto da parte del Tribunale rispetto alla giustificazione fornita perla mancata presentazione presso l’Uepe che, come risulta dal verbaledell’udienza di discussione, la difesa assume essere dipesa da un’incapacità delcondannato, legata a condizioni psichiche.5. È, dunque, necessario un nuovo esame che il Giudice del rinvio svolgeràlibero negli esiti, ma nel rispetto dei principi suindicati.In caso di diffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e gli altridati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 106 del 2003. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Palermo.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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