CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 01374/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 061YDK9) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla negata concessione della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, rilevando la piena consumazione del reato ed il grave pregiudizio per il derubato. Peraltro, le censure sollevate in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e all'invocata attenuante non erano state proposte in sede di appello e sono, pertanto, inammissibili in questa sede. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]