CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAtrattratmd.ise-alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Genova , con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 12 marzo 2019 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa aggravata e continuata. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: violazione di legge in ordine alla statuizione di condanna al pagamento di una provvisionale liquidata nell'ammontare di 32.950 C in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], mentre la valutazione in ordine ai presupposti dell'obbligo risarcitorio andava limitata al pregiudizio concretamente patito dall'unico soggetto costituitosi parte civile, mentre la condanna all'esborso di una somma superiore a quella concretamente rivendicabile dalla parte civile assume i connotati di una sanzione punitiva. Il ricorso è inammissibile. Ed infatti con il ricorso non si impugna l'affermazione di responsabilità penale mentre ci si duole della determinazione della somma a titolo di provvisionale. Secondo una risalente pronuncia delle Sezioni unite, «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, [OSCURATO:PERSONA]. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261536), al quale il Collegio aderisce, espresso anche in recentissime pronunce della Suprema Corte (non massimate: v. Sez. 6, n. 28858 del 03/04/2019, Paggi; Sez. 5, n. 19700 del 05/03/2019, Oleari; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il PresRient