CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso impossessandosi, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, di energia elettrica, sottratta alla rete di erogazione dell'Enel mediante un allaccio diretto realizzato attraverso il collegamento di cavetti; - che, con il ricorso nell'interesse dell'imputato, il difensore articola un solo motivo [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere non consentito, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., quanto al primo punto, atteso che la specifica questione afferente all'operata rideterminazione della pena medesima non era stata devoluta al giudice di appello, è formulato, quanto al secondo punto, senza tener conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (in riferimento alle modalità, alla protrazione della condotta, all'entità del danno cagionato alla società erogatrice e ai precedenti penali dell'imputato, pag. 2, punto 2.1. della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] »PalI 1.5-rvutA4 1-vumkum4A44 -yi-/ Isk [OSCURATO:PERSONA]