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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31492/2026

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oni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Gela, in funzionedi giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 24 dicembre 2025, harigettato l’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX di applicare ladisciplina del reato continuato di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto deiseguenti provvedimenti:a) sentenza del Tribunale di Gela ex art. 444 cod. proc. pen. del 9 aprile2021, divenuta irrevocabile il 25 aprile 2021, emessa, per il reato di furtoaggravato commesso a Gela l’11 marzo 2020;b) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Geladel 5 marzo 2024, irrevocabile il 20 aprile 2024, emessa per i reati di detenzioneillegale, ricettazione e detenzione illegale di di munizioni commesso a Gela il 28agosto 2023;c) decreto penale di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Gela il 12 ottobre 2023, esecutivo il 6 dicembre 2023, per il reato dicui all’art. 4 l. 110 del 1975, commesso a Gela il 24 giugno 2023;d) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Geladel 4 marzo 2025, irrevocabile il 30 maggio 2025, per il reato di cui all’art. 73d.p.r. 309 del 1990, commesso a Gela il 18 agosto 2023.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125cod. proc. pen. e 81 cod. pen. con riferimento all’errore in cui è incorso il giudicedell’esecuzione affermando la mancanza di documentazione in ordine allo stato ditossicodipendenza poiché, diversamente da quanto indicato nel provvedimentoimpugnato, in atti è presente il documento del Sert, prot. 631 del 24 luglio 2025.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.pen. quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fattidi cui alle sentenze b), c) e d), commessi in un ristretto arco di tempo.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod.proc. pen. e 81, comma secondo, cod. pen. con riferimento alla mancata ecompiuta considerazione dello stato di tossicodipendenza quale elementosignificativo al fine di riconoscere l’istituto della continuazione.3.

In data 13 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla mancata considerazione del certificato del Sert purein atti, alla valutazione dello stato di tossicodipendenza e anche quanto allaritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto dellesentenze sub b), c) e d), che cono stati commessi in un ristretto arco di tempo.Le doglianze sono infondate.2.1.

Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023.

Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2.

In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenzadel condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello dellasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenereche il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazionedella norma di favore.2.3.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati e ha fornito una motivazione nel complesso sufficiente quanto allaritenuta inesistenza del vincolo della continuazione.Seppure in termini sintetici, infatti, il giudice ha dato comunque atto diavere rilevato che gli elementi in atti, come pure il certificato, in assenza diulteriori e documentati elementi, erano comunque inidonei a provare che nelperiodo di commissione dei reati i l ricorrente fosse effettivamentetossicodipendente e, più in generale, che i fatti oggetto della richiesta, aprescindere dall’arco temporale in cui questi sono stati realizzati, facessero partedel medesimo e originario disegno criminoso.Sotto tale profilo la motivazione resa non risulta manifestamente illogicae, pertanto, non è sindacabile in questa sede.3.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Gela, in funzionedi giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa in data 24 dicembre 2025, harigettato l’istanza proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX di applicare ladisciplina del reato continuato di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto deiseguenti provvedimenti:a) sentenza del Tribunale di Gela ex art. 444 cod. proc. pen. del 9 aprile2021, divenuta irrevocabile il 25 aprile 2021, emessa, per il reato di furtoaggravato commesso a Gela l’11 marzo 2020;b) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Geladel 5 marzo 2024, irrevocabile il 20 aprile 2024, emessa per i reati di detenzioneillegale, ricettazione e detenzione illegale di di munizioni commesso a Gela il 28agosto 2023;c) decreto penale di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] delTribunale di Gela il 12 ottobre 2023, esecutivo il 6 dicembre 2023, per il reato dicui all’art. 4 l. 110 del 1975, commesso a Gela il 24 giugno 2023;d) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Geladel 4 marzo 2025, irrevocabile il 30 maggio 2025, per il reato di cui all’art. 73d.p.r. 309 del 1990, commesso a Gela il 18 agosto 2023.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessatoche, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125cod. proc. pen. e 81 cod. pen. con riferimento all’errore in cui è incorso il giudicedell’esecuzione affermando la mancanza di documentazione in ordine allo stato ditossicodipendenza poiché, diversamente da quanto indicato nel provvedimentoimpugnato, in atti è presente il documento del Sert, prot. 631 del 24 luglio 2025.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.pen. quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fattidi cui alle sentenze b), c) e d), commessi in un ristretto arco di tempo.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 671 cod.proc. pen. e 81, comma secondo, cod. pen. con riferimento alla mancata ecompiuta considerazione dello stato di tossicodipendenza quale elementosignificativo al fine di riconoscere l’istituto della continuazione.3. In data 13 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in ordine alla mancata considerazione del certificato del Sert purein atti, alla valutazione dello stato di tossicodipendenza e anche quanto allaritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto dellesentenze sub b), c) e d), che cono stati commessi in un ristretto arco di tempo.Le doglianze sono infondate.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. art. 81 comma secondo cod. pen. il giudice di meritoè tenuto - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità direalizzazione delle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuarel’esistenza di elementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegnocriminoso tra le condotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelleloro linee essenziali - da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 – 01; Sez. 1, n. 39222del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862 – 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413 –01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n.11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 – 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (cfr. ancora Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01 e giurisprudenza inprecedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale -seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso- come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso di nuovo Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259094 – 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P.,Rv. 246838 - 01La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (cfr. Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 – 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico -come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita- posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.Più in generale, d’altro canto, si deve ribadire che l'identità del disegnocriminoso può essere coerentemente esclusa anche qualora, malgrado lacontiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecieincriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventivaprogrammazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiutisuccessivamente rispetto a quello cronologicamente anteriore.Ciò anche considerato che la valutazione circa la sussistenza dell'unicitàdel disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamentodel giudice di merito che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non siasorretta da adeguata motivazione.2.2. In una valutazione complessiva al fine di verificare l’esistenza delmedesimo disegno criminoso può assumere rilievo lo stato di tossicodipendenzadel condannato all’epoca di commissione dei reati.Tale situazione, d’altro canto, seppure il giudice sia tenuto a motivare sulpunto qualora la difesa abbia adempiuto all’onere di allegazione, non determinal’automatico riconoscimento della continuazione (cfr. Sez. 1, n. 30909 del22/2/2022, Iacobbe, n.m.; Sez. 1, n. 4094 del 03/12/2019, dep. 2020, Stante,Rv. 278187 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01;Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01, quanto all’onere diallegazione cfr. Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716– 01).La scelta legislativa di inserire il riferimento alla condizione ditossicodipendenza nel corpo dell'art. 671 cod. proc. pen., infatti, non esprime lavolontà di una modifica delle caratteristiche dell'istituto (restando il presuppostodella continuazione quello descritto nel corpo dell'art. 81 cod.pen.) ma operaesclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimentodell'ideazione comune.Ragione questa per la quale, laddove gli altri indicatori - come quello dellasso temporale - esprimano una manifesta valenza contraria, è corretto ritenereche il dato della tossicodipendenza non possa di per sé consentire l'applicazionedella norma di favore.2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principiindicati e ha fornito una motivazione nel complesso sufficiente quanto allaritenuta inesistenza del vincolo della continuazione.Seppure in termini sintetici, infatti, il giudice ha dato comunque atto diavere rilevato che gli elementi in atti, come pure il certificato, in assenza diulteriori e documentati elementi, erano comunque inidonei a provare che nelperiodo di commissione dei reati i l ricorrente fosse effettivamentetossicodipendente e, più in generale, che i fatti oggetto della richiesta, aprescindere dall’arco temporale in cui questi sono stati realizzati, facessero partedel medesimo e originario disegno criminoso.Sotto tale profilo la motivazione resa non risulta manifestamente illogicae, pertanto, non è sindacabile in questa sede.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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