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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14081/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DAKIRI Nabil ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sa- lerno che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vallo della Lu- cania, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi due di arresto ed euro 650 di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. per avere proceduto alla guida in stato di ebbrezza alcolica. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati emato-chimici eseguiti dalla struttura sanitaria ma richiesti dalla polizia giudiziaria quale elemento di prova per il reato in contestazione; con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale in ordine agli elementi idonei a individuare, anche in ter- mini fattuali la dinamica dei fatti e la riconducibilità della condizione di eb- brezza alla guida del veicolo da parte del ricorrente e, in ultima analisi, as- sume difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. 3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, a prescindere dalla richiesta del certificato delle risultanze emato-chimiche da parte degli organi investigativi, la scelta del giudizio abbreviato sana la even- tuale nullità derivante dal mancato avviso ai sensi dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen.

Invero è principio consolidato di questa 6orte di legittimità che in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare av- viso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla poli- zia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deli- berazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282062; 44962 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.282245). 3.1 II secondo profilo di doglianza risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione che gli accertamenti sulla persona dell'imputato vennero realizzati subito dopo il trasporto in ospedale del ricorrente, il cui motoveicolo incidentato era stato rinvenuto nei pressi del luogo del sinistro dopo che il servizio di pronto intervento era già intervenuto per prestare soccorso al conducente rimasto ferito. 3.2 Con argomenti del tutto logici il giudice distrettuale ha escluso la ipo- tesi di cui all'art.131 bis cod.pen. laddove, pur non compiutamente accertati l'orario dell'incidente e le modalità dello stesso, la rilevante condizione di ebbrezza alcolica, ben superiore ai limiti di soglia, e il coinvolgimento del ricorrente in una caduta dal proprio veicolo, che avrebbe potuto essere ori- gine di più gravi conseguenze sia per il conducente sia per altri utenti della strada, con messa a repentaglio della sicurezza della circolazione stradale, non consentivano di ricondurre il reato a un fatto di speciale tenuità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.DAKIRI Nabil ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sa- lerno che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vallo della Lu- cania, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi due di arresto ed euro 650 di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. per avere proceduto alla guida in stato di ebbrezza alcolica. 2.Lamenta il ricorrente difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità dei risultati emato-chimici eseguiti dalla struttura sanitaria ma richiesti dalla polizia giudiziaria quale elemento di prova per il reato in contestazione; con una seconda articolazione lamenta vizio motivazionale in ordine agli elementi idonei a individuare, anche in ter- mini fattuali la dinamica dei fatti e la riconducibilità della condizione di eb- brezza alla guida del veicolo da parte del ricorrente e, in ultima analisi, as- sume difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto ripropo- sitivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello con corretto argomentare logico giuridico. 3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, a prescindere dalla richiesta del certificato delle risultanze emato-chimiche da parte degli organi investigativi, la scelta del giudizio abbreviato sana la even- tuale nullità derivante dal mancato avviso ai sensi dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen. Invero è principio consolidato di questa 6orte di legittimità che in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare av- viso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla poli- zia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deli- berazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (sez.4, n.40550 del 3/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282062; 44962 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv.282245). 3.1 II secondo profilo di doglianza risulta in fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto, con logica e non contraddittoria motivazione che gli accertamenti sulla persona dell'imputato vennero realizzati subito dopo il trasporto in ospedale del ricorrente, il cui motoveicolo incidentato era stato rinvenuto nei pressi del luogo del sinistro dopo che il servizio di pronto intervento era già intervenuto per prestare soccorso al conducente rimasto ferito. 3.2 Con argomenti del tutto logici il giudice distrettuale ha escluso la ipo- tesi di cui all'art.131 bis cod.pen. laddove, pur non compiutamente accertati l'orario dell'incidente e le modalità dello stesso, la rilevante condizione di ebbrezza alcolica, ben superiore ai limiti di soglia, e il coinvolgimento del ricorrente in una caduta dal proprio veicolo, che avrebbe potuto essere ori- gine di più gravi conseguenze sia per il conducente sia per altri utenti della strada, con messa a repentaglio della sicurezza della circolazione stradale, non consentivano di ricondurre il reato a un fatto di speciale tenuità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il
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