CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del 16.9.22 con cui la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale della medesima città, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.4 I. 110 del 1975 ascrittogli al capo b) perché estinto per prescrizione ed ha rideterminato la pena per il reato ascrittogli al capo a) di lesione personale aggravata di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. in mesi dodici di reclusione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta vizio di legge con riferimento all'art.52 cod. pen. e vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito, che ha posto in rilievo la circostanza per cui le persone che hanno assistito al fatto hanno dichiarato di aver visto esclusivamente l'imputato aggredire la p.o. con un coltello, senza fare alcun riferimento ad aggressioni in corso da parte dì quest'ultima; inoltre le stesse dichiarazioni sono state confermate anche dalla p.o., non costituitasi parte civile e da ritenersi - secondo la compiuta ricostruzione dei giudici dì merito - del tutto credibile. Lo stesso motivo nella sua genericità è peraltro volto infine a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea ai sindacato dì legittimità ed è avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, difatti la denuncia del travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta vizio di legge con riferimento all'art.62-bis cod. pen. e vizio di motivazione, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C