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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29314/2026

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to il 09/07/1985 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Cassino per i reati di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen.

Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da tre motivi con i quali si deduce: erronea applicazione della disciplina della continuazione e conseguente erronea individuazione della competenza del Tribunale di Cassino quale giudice competente per il più grave reato di cui all'art. 495 cod. pen. ritenuto in continuazione con quello di evasione; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti.

In relazione all'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati in contestazione (istituto di favore per l'imputato) e alla conseguente individuazione della competenza del Tribunale di Cassino per entrambi, la Corte di appello di Roma ha motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza di indici sintomatici che, nell'oggettiva difficoltà di ricostruire l'atteggiamento interiore dell'imputato, lasciavano ipotizzare l'esistenza di un disegno unitario pregresso, costituito dalla volontà di evadere e, nel caso di eventuale controllo, sottarsi all'arresto declinando generalità diverse.

Il secondo motivo è aspecifico e rivalutativo, risolvendosi in una prospettazione alternativa delle ragioni sottese al rilascio della falsa dichiarazione, non suffragata da alcun elemento concreto e per di più non plausibile.

Adeguata e non censurabile in sede di legittimità (perché esaustiva e non illogica) è inoltre la motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MMario orra 1:31 EPOITS lN CANCEL.15.i' llASezione VII n -3 - AGO 2026

1. FuNzioP ![OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 09/07/1985 avverso la sentenza del 08/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Cassino per i reati di cui agli artt. 385 e 495 cod. pen. Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da tre motivi con i quali si deduce: erronea applicazione della disciplina della continuazione e conseguente erronea individuazione della competenza del Tribunale di Cassino quale giudice competente per il più grave reato di cui all'art. 495 cod. pen. ritenuto in continuazione con quello di evasione; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 495 cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. Il ricorso è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti. In relazione all'intervenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati in contestazione (istituto di favore per l'imputato) e alla conseguente individuazione della competenza del Tribunale di Cassino per entrambi, la Corte di appello di Roma ha motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza di indici sintomatici che, nell'oggettiva difficoltà di ricostruire l'atteggiamento interiore dell'imputato, lasciavano ipotizzare l'esistenza di un disegno unitario pregresso, costituito dalla volontà di evadere e, nel caso di eventuale controllo, sottarsi all'arresto declinando generalità diverse. Il secondo motivo è aspecifico e rivalutativo, risolvendosi in una prospettazione alternativa delle ragioni sottese al rilascio della falsa dichiarazione, non suffragata da alcun elemento concreto e per di più non plausibile. Adeguata e non censurabile in sede di legittimità (perché esaustiva e non illogica) è inoltre la motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.MMario orra 1:31 EPOITS lN CANCEL.15.i' llASezione VII n -3 - AGO 2026 1. FuNzioP ![OSCURATO:PERSONA]