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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15866/2026

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te-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.5352/2024 depositata il 09/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CGT-2 Sicilia con la sentenza n. 5352/3/2024, depositata il09/07/2024, rigettava l’appello proposto dal contribuente confermando lasentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. 7204, prot. 44005 del22/10/2018 ai fini IMU per l’anno 2013 emesso dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/20262.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi, [OSCURATO:PERSONA].3.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato.4.

Formulata proposta ai sensi dell’ art. 380-bis c.p.c., il contribuentedepositava istanza di decisione e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione art. 2948, n. 4, c.p.c.lamentando che erroneamente i giudici di appello avevano disatteso laprescrizione della pretesa creditoria non con considerando che l’attoaccertativo IMU anno 2013 era stato notificato il 06/02/2019, ovvero oltreil termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 cod. civ, decorso il31/12/2018.2.

Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. nonché dell’ art. 111, comma 6, Cost., sempre in relazioneall’omesso rilievo della prescrizione.3.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere manifestamente infondati.3.1.

Occorre premettere che secondo quanto ricostruito in fatto da giudicidi appello – la cui motivazione non può certo ritenersi gravemente carenteo meramente apparente - dalla documentazione prodotta dal Comune èrisultato che l’atto da notificare è stato preso in carico in data 21.12.2018,e, quindi, entro il termine di decadenza dei cinque anni previsti per legge,tesi questa non contestata nell’ odierno ricorso dal contribuente il quale hatestualmente affermato in ricorso “…..non rilevando il fatto che l’atto siastato consegnato all’Agente postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.A fronte di tali dati processuali, la deduzione del ricorrente, di cui allamemoria conclusiva, secondo cui “l’atto risulta radicalmente nullo, essendodel tutto privo dell’indicazione della data di partenza” si appalesa priva diNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026pregio alcuno in quanto involge meri profili di fatto in contrasto con laricostruzione dei giudici di merito e con la prospettazione di cui in ricorso, eciò a tacere del fatto che tale profilo non risulta essere statotempestivamente sottoposto all’esame dei giudici di merito, apparendo sulpunto il ricorso privo del necessario requisito della c.d. autosufficienza.4.

Per il resto va osservato che nessuna violazione di legge è ravvisabile inrelazione alla esclusione dell’eccepita prescrizione.4.1.

Occorre, infatti, ribadire che:- questa Corte con ordinanza dell’11 luglio 2022 n. 21810 ha evidenziatoche: “…. occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività diaccertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini perriscuotere i tributi in questione.

Il termine di decadenza consiste nel periododi tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedereall'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo dellestesse.

La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue ildiritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguitodell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art.2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine diprescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto puòessere fatto valere.

Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali,con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per isuddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'eserciziodell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossioneavendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv.611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate aduna causa debendi continuativa, per le quali opera il termine brevequinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c.

In particolare,per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notificadell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazioneNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati oavrebbero dovuto essere effettuati.

Per quanto riguarda invece lariscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartelladi pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza,entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenutodefinitivo.

Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento odell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma,della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali.Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosi che quanto ai tributilocali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendoall'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univocoorientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimoCass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguardala prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento èl'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve dicinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo attointerruttivo tempestivamente notificato al contribuente.

L'applicazione ditale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa unlimite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenzapassata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n.9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).

Alla luce di tali principi nella fattispecie èevidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale ilprincipio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per comesancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul puntorilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n. 40543 del 2021 Rv.663252 - 01) secondo cui «In materia di notificazione degli atti diimposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini,previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, ilprincipio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancitoNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli attitributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione,a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualitàdel soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispettodel termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessariai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, diconoscenza dello stesso da parte del contribuente»”.- ancora con ordinanza del 19 giugno 2024 n. 16893, questa Suprema Corteha affermato che: «Occorre preliminarmente ricordare che, una voltadivenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazione neltermine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase diriscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (…) Tale principiosi desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui iltermine di decadenza concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo,non già quello di riscossione (…) Nella fase di accertamento del credito sono,infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell’azioneamministrativa/tributaria.

Si è così affermato che, con riferimentoall’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propriadell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatoreespressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazioneall’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitare l’indeterminatasoggezione del contribuente ad essa (…) La prescrizione, anche in ambitotributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solosuccessivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arcotemporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivoaccertamento del diritto al prelievo»;- con la sentenza Cass., 20 giugno 2023, n. 17672 è stato pure osservatoche: “l’estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est,la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale ilNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026quale è assoggettato ad un limite temporale che […] è riconducibilepiuttosto all’istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, adifferenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né adinterruzione”, dovendo, sul punto, aggiungersi che “la prescrizione, anchein ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solosuccessivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arcotemporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivoaccertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.SS.UU. n.23397/16)” (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, siapure rispett4 ad un’altra entrata tributaria, ma affermando principiesportabili nella fattispecie in rassegna)”.4.2.

Muovendo da tali principi pienamente condivisi (e non superabili sullascorta delle considerazioni di ordine generale fissate da Cass. 33681/2022in tema di rapporti fra decadenza e prescrizione) poiché, nella specie, l’avviso di accertamento con cui il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] aveva intimato aGaetano Onolfo il pagamento dell’IMU per l’anno 2013, è stato spedito(come accertato dal giudice di appello) entro il quinquennio, viene in rilievola questione relativa all’esercizio dei poteri impositivi entro i terminidecadenziali e non già una questione di prescrizione riguardante, percontro, la fase di riscossione (non cogliendo parte ricorrente l’incompatibilitàlogica fra gli istituti in esame), sicché le censure si appalesano prive difondamento alcuno in quanto si incentrano tutte sull’inosservanza deitermini prescrizionali in relazione alla ricezione dell’atto de quo, nontenendo conto che i giudici di appello hanno, come detto, accertato che erasufficiente che il potere pubblico era stato esercitato, con la spedizionedell’atto, nel termine quinquennale di decadenza (giova ribadire) e nonprescrizionale.5.

Con il terzo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione art. 1, comma 87, L.549/1995 nonché degli artt. 23, 57 e 58 D.lgs. n. 546/1992, per non avereNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026i giudici territoriali rilevato la nullità dell’atto impositivo per omessasottoscrizione dell’avviso di accertamento.5.1.

Il motivo si appalesa inammissibile perché sotto la censura di violazionedi legge finisce con il contestare gli accertamenti in fatto compiuti dai giudicidi appello, i quali hanno verificato la legittimità sotto il profilo formaledell’atto impositivo, certamente riferibile all’ente impositore.

Peraltro lasottoscrizione dell’atto non era requisito prescritto per la sua validità (art.1, comma 162, cit.): in mancanza di una sanzione espressa, opera lagenerale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativotitolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.6.

Il ricorso va, dunque, respinto.6.1.

Nulla va disposto in ordine alle spese di lite atteso che il Comune diCanicattì è rimasto intimato.6.2.

Essendo la decisione resa in esito al procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, ed essendo stato il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, somma liquidata come indispositivo.

Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte(Cass., Sez.

U., n. 36069/2023), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto dellepredette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche delcaso di specie», va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame nonpresenta alcuna peculiarità o ragione di sorta, tale da escluderel’applicabilità dalla sopra menzionata previsione legale.Numero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento della sommadi euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della società ricorrente, dell'ulterioreimporto del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.5352/2024 depositata il 09/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CGT-2 Sicilia con la sentenza n. 5352/3/2024, depositata il09/07/2024, rigettava l’appello proposto dal contribuente confermando lasentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento n. 7204, prot. 44005 del22/10/2018 ai fini IMU per l’anno 2013 emesso dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/20262. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi, [OSCURATO:PERSONA].3. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato.4. Formulata proposta ai sensi dell’ art. 380-bis c.p.c., il contribuentedepositava istanza di decisione e successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione art. 2948, n. 4, c.p.c.lamentando che erroneamente i giudici di appello avevano disatteso laprescrizione della pretesa creditoria non con considerando che l’attoaccertativo IMU anno 2013 era stato notificato il 06/02/2019, ovvero oltreil termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 cod. civ, decorso il31/12/2018.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. nonché dell’ art. 111, comma 6, Cost., sempre in relazioneall’omesso rilievo della prescrizione.3. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loroconnessi, sono da ritenere manifestamente infondati.3.1. Occorre premettere che secondo quanto ricostruito in fatto da giudicidi appello – la cui motivazione non può certo ritenersi gravemente carenteo meramente apparente - dalla documentazione prodotta dal Comune èrisultato che l’atto da notificare è stato preso in carico in data 21.12.2018,e, quindi, entro il termine di decadenza dei cinque anni previsti per legge,tesi questa non contestata nell’ odierno ricorso dal contribuente il quale hatestualmente affermato in ricorso “…..non rilevando il fatto che l’atto siastato consegnato all’Agente postale il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.A fronte di tali dati processuali, la deduzione del ricorrente, di cui allamemoria conclusiva, secondo cui “l’atto risulta radicalmente nullo, essendodel tutto privo dell’indicazione della data di partenza” si appalesa priva diNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026pregio alcuno in quanto involge meri profili di fatto in contrasto con laricostruzione dei giudici di merito e con la prospettazione di cui in ricorso, eciò a tacere del fatto che tale profilo non risulta essere statotempestivamente sottoposto all’esame dei giudici di merito, apparendo sulpunto il ricorso privo del necessario requisito della c.d. autosufficienza.4. Per il resto va osservato che nessuna violazione di legge è ravvisabile inrelazione alla esclusione dell’eccepita prescrizione.4.1. Occorre, infatti, ribadire che:- questa Corte con ordinanza dell’11 luglio 2022 n. 21810 ha evidenziatoche: “…. occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività diaccertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini perriscuotere i tributi in questione. Il termine di decadenza consiste nel periododi tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedereall'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo dellestesse. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue ildiritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguitodell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art.2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine diprescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto puòessere fatto valere. Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali,con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per isuddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'eserciziodell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossioneavendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv.611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate aduna causa debendi continuativa, per le quali opera il termine brevequinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare,per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notificadell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazioneNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati oavrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece lariscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartelladi pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza,entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenutodefinitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento odell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma,della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali.Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosi che quanto ai tributilocali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendoall'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univocoorientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimoCass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguardala prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento èl'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve dicinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo attointerruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione ditale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa unlimite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenzapassata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n.9076 del 2017 Rv. 643623 - 01). Alla luce di tali principi nella fattispecie èevidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale ilprincipio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per comesancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul puntorilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n. 40543 del 2021 Rv.663252 - 01) secondo cui «In materia di notificazione degli atti diimposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini,previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, ilprincipio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancitoNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli attitributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione,a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualitàdel soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispettodel termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessariai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, diconoscenza dello stesso da parte del contribuente»”.- ancora con ordinanza del 19 giugno 2024 n. 16893, questa Suprema Corteha affermato che: «Occorre preliminarmente ricordare che, una voltadivenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazione neltermine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase diriscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (…) Tale principiosi desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui iltermine di decadenza concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo,non già quello di riscossione (…) Nella fase di accertamento del credito sono,infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell’azioneamministrativa/tributaria. Si è così affermato che, con riferimentoall’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propriadell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatoreespressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazioneall’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitare l’indeterminatasoggezione del contribuente ad essa (…) La prescrizione, anche in ambitotributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solosuccessivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arcotemporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivoaccertamento del diritto al prelievo»;- con la sentenza Cass., 20 giugno 2023, n. 17672 è stato pure osservatoche: “l’estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est,la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale ilNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026quale è assoggettato ad un limite temporale che […] è riconducibilepiuttosto all’istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, adifferenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né adinterruzione”, dovendo, sul punto, aggiungersi che “la prescrizione, anchein ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solosuccessivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arcotemporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivoaccertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.SS.UU. n.23397/16)” (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, siapure rispett4 ad un’altra entrata tributaria, ma affermando principiesportabili nella fattispecie in rassegna)”.4.2. Muovendo da tali principi pienamente condivisi (e non superabili sullascorta delle considerazioni di ordine generale fissate da Cass. 33681/2022in tema di rapporti fra decadenza e prescrizione) poiché, nella specie, l’avviso di accertamento con cui il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] aveva intimato aGaetano Onolfo il pagamento dell’IMU per l’anno 2013, è stato spedito(come accertato dal giudice di appello) entro il quinquennio, viene in rilievola questione relativa all’esercizio dei poteri impositivi entro i terminidecadenziali e non già una questione di prescrizione riguardante, percontro, la fase di riscossione (non cogliendo parte ricorrente l’incompatibilitàlogica fra gli istituti in esame), sicché le censure si appalesano prive difondamento alcuno in quanto si incentrano tutte sull’inosservanza deitermini prescrizionali in relazione alla ricezione dell’atto de quo, nontenendo conto che i giudici di appello hanno, come detto, accertato che erasufficiente che il potere pubblico era stato esercitato, con la spedizionedell’atto, nel termine quinquennale di decadenza (giova ribadire) e nonprescrizionale.5. Con il terzo motivo il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione art. 1, comma 87, L.549/1995 nonché degli artt. 23, 57 e 58 D.lgs. n. 546/1992, per non avereNumero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026i giudici territoriali rilevato la nullità dell’atto impositivo per omessasottoscrizione dell’avviso di accertamento.5.1. Il motivo si appalesa inammissibile perché sotto la censura di violazionedi legge finisce con il contestare gli accertamenti in fatto compiuti dai giudicidi appello, i quali hanno verificato la legittimità sotto il profilo formaledell’atto impositivo, certamente riferibile all’ente impositore. Peraltro lasottoscrizione dell’atto non era requisito prescritto per la sua validità (art.1, comma 162, cit.): in mancanza di una sanzione espressa, opera lagenerale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativotitolare del potere nel cui esercizio esso è adottato.6. Il ricorso va, dunque, respinto.6.1. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite atteso che il Comune diCanicattì è rimasto intimato.6.2. Essendo la decisione resa in esito al procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma dellanorma citata, ed essendo stato il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende, somma liquidata come indispositivo. Esclusa, come anche ha opportunamente precisato la Corte(Cass., Sez. U., n. 36069/2023), «una interpretazione della norma checonduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmentecompatibile del nuovo istituto, dovendo l’applicazione in concreto dellepredette sanzioni rimanere affidata alla valutazione delle caratteristiche delcaso di specie», va, peraltro, precisato che la fattispecie in esame nonpresenta alcuna peculiarità o ragione di sorta, tale da escluderel’applicabilità dalla sopra menzionata previsione legale.Numero registro generale 3402/2025Numero sezionale 2733/2026Numero di raccolta generale 15866/2026Data pubblicazione 23/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della sommadi euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento da parte della società ricorrente, dell'ulterioreimporto del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 15866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris