CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 07334/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26004/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA](oggi Italiana [OSCURATO:SOCIETA]) elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 388 INT 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA n. 1758/2017depositata il 30/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti presenti. Fatti rilevanti di causa. § 1. [OSCURATO:SOCIETA] (oggi Italiana [OSCURATO:SOCIETA]) propone sei motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello dal Comune di Latina proposto avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 1740/2014, ha ritenuto legittimo l'avviso di pagamento Tia 2010 (bolletta n.49106 del 16.12.2011) in relazione a taluni impianti di distribuzione carburante siti nel territorio comunale. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato in parte motiva che: l'appello è solo parzialmente fondato. Dal raffronto tra il provvedimento accertativo e le dichiarazioni e la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] è emerso che i parametri presi a base dell'accertamento sono proprio quelli declinati dalla società e che pertanto non vi è causa per l'annullamento del provvedimento impugnato, almeno nella parte relativa ai tre punti vendita di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'appello del Comune va pertanto accolto solo per i suddetti punti vendita e l'avviso di accertamento deve essere confermato per le stazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il Comune di Latina. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato - come dalla parte dedotto - il giudicato esterno che si era formato ([OSCURATO:PERSONA] n. 2641/40/2014, allegata al ricorso per cassazione con attestato di definitività, sub. n. 13) con l'annullamento di un precedente avviso di accertamento Tia (n.54/2010) per uno dei tre impianti dedotti nel presente giudizio; e ciò per l'accertata violazione, da parte del Comune, dell'articolo 11 comma 5^ del [OSCURATO:PERSONA] , avendo il Comune preteso di tassare anche superfici interne agli impianti (di accesso e deflusso delle vetture) per loro natura improduttive di rifiuti, e ben individuate dalla società nelle planimetrie trasmesse all'amministrazione comunale. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'articolo 2909 cod.civ., per non avere la [OSCURATO:PERSONA] deciso la lite tenendo conto dell'effetto preclusivo e di comando giuridico rinveniente dal citato giudicato esterno di cui in [OSCURATO:PERSONA] n. 2641/40/2014, su fattispecie sovrapponibile. § 2.2Questi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure sollevate, non possono trovare accoglimento, risultando per taluni versi finanche inammissibili. E’ pur vero che, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, dal momento che: Si tratta di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (tra le molte, Cass. n.12754/22); tuttavia resta onere della parte che ne invochi la portata preclusiva nel diverso processo, specificare gli elementi fattuali e le qualificazioni giuridiche che connoterebbero l’altra decisione in rapporto alla fattispecie dedotta, così da renderla vincolante, ex art. 2909 cod.civ., nel governo di quest’ultima. Il che risponde al coordinamento della regola di rilevabilità del giudicato in sede di legittimità con il principio di completezza ed autosufficienza del ricorso per cassazione. Nella specificità del giudicato in materia tributaria, poi, è la stessa società ricorrente a richiamare quanto stabilito da SSUU n. 13916/06 (successivamente innumerevoli volte ripreso), secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, ma ciò: soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente . Si è quindi ribadito (tra le altre, Cass. n.37/2019) che: nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente . Orbene, nel caso in esame la ricorrente non si fa carico, in realtà, di questo indirizzo, tralasciando elementi qualificanti ed essenziali, come l’identità degli impianti oggetto del giudicato esterno rispetto a quelli qui dedotti; profilo solo sommariamente riferito in ricorso (pag.15), là dove si afferma che quel giudicato aveva avuto riguardo ad uno dei tre impianti qui dedotti. Il che rende al contempo impossibile verificare quel requisito essenziale di estensione nel tempo del giudicato tributario rappresentato, come si è detto, dalla natura tendenzialmente permanente, e non mutevole nelle varie annualità TIA (nemmeno queste specificate quanto al giudicato esterno), degli elementi fattuali della vicenda (qui costituiti dalla conformazione delle stazioni di servizio e dalle superfici asseritamente esenti perché non produttive di rifiuti). A meno che il giudicato esterno in questione non venga invocato proprio in punto interpretazione della disciplina impositiva applicabile alle superfici stesse (segnatamente, dell’art. 11 co. 5^ Reg. [OSCURATO:PERSONA]), nel qual caso la doglianza sarebbe certamente infondata sotto altro profilo, non operando la forza preclusiva del giudicato, ex art. 2909 cit., in ordine alla attività di interpretazione normativa (che è cosa diversa dalla qualificazione giuridica dello specifico rapporto dedotto) costituente il proprium della giurisdizione (v. Cass.n. 2798/24; Cass.n.15215/21; Cass. n.14509/16; Cass.n. 23723/13 ed altre). Dunque, quand’anche si ravvisi nella sentenza impugnata una vera e propria omissione di pronuncia (peraltro denunciabile ex art. 360 co. 1^ n. 4) cod.proc.civ. in relazione all’art. 112 cod.proc.civ., e non quale omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per la controversia ai sensi del n.5), oggi riformulato, della medesima disposizione), in luogo di un rigetto implicito dell’eccezione di giudicato esterno, resta che tale eccezione (qui riproposta nella terza doglianza) appare comunque infondata in diritto, per le indicate ragioni. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 342 primo co. n.1 cod.proc.civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato l'inammissibilità dell'appello del Comune di Latina perché privo della indicazione delle parti del provvedimento che si intendevano gravare, ed in sostanza costituito dalla mera riproposizione delle stesse argomentazioni e doglianze già avanzate nel primo grado di giudizio. § 3.2Il motivo è infondato. Soccorre in proposito il costante indirizzo di legittimità (Cass.nn. 6302/22, 7369/17 e numerose altre) secondo cui nelprocesso tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre inappello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazionespecifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. . Nel caso di specie, risulta che il Comune di Latina avesse dedotto nel proprio atto di appello (così come riportato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]: ric. pag. 14) l'erronea determinazione delle superfici tassabili siccome derivante da una errata interpretazione e da una imprecisa applicazione del Regolamento comunale Tia (art.10), oltre che della disciplina legislativa di riferimento; con ciò mostrando di voler censurare l'assunto dei primi giudici circa l'espunzione delle superfici degli impianti non produttive di rifiuti, costituendo ciò proprio il cuore della lite. Dunque la specificità del motivo di appello doveva qui misurarsi anche in ragione del sostrato prettamente tecnico-giuridico della doglianza, in quanto tale devoluto con sufficiente specificità –sebbene nel richiamo delle già svolte argomentazioni difensive - alla verifica da parte del giudice del gravame. § 4.1Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del TU Ambiente di cui al d.lgs. n. 152/06, nonché dell'articolo 23 Cost.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato l'illegittimità della delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 30 maggio 2006 che aveva istituito il passaggio dalla Tarsu alla Tia successivamente all'entrata in vigore del citato TU Ambiente che aveva abrogato il ‘decreto Ronchi’ di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 e, con esso, la Tia dal medesimo disciplinata (art.238, co. 6^ e 11 TU Ambiente). Il che si era risolto nell’applicazione di un tributo non previsto dalla legge, in violazione del menzionato precetto costituzionale. § 4.2Il motivo è inammissibile. Va premesso (v. Cass. n.15285/08 ed altre in termini) che il potere del giudice tributario di disapplicare i regolamenti e gli atti amministrativi illegittimi posti a fondamento della pretesa impositiva può essere esercitato anche d'ufficio, a condizione che detti atti siano rilevanti ai fini della decisione, fermo restando che la disapplicazione non può essere effettuata allorchè prescinda completamente dai motivi di impugnazione dedotti in relazione all'atto impositivo . Orbene, nel caso di specie la ricorrente non specifica (neppure nella memoria, e pur a fronte di convergente rilievo di novità mosso sul punto tanto dalla controricorrente quanto dal Procuratore Generale) se la questione (non menzionata in sentenza) venne posta fin dal ricorso introduttivo, e poi in grado di appello, così palesandosi effettivamente ‘nuova’, cioè posta per la prima volta nella presente sede di legittimità. Anzi, dopo aver riferito della deduzione della questione in altro giudizio vertente su distinto avviso di accertamento Tia (v. [OSCURATO:PERSONA] n. 214/01, poi riformata da [OSCURATO:PERSONA] n.2311/39/2015 e dedotta in ulteriori giudizi di cassazione e revocazione) la ricorrente rievoca (pagg.11, 12) i motivi proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio (evidentemente l’unico rilevante), riferendo unicamente della sostenuta illegittimità ai sensi del citato Regolamento dell'avviso di pagamento in ragione dell'imputazione eccessiva di superficie (non tassabile), dando anzi così per scontata l'applicabilità in astratto della Tia. Si è affermato in proposito (Cass. n.20694/18 ed altre) che in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio . § 5.1 Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 70 comma 1^ d.lvo 507/93 ed 11 comma 5^ del Regolamento comunale Tariffa di gestione dei rifiuti urbani. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] affermato la legittimità dell'avviso di pagamento in relazione ai tre indicati impianti, senza considerare che esso aveva imputato a tassazione praticamente l'intera superficie dei medesimi, senza detrarre le superfici improduttive di rifiuti, nonostante che queste ultime (accesso e deflusso) fossero state debitamente evidenziate nelle planimetrie allegate alla dichiarazione- denuncia di variazione presentata ex articolo 70 d.lvo 507/93. Planimetrie, recanti l’evidenziazione tratteggiata degli spazi asseritamente esenti, che tenevano conto dei criteri indicati dalla stessa amministrazione comunale. Con il sesto motivo di ricorso la società deduce – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalle superfici esenti così come esposte nella denuncia e nelle planimetrie presentate. Il che aveva ingenerato l’evidente erroneità dell'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'avviso di pagamento in questione doveva ritenersi legittimo perché conforme proprio ai dati declamati dalla società nella dichiarazione e nella documentazione prodotta in giudizio. § 5.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati nei termini che seguono. Prescrive la disposizione regolamentare richiamata (in parte riproduttiva del dettato legislativo): Superficie utile. Non sono soggetti a tariffa, e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi, (supportati da idonea documentazione), direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione . Su tale premessa, il collegio regionale, come si è già osservato (sopra, § 1), non ha esaminato il fatto costituito dalla divergenza tra le superfici in avviso e quelle indicate come tassabili dalla società nella denuncia- dichiarazione. Esso ha infatti ritenuto apoditticamente scontata la legittimità dell'avviso proprio perché asseritamente conforme e puramente recettivo dei dati forniti dalla società, laddove l'intero giudizio e la stessa sentenza di primo grado attestavano l'esatto contrario, e cioè un'eccedenza - secondo la società - di superfici tassate rispetto sia a quanto previsto dall'articolo 11 comma 5^ del regolamento comunale citato, sia a quanto esposto nella dichiarazione con le planimetrie allegate (il tutto come da allegati sub nn.1-4 al ricorso per cassazione). L’omesso esame di questa divergenza, di ordine innanzitutto fattuale, concreta il vizio di cui all’art. 360 co. 1^ n. 5) cit., ma al contempo ha determinato la denunciata violazione normativa, avendo fatto difetto un accertamento essenziale sulla natura delle superfici dichiarate come esenti e sulla loro reale inidoneità alla produzione di rifiuti nell’ambito della conformazione e della funzionalità della stazione di servizio. La sentenza va dunque cassata su questo punto e, in sede di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dovrà farsi carico di questa divergenza e riesaminare la fattispecie in applicazione, oltre che della normativa statale, del suddetto articolo 11 del Regolamento, segnatamente laddove stabilisce che la mancata idoneità di determinate aree alla produzione di rifiuti possa essere riconosciuta a favore del contribuente, ma solo qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi, (supportati da idonea documentazione) (…) . Aspetto, come detto, del tutto pretermesso dai giudici regionali. § 6. In definitiva, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi quinto e sesto, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche la decisione sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte - Accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, inammissibili o respinti gli altri; - Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II g