Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33321/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te ORDINANZA sul ricorso 19843-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4449/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19843 sez.

ML - ud. 12-10-2021 -2- R.G. n. 19843/2020 Rilevato che:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 21.1.2020, ha accolto il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 8084/2017, pubblicata il 5.10.2017, con la quale, in accoglimento della domanda del lavoratore, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la società era stata condannata al pagamento della somma di Euro 150.364,28, oltre accessori come per legge, ed alle spese di lite;

2. pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la Corte di merito ha respinto le domande proposte in primo grado dal Pronesti, ritenendo che «la ricostruzione delle modalità del rapporto come operata dal Tribunale» non fosse «affatto supportata dalle testimonianze in atti, onde, il rapporto dedotto in giudizio non appare senz'altro riconducibile allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., non potendo ritenersi sufficientemente provato che il ricorrente abbia prestato la propria attività secondo le direttive della società appellante»;

3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo ulteriormente illustrato da memoria; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso7diti,h Zesk) uz-C'ek,tejC‘ la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito.

Considerato che:

5. con l'unico motivo di ricorso articolato si deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 244 c.p.c. e si assume che «la sentenza della Corte d'Appello di Roma per come motivata, si traduce essenzialmente in una reinterpretazione delle risultanze delle deposizioni testimoniali alla luce di un aprioristico giudizio possibilistico totalmente disancorato dalla realtà»;

6. il motivo è inammissibile, innanzitutto, perché diretto, all'evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito»; inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli»: la qual cosa, nella fattispecie, non si è verificata.

«A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nel caso di specie, «l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)».

Infine, si rileva che «è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass., SS.UU., n. 34476/2019);

7. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

8. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 19843-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4449/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19843 sez. ML - ud. 12-10-2021 -2- R.G. n. 19843/2020 Rilevato che: 1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 21.1.2020, ha accolto il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 8084/2017, pubblicata il 5.10.2017, con la quale, in accoglimento della domanda del lavoratore, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la società era stata condannata al pagamento della somma di Euro 150.364,28, oltre accessori come per legge, ed alle spese di lite; 2. pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la Corte di merito ha respinto le domande proposte in primo grado dal Pronesti, ritenendo che «la ricostruzione delle modalità del rapporto come operata dal Tribunale» non fosse «affatto supportata dalle testimonianze in atti, onde, il rapporto dedotto in giudizio non appare senz'altro riconducibile allo schema causale di cui all'art. 2094 c.c., non potendo ritenersi sufficientemente provato che il ricorrente abbia prestato la propria attività secondo le direttive della società appellante»; 3. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un motivo ulteriormente illustrato da memoria; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso7diti,h Zesk) uz-C'ek,tejC‘ la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 5. con l'unico motivo di ricorso articolato si deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 244 c.p.c. e si assume che «la sentenza della Corte d'Appello di Roma per come motivata, si traduce essenzialmente in una reinterpretazione delle risultanze delle deposizioni testimoniali alla luce di un aprioristico giudizio possibilistico totalmente disancorato dalla realtà»; 6. il motivo è inammissibile, innanzitutto, perché diretto, all'evidenza, ad ottenere un nuovo esame del merito, con una nuova valutazione delle prove operata dai giudici di seconda istanza, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poiché «il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito»; inoltre, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., 15486/2017), «La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli»: la qual cosa, nella fattispecie, non si è verificata. «A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (v., tra le altre, Cass. n. 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante», come è avvenuto nel caso di specie, «l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)». Infine, si rileva che «è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» (Cass., SS.UU., n. 34476/2019); 7. per le considerazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile; 8. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; 9. avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, secondo quanto specificato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art
Sentenza Cassazione n. 33321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris