CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA - i sul ricorso iscritto al n. 17986/R020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina, n. 47; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 24/2021, depositata il 5 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 24802/2015 del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Roma dichiarò risolto il contratto di locazione dell'immobile ad uso abitativo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],, con ordine di rilascio entro il 31 gennaio 2016 e la condanna del conduttore, [OSCURATO:PERSONA], al rimborso, in favore del locatore, della differenza tra il canone originariamente concordato nel contratto di locazione (stipulato il 10 marzo 2007 e tardivamente registrato il 23 novembre 2011), pari a C 960, e quello medio tempore corrisposto (nella ridotta misura, pari al triplo della rendita catastale, prevista dell'art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, norme dichiarate incostituzionali per eccesso di delega da Corte cost. n. 50 del 2014) nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2011 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2015, depositata il 16 luglio 2015 (che aveva dichiarato l'incostituzionalità, per violazione dell'art. 136 Cost., dell'art. 5, comma 1 -ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che aveva fatto salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, «gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti» sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi di quelle norme del d. Igs. n. 23 del 2011 già dichiarate incostituziona li). Il "(ribunale ritenne, infatti, che, per effetto di detta (seconda) declaratoria di illegittimità costituzionale, riprendesse vigore la disciplina vigente antecedentemente al d.lgs. n. 23 del 2011, e che fosse pertanto dovuta la differenza tra i canoni concordati in contratto ed il canone ridotto ex lege, corrisposto medio tempore, prima della pronuncia della Corte Costituzionale del luglio 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale decisione limitatamente al capo di condanna al pagamento del maggior importo, a titolo di canoni di locazione, lamentando la violazione dell'art. 13, comma 5, legge n. 9 dicembre 1998, n. 431, il quale — nel testo novellato dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entrata in vigore dopo la pubblicazione della sentenza impugnata — così dispone: «5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1. -ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato». 3. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha accolto il gravame, reputando dunque, in sostanza, che a ragione il conduttore sostenesse che la citata novella aveva confermato la legittimità della operata riduzione del canone nell'intervallo di tempo considerato. Per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, per quanto in questa sede interessa, ha rigettato la domanda del locatore. La motivazione della sentenza si articola essenzialmente nei seguenti passaggi argomentativi: a) con la sentenza, nelle more sopravvenuta, n. 87 del 2017, depositata il 13 aprile 2017, la Corte delle leggi aveva salvato dall'incostituzionalità l'evocato novellato testo dell'art. 13, comma 5, legge n. 431 del 1998, ritenendo che esso non riaffermava gli effetti della norma dichiarata incostituzionale (ossia dell'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), perché non ripristinava alcuna forma di sanatoria ex lege dei pregressi contratti non registrati, venuti meno ex tunc, per effetto delle precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale delle richiamate disposizioni del 2011 e del 2014 ma operava solo la predeterminazione forfettaria del danno patito, in conseguenza della occupazione sine titulo dell'immobile, dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore; b) successivamente a quella pronuncia la giurisprudenza di legittimità si era, però, definitivamente orientata nel senso che la tardiva registrazione operi la sanatoria con efficacia retroattiva del contratto di locazione (Cass. Sez. U. 09/10/2017, n. 23601), con ciò facendo venir meno uno degli espliciti presupposti dell'opzione ermeneutica offerta in precedenza dalla Corte Costituzionale; c) la conseguenza di tale mutato quadro ermeneutico non può essere però, l'inapplicabilità ai contratti di locazione tardivamente registrati del citato novellato testo dell'art. 13, comma 5, legge n. 431 del 1998, come ritenuto da Cass. 24/09/2019, n. 23637, sul presupposto, non condiviso dalla Corte d'appello, che detta norma, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale, sia da riferire alle sole indennità compensative delle mere occupazioni di fatto; d) la norma, infatti, secondo la Corte romana «non può che riferirsi ad un contratto sanato ex tunc e, quindi, valido, con conseguente recupero della naturale alterità dei richiami espliciti al "canone di locazione dovuto" - proprio di un rapporto in corso de iure - "ovvero dell'indennità di occupazione", da ascrivere all'eventualità che il contratto sia cessato ed il conduttore sia in mora ex art.1591 c.c.»; e la ratio di ciò «è da rinvenire nella tutela della buona fede del conduttore a fronte della apparente vigenza di una normativa che lo abilitava a pagare il canone entro limiti predeterminati e la cui sancita illegittimità costituzionale (per ragioni comunque non attinenti a tale legale predeterminazione) Io avrebbe fatto divenire a posteriori moroso e, quindi, esposto alla risoluzione per inadempimento». 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione o falsa applicazione di norme di diritto». Sostiene, in sintesi, che una volta rimossa dall'ordinamento la norma dichiarata incostituzionale (ovvero l'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), il conduttore risulta aver reiteratamente e manifestamente corrisposto un canone inferiore a quello concordato, senza essere a ciò legittimato da alcuna disposizione di legge e, quindi, versando in mora per tutti i canoni contrattuali nel frattempo scaduti e non integralmente versati. 2. Reputa il Collegio che, avuto riguardo alla questione di diritto posta con il motivo, non sussistano le condizioni per definire il ricorso ai sensi dei nn. 1 o 5 dell'art. 375 cod. proc. civ. e che pertanto la causa vada rimessa, ai sensi dell'art. 380-bis, comma terzo, cod. proc. civ., alla sezione semplice per essere trattata in pubblica udienza. P.Q.M. rimette la causa alla Sezione Terza per la trattazione in pubblica udienza.