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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04721/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell'8 giugno 2023, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva e alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua e adeguata motivazione, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato che l'imputato ha riportato diverse condanne (dal 2017 al 2023), anche recenti, caratterizzate e dall'omogeneità dei fatti di reato in passato contestati rispetto a quello per il quale si procede, dando così prova di una spiccata inclinazione a delinquere e di una mai sopita pericolosità sociale, insensibile agli ammonimenti e alle condanne; tali circostanze, pertanto, impedivano alla Corte di appello di escludere l'operatività della contestata recidiva; considerato che la motivazione impugnata risulta in linea con i principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), per le quali «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite.

Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede».

Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprove volezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez.

U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe'); tali valutazioni sono state compiutamente e correttamente svolte dalla sentenza qui impugnata, cosicchè il motivo è manifestamente infondato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e'err‘-neriloidella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18 dicerntSre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore r DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell'8 giugno 2023, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva e alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua e adeguata motivazione, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato che l'imputato ha riportato diverse condanne (dal 2017 al 2023), anche recenti, caratterizzate e dall'omogeneità dei fatti di reato in passato contestati rispetto a quello per il quale si procede, dando così prova di una spiccata inclinazione a delinquere e di una mai sopita pericolosità sociale, insensibile agli ammonimenti e alle condanne; tali circostanze, pertanto, impedivano alla Corte di appello di escludere l'operatività della contestata recidiva; considerato che la motivazione impugnata risulta in linea con i principi fissati dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690, Marciano'), per le quali «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidiva, scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui al comma quinto dell'art. 99 cod. pen., il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede». Egli è, pertanto, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprove volezza e pericolosità, tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez. U, sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, Calibe'); tali valutazioni sono state compiutamente e correttamente svolte dalla sentenza qui impugnata, cosicchè il motivo è manifestamente infondato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e'err‘-neriloidella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicerntSre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore r DEPOSI
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