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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 34417/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 1170372024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Catanzaro; letta la memoria difensiva a firma del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria ex art. 121 cod.proc.pen. e di replica, ex art. 611 cod.proc.pen., a firma del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 febbraio 2024, depositata 1'11 marzo 2024, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare del Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, e confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di tale Tribunale il 18 settembre 2023, con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della interdizione dai pubblici uffici, invocata nei confronti di ([OSCURATO:PERSONA] e) [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 e 323, commi 1 e 2, anche in relazione all'art. 40, comma 2, cod.pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al capo E) di provvisoria imputazione (e di sequestro preventivo di un tratto di spiaggia, ne. i confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiesto con riferimento ai reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., contestatigli al capo C), e agli artt. 81, comma 1, cod.pen., 181 D.Lgs. n. 4272004, in relazione agli artt 146 e 142, comma 1, letta) dello stesso decreto, e 44 lett. b) D.P.R. 380/2001, contestatigli al capo D).

2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione.

Il ricorrente lamenta che "la motivazione è in parte omessa, in parte viziata da illogicità e dalla violazione dei parametri di legge sopra richiamati, e appare omologarsi meccanicamente alla versione in punto di fatto e alle argomentazioni giuridiche esposte nella memoria depositata al Tribunale dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] aro [...]." I parametri normativi violati sarebbero quelli degli artt. 47, 54 R.D. 327/1942, 20, 14 e 12 Legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005.

Il ricorso, nel ripercorrere la 'storia' delle concessioni rilasciate al [OSCURATO:PERSONA], ultima quella 'suppletiva' n. 6 del 6/7/2023, ne indica i ritenuti profili di illegittimità e illiceità, e, conseguentemente, esplicita i denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione, omessa e/o illogica.

2.1. In particolare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha denunciato l'omessa applicazione degli artt. 47, 54 cod. nav. e 20 Legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005, nella parte in cui impongono al pubblico funzionario, senza margini di discrezionalità, la revoca della concessione demaniale in presenza di occupazioni abusive del demanio e/o di inadempimenti pecuniari imputabili al concessionario, nonché dell'art. 12 della predetta legge regionale, essendo stata la licenza suppletiva n. 6 del 6 luglio 2023 rilasciata benché non sussistesse la distanza minima dagli stabilimenti balneari limitrofi prescritta dal punto VII della lettera c) del comma 1.

Assume il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] si era reso inadempiente degli obblighi imposti dalla concessione che imponeva al concessionario di "non eccedere" i limiti assegnatigli, avendo occupando sin dall'anno 2019 una vasta area di arenile, estesa 1300 mq., antistante quella a lui concessa, tanto da subirne il sequestro ad opera della PG in data 8 giugno 2023.

La violazione della clausola della concessione, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto comportare l'adozione dell'ordine di sgombero, ai sensi dell'art. 54 cod. nav., e la decadenza di [OSCURATO:PERSONA] aro dalla concessione, ai sensi degli artt. 20 Legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 17/2005 e 47 del cod. nav..

Con provvedimento n. 6 del 6 luglio 2023, adottato da [OSCURATO:PERSONA], invece, l'ente territoriale aveva dato in concessione a [OSCURATO:PERSONA] proprio l'area illecitamente occupata in palese violazione non soltanto delle norme da ultimo richiamate ma anche: a) del combinato disposto degli artt. 14 comma 1 e 12, comma 1, lett. c), punto VII della predetta legge regionale che imponeva anche per le concessioni suppletive il rispetto di una distanza minima di 50 metri tra lidi balneari, distanza non sussistente nel caso dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA]; b) dell'art. 13 della predetta legge regionale in quanto la delibera del Consiglio comunale ( n. 16 del 28/6/2023), che aveva modificato il piano spiagge comunale rendendo l'area antistante il lido di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di essere data in concessione, era stata dichiarata immediatamente esecutiva mentre la previsione normativa ne subordinava l'efficacia all'approvazione dell'amministrazione provinciale. 2.2 Lamenta, ancora, il ricorrente che le palesi violazioni di legge che erano state delineate con l'atto di appello erano state ignorate avendo il Tribunale di Catanzaro ritenuto che non sussistessero l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e la "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge" in considerazione della discrezionalità che l'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione attribuiva all'amministrazione concedente in tema di "variazioni del contenuto della concessione".

Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, oltre a "disapplicare" le norme di legge che avrebbero imposto di sanzionare [OSCURATO:PERSONA] dichiarandolo decaduto dalla concessione e che vietavano di rilasciare nuove concessioni in mancanza della distanza minima fra stabilimenti balneari, non rispondeva allo specifico motivo di appello incentrato sulle predette violazioni e incorreva nel vizio di manifesta illogicità finendo per ritenere legittima la "trasformazione di un'occupazione abusiva in una concessione suppletiva". 2.3 Ha, ancora, denunciato l'illogicità della motivazione, nella parte in cui sono state ritenuti insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, esclusi dai giudici di merito in considerazione del carattere discrezionale dell'atto concessorio suppletivo.

Ad avviso del ricorrente, una volta venuta meno la ritenuta legittimità dell'atto amministrativo, le eclatanti illegittimità ravvisabili nell'operato dei pubblici funzionari e degli amministratori comunali avrebbero consentito di inferire il dolo intenzionale richiesto dalla norma incriminatrice.

Da tale macroscopica illegittimità dell'atto amministrativo, al contrario, che affonda le sue radici nelle illegittimità e illiceità dell'agire amministrativo preliminare e presupposto, discenderebbe la principale prova del dolo intenzionale del [OSCURATO:PERSONA], individuato quale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Soverato, pretestuosamente astenutosi, allo scopo di evitare di rigettare l'istanza di concessione suppletiva, consentendone, in tal modo l'accoglimento da parte del suo sostituto [OSCURATO:PERSONA], con la tacita, ma intenzionale, pretermissione dei provvedimenti dovuti ai sensi dei citati artt. 20 L.reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, 47 e 54 C.N..

L'operato manifestamente contra legem dei funzionari comunali integrerebbe il dolo intenzionale da porsi in relazione alla risalenza delle interlocuzioni tra il [OSCURATO:PERSONA] aro e i rappresentanti del Comune di Soverato, essendo l'indagato concessionario del bene demaniale sin dal 2003, da sempre intenzionato ad ampliare la concessione iniziale del piccolo chiosco; alle estese occupazioni abusive stagionalmente perpetrate dal [OSCURATO:PERSONA]; alla conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come emerso nell'interrogatorio di garanzia di quest'ultimo.

Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente evidenzia la rapidità con la quale costui, fino a quel momento estraneo al procedimento amministrativo, aveva provveduto sulla istanza di concessione di [OSCURATO:PERSONA], presentata il giorno precedente all'emissione del provvedimento ampliativo, intimando solo successivamente il pagamento delle sanzioni amministrative, già irrogate per l'occupazione illecita e non ancora pagate.

Quanto all'astensione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce motivazione inesistente ed illogica nella parte in cui non chiarisce per quale motivo l'astensione del funzionario non fosse causalmente orientata, e in cui richiama altre astensioni del funzionario per le medesime ragioni.

Non esisterebbe un fondamento normativo legittimante l'astensione del funzionario nel caso di specie, tanto che, all'esito del sequestro, il già menzionato funzionario responsabile del procedimento aveva irrogato le sanzioni amministrative, pur senza intimare lo sgombero dell'area illecitamente occupata e rimessione in pristino, per poi astenersi.

3. Il Procuratore Generale, riassunta la vicenda procedimentale nei suoi snodi essenziali, ha concluso invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, sottolineando la sussistenza della violazione di legge denunciata, nei termini di seguito enunciati.

L'occupazione abusiva accertata nel giugno 2023 ha dato la stura a un sequestro penale, e avrebbe imposto -ai sensi dell'art. 54 cod.nav.- al responsabile dell'ufficio, [OSCURATO:PERSONA] -in seguito astenutosi per avere svolto il compito di ausiliario di P.G. in occasione dei controlli funzionali al sequestro- di ingiungere al concessionario la rimessione in pristino entro un termine a tal fine stabilito, dovendosi, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvedere di ufficio, a spese dell'interessato; [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto il solo pagamento di una indennità per abusiva occupazione; la declaratoria di decadenza della concessione, legittimata dall'art. 47, lett. f), cod.nav., 'imposta' dall'art. 20, comma 2, lett.b), L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 21/1272005, è da considerarsi 'atto vincolato' al cui proposito l'ente concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico; a fronte dell'inadempienza degli obblighi della concessione e di legge, e della conseguente decadenza della concessione per quanto non dichiarata, macroscopicamente illegittimo è da ritenersi il rilascio di una concessione cd.

"suppletiva", per l'area abusivamente occupata, peraltro neppure consentita in forza della modifica del PCS adottata dal Consiglio Comunale di Soverato il 28 giugno 2023 -nota a [OSCURATO:PERSONA]- che richiedeva a tal fine l'approvazione provinciale.

Tanto incide sulla valutazione dell'elemento soggettivo dei delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA], con necessità di nuovo esame delle risultanze procedimentali da parte del Tribunale.

4. Con memoria ex art. 121 cod.proc.pen. il ricorrente deduce 1) la sussistenza dei requisiti per la astensione del dipendente pubblico ex art. 7 Dpr n. 62/2013, giustificata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a 'gravi ragioni di convenienza', rappresentate al responsabile dell'ufficio, che la ha poi accolta; 2) l'assenza di elementi da cui inferire la strumentalità della richiesta di astensione, peraltro formulata ed accettata anche nelle procedure riguardanti analoghe istanze di altri due titolari di stabilimenti balneari viciniori; 3) l'assenza di pregnanza e indispensabilità dell'astensione del [OSCURATO:PERSONA] (a differenza di quella del suo primo sostituto) ai fini della adozione del provvedimento favorevole finale.

5. Con memoria di replica ex art. 611 cod.proc.pen. il ricorrente ribadito quanto dedotto con la prima memoria, ha poi precisato, a proposito del delitto di cui all'art. 323 cod.pen. pure provvisoriamente contestato, che l'assenza di specifiche disposizioni da cui non residuino margini di discrezionalità -il riferimento è alla formulazione dell'art. 47, comma 1, Cod.Nav- rende la concessione cd. 'suppletiva' provvedimento discrezionale, e, conseguentemente, non configurabile l'abuso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Giova riassumere la vicenda procedimentale e processuale in via preliminare, onde apprezzare compiutamente le censure del Pubblico ministero ricorrente alla decisione del Tribunale. 2.1.[OSCURATO:PERSONA], già titolare della concessione n. 394/2003 di 13 mq -per l'esercizio di un chiosco di facile rimozione- aveva poi ottenuto due ulteriori concessioni: la concessione regionale n. 217-bis del 10/07/2007, di 287 mq, e la concessione n. 27 del 22/07/2010, di 15 mq, concessioni poi unificate nella concessione n. 2 del 27/04/2018 (che secondo prospettazione non ha alcun rapporto giuridico con la concessione del 2003); aveva, infine, ottenuto la concessione 'suppletiva' n.6 del 6/07/2023 oggetto della contestazione sub capo E), avente ad oggetto la medesima area abusivamente occupata, nonché oggetto di sequestro penale del giugno 2023.

2.2. In data 8 giugno 2023, a seguito di rilievi e verifiche al fine di accertare eventuali violazioni in materia di demanio marittimo, edilizia e paesaggistica, ufficiali di P.G., assistiti quale ausiliario da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore [OSCURATO:PERSONA] e Protezione Civile del Comune di Soverato, hanno constatato l'occupazione abusiva di 1.300 mq circa di area demaniale marittima prospiciente •l'area già concessa al•[OSCURATO:PERSONA] e la realizzazione, sull'area oggetto di concessione, di opere non autorizzate; hanno sottoposto il tutto a sequestro penale ex art. 321 cod.proc.pen..'

2.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 18 settembre 2023, ha rigettato la richiesta di misura cautelare personale interdittiva dai pubblici uffici a carico di [OSCURATO:PERSONA] -in qualità di responsabile f.f. del Settore demanio del Comune di Soverato- e [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di responsabile titolare del Settore demanio del Comune di Soverato- (formulata in relazione agli addebiti di cui al capo E) della rubrica), nonché di sequestro preventivo dell'area demaniale oggetto di concessione suppletiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] (in forza della delibera dell'ufficio Demanio del Comune di Soverato n. 6 del 6 luglio 2023) e dell'area demaniale già oggetto di concessione demaniale in favore di [OSCURATO:PERSONA] aro [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 27 aprile 2018 (concessione di mq 302, adiacenti agli ulteriori mq 1.300 poi illecitamente occupati).

Si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l'art. 20, lett. a) e b) della L.reg.[OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, gli artt. 47 lett d) e f) e 54 codice navigazione, nonché l'art 12, comma 1 lett c)- VIII, L.reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, avendo omesso atti dovuti senza margine di discrezionalità, e, specificamente, ingiunzione a [OSCURATO:PERSONA] -concessionario del lido Lazzarella e autore di un'occupazione illecita di mq 1300 di demanio marittimo, area sottoposta a sequestro preventivo di P.G. dell'8 giugno 2023- di rimessione in pristino dell'area; dichiarazione di decadenza di [OSCURATO:PERSONA] dalla concessione demaniale n. 2 del 27 aprile 2018 in ragione delle condotte integranti illeciti penali e amministrativi, dell'inadempimento nel pagamento dei canoni dei canoni sulla legittima concessione già in essere, e del mancato deposito cauzionale ex art. 17 cod. nav., e dato in concessione al medesimo [OSCURATO:PERSONA], su sua istanza, senza procedura di evidenza pubblica e senza pubblicazione prodromica sull'albo pretorio del comune, la medesima area dallo stesso illecitamente occupata e ancora oggetto di sequestro.

Si contestava a [OSCURATO:PERSONA] in particolare -in ciò concretandosi il suo apporto concorsuale al contestato abuso- di essersi strumentalmente astenuto sulla istanza di concessione inerente al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -cui aveva doverosamente irrogato le sanzioni amministrative pecuniarie il 9.6.2023, omettendo, tuttavia, di intimare con lo stesso provvedimento lo sgombero dell'area e la rimessione in pristino, in violazione manifesta delle norme di cui agli artt. 20, lett. a) e b) della L.reg.[OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, 47 lett d) e f) e 54 codice navigazione-.

2.4. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha rigettato l'appello cautelare del Pubblico ministero, ritenendo insussistehti i gravi indizi di colpevolezza, tanto sotto il profilo oggettivo della "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e .dalle quali non residuino margini di discrezionalità", quanto sotto il profilo soggettivo del dolo intenzionale richiesto dall'art. 323 cod. pen..

Il Tribunale di Catanzaro, in particolare, ha ritenuto legittimo il rilascio, da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], responsabile facente funzioni del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Soverato, della concessione suppletiva n.6 del 6/07/2023, avente ad oggetto la medesima area dal [OSCURATO:PERSONA] abusivamente occupata ed oggetto di sequestro del giugno 2023, affermando che essa rientra nell'esercizio non illecito o manifestamente irrazionale di attività discrezionale rimessa alla [OSCURATO:PERSONA], consentita ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 328 del 1952, Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, sicché non sarebbe sussistente alcuna violazione di legge; ha ritenuto che l'adozione del provvedimento di concessione demaniale suppletiva da parte del [OSCURATO:PERSONA], così come la mancata richiesta dello sgombero degli ombrelloni e delle sdraio sul sito occupato, in assenza di qualsivoglia elemento sintomatico circa l'illegittimità dell'atto o il tenore dei rapporti personali tra concedente e concessionario rendono "di fatto, insussistente l'elemento oggettivo e inesplorato il profilo dell'elemento soggettivo richiesto dal legislatore per poter ritenere configurato il delitto de quo".

Tale conclusioni era fondata sulle seguenti premesse: "l'area oggetto di occupazione illegittima da parte del [OSCURATO:PERSONA] era quella antistante alla porzione di area oggetto della concessione assegnata allo stesso (il c.d. fronte mare)"; "il rilascio della concessione suppletiva non [era] eziologicamente collegato al sequestro, ma giustificato dalle lungaggini di una procedura che ha condotto all'ampliamento in forza di una concessione demaniale preesistente"; la concessione suppletiva, alla luce della disciplina fissata dall'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, doveva ritenersi "un provvedimento discrezionale" la cui legittimità, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], trovava fondamento nel fatto che il piano spiaggia approvato con la delibera n. 16 del 2023 riconosceva "al [OSCURATO:PERSONA] la concedibilità delle aree site a monte e a valle di quella già concessa e di quella interclusa con lo stabilimento a lato nord".

Quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che la circostanza che l'indagato, dopo aver svolto il compito di ausiliario di p.g. nel compimento dei controlli funzionali all'emanazione del provvedimento di sequestro, abbia deciso di astenersi dal ricoprire la carica di responsabile del procedimento "non costituisce elemento sintomatico (né, tantomeno, sufficiente) per far ritenere sussistente un accordo collusivo tra concessionario e concedente né, tantomeno per evidenziare un suo coinvolgimento nella vicenda specifica in questione", evidenziando altresì che lo stesso si è "astenuto anche altre volte", che trattavasi di astensione facoltativa; che tanto non vale a far ritenere un suo "comportamento causalmente orientato a determinare la nomina di altro funzionario il quale, a sua volta, avrebbe (dovuto o potuto) concedere il titolo di occupazione in esame".

In assenza di una macroscopica illegittimità dell'atto concessorio suppletivo, difetterebbe anche il principale indizio del dolo intenzionale.

3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l'art. 20

I. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005, al secondo comma, che qui rileva in quanto norma speciale rispetto al generale art. 47 cod. nav. (ove fra le ipotesi decadenziali figura "l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o regolamenti"), stabilisce che occorre dichiarare, senza alcun margine di discrezionalità, la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere "a", "h" e "e" del comma 1 del precedente art. 18, anche nei casi di omesso pagamento del canone, nonché nei casi di inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti.

Al verificarsi dei casi tipizzati dal secondo comma dell'art. 20

I. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rilevare e dichiarare la decadenza del concessionario, senza margini di discrezionalità.

D'altronde la stessa giurisprudenza amministrativa (ex multis cfr.

Cons.

St., Sez.

VII, 7.6.2023, n. 5616, Consiglio di Stato, Sezione VI, 8 maggio 2014, n. 2356), ha chiarito, anche con riferimento al disposto dell'art. 47 cod.nav. che, "Al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 del codice della navigazione l'Amministrazione concedente esercita una discrezionalità limitata al riscontro dei relativi presupposti fattuali.

Ciò comporta sul piano sostanziale che, una volta appunto accertata la sussistenza di detti presupposti, il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario."

4. Nel caso di specie appaiono sussistere i presupposti per la declaratoria di decadenza della concessione legittimamente data ben prima del 2023.

4.1. La concessione originariamente rilasciata, n. 394 del 2003 era relativa a 13 mq per l'esercizio di un chiosco di facile rimozione; le due concessioni successive, concessione regionale n. 217-bis del 10/07/2007, di 287 mq -la quale, peraltro, parrebbe illegittimamente data in quanto emessa in violazione dell'art. 14, comma 1, stessa L. reg.: «Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino alla entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere»- e la concessione n. 27 del 22/07/2010, di 15 mq, riguardavano complessivi 302 .mq; le ultime due concessioni, regionale e comunale, recavano espressamente la previsione della "facoltà di dichiarare la decadenza dalla [presente] concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del codice della navigazione...", precisando che "ai fini della lettera "d" dell'art. 47 del Codice della navigazione il mancato pagamento del canone per due annualità consecutive costituisce motivo di decadenza del concessionario", e la previsione secondo cui il concessionario "non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli"; è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non ha onorato il pagamento dei canoni per gli anni 2018, 2019 e 2023, e che ha occupato una porzione di demanio ben oltre i limiti assegnati, tanto che veniva raggiunto (nel giugno 2023) da un provvedimento di sequestro preventivo, essendo stati rilevati fondati motivi per ritenere un'occupazione illegittima del demanio pubblico e l'esecuzione, nella zona assentita in concessione, sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere non autorizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica ; le concessioni appena indicate sono state poi unificate in quella n. 2 del 27/04/2018, testualmente "parte integrante delle cdm n. 217 bis del 10.09.2007 - rep 27/2007 rilasciata dalla regione [OSCURATO:PERSONA] e CDM 27 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilasciata dal Comune di Soverato", e che ribadisce che il concessionario "non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli".

4.2. Ricorrono dunque i casi indicati dall'art. 20, comma secondo,

I. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005 (e genericamente dall'art. 47 cod.nav.) «Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, [...] : a) per omesso pagamento del canone di cui all'art. 18, comma 2, determinato ai sensi del precedente art. 19; b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; [...].» (casi peraltro pure già previsti dalla normativa, generale, di cui all'art. 47, comma 1, lett d) e f) Cod.

Nav., «L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: [...] d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; LA; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti»).

Inoltre l'art. 54 Cod.

Nav., recita «(Occupazioni e innovazioni abusive).

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.» Il Tribunale di Catanzaro, invece, pur dando atto della circostanza per cui "la vicenda in esame scaturisce dall'occupazione del [OSCURATO:PERSONA] dell'area in cui insiste il lido dallo stesso gestito", e delle puntuali censure al proposito mosse dal pubblico ministero appellante, ha poi pretermesso ogni considerazione e valutazione circa le descritte inadempienze e violazioni.

Da esse sarebbe dovuta derivare, in forza di esercizio di mera discrezionalità tecnica, l'adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti di ingiunzione di rimessione in pristino, di intimazione di sgombero e di declaratoria di decadenza della concessione demaniale n. 2 del 27 aprile 2018, provvedimenti dovuti, a seguito sia del mancato pagamento dei canoni sulla legittima concessione e dell'imposta regionale e del mancato deposito cauzionale a far data dalle annualità 2017 e 2018, sia, a fortiori, della constatazione dell'avvenuta occupazione illegittima di porzione di bene demaniale del giugno del 2023 e della realizzazione delle opere abusivamente realizzate .

Provvedimenti che [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Soverato, solo successivamente investito del ruolo di ausiliario di p.g. in sede di verifica della occupazione abusiva, avrebbe dovuto adottare in quanto a tanto competente nella esistenza e persistenza delle sue funzioni istituzionali, e che, invece, ha omesso di adottare in tutto il lungo arco di tempo intercorrente tra la rilevazione delle illegittimità e illegalità e la sua richiesta di astensione quale responsabile del procedimento relativò alla istanza del privato [OSCURATO:PERSONA] di concessione 'suppletiva'.

Si rammenta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato ausiliario di p.g. con provvedimento dei Carabinieri della Stazione di Soverato solo in data 8 giugno 2023; che, a seguito dell'accertamento dell'abusiva occupazione demaniale per mq 1.300, ha ingiunto al privato il pagamento della somma di C 11.632,38 (salvo conguaglio) per indennità risarcitoria; che il successivo 14 giugno 2023 ha rilevato la sua incompatibilità a causa del descritto ruolo di ausiliario, venendo sostituito in quello di responsabile del procedimento (con decreto sindacale n. 10 del 15 giugno 2023 di nomina dapprima di Carnuccio, di poi a sua volta sostituito, con decreto sindacale n. 15 del 5 luglio 2023, di nomina di [OSCURATO:PERSONA]), che ancora il 19 giugno 2023 ha comunicato di non poter svolgere neppure i compiti di ausiliario in quanto "è stato redatto nei suoi confronti verbale di identificazione dichiarazione/elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia nell'ambito di altro procedimento".

4.3. L'esercizio di tali, doverose, prerogative della pubblica amministrazione avrebbe eliminato in radice il presupposto -esistenza di una concessione valida- sulla cui base la pubblica amministrazione, il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale da ultimo, hanno ritenuto di legittimare il rilascio dell'ultima concessione.

L'ordinanza impugnata oblitera del tutto le predette violazioni di legge, pur dedotte con uno specifico motivo di appello, così dovendosi ritenere integrati intanto in parte qua i vizi denunciati dal ricorrente.

4.4. Il vizio di motivazione ricorre, anche, in relazione al rilievo dato dal tribunale alla concessione 'suppletiva' del 6 luglio 2023; la cui adozione, nella trama argomentativa sviluppata nel provvedimento impugnato, preclude la configurazione degli elementi integranti l'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio.

Concessione -quella n. 6 del 6 luglio 2023- a proposito della quale il tribunale ha erroneamente riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] un "diritto di insistenza comportante un regime derogatorio secondo cui i piani spiaggia comunali avrebbero dovuto "fare salve" le situazioni già consolidate"; ha ritenuto la legittimità dell'operato dei pp.uu. sulla scorta della considerazione che "in quanto concessionario a monte dell'area, il [OSCURATO:PERSONA] risultava l'unico legittimato ad ottenerne l'ampliamento su istanza, e per il quale, pertanto, non poteva essere prevista alcuna procedura ad evidenza pubblica"; ha disconosciuto applicabilità nel caso di specie all'art. 30 [OSCURATO:PERSONA], richiamato dall'art. 18, comma 3-bis I.reg. [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, a proposito delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali statuisce che «3-bis.

Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile (18).», e non è stato rispettato; ha qualificato l'atto di concessione da ultimo rilasciato -n. 6 del 6 luglio 2023- atto discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo legittimo alla luce dell'istituto della concessione "suppletiva" di cui all'art. 24 del D.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328, rilasciata, sulla scorta di istanza di 'ampliamento della concessione demaniale' del maggio 2019, una volta rimossi ostacoli procedimentali in realtà insuperabili; ha pretermesso ogni considerazione e valutazione circa la violazione, in concreto, col rilascio della ultima concessione, del disposto dell'art. 12, comma 1, lett c) punto VII, della L.reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, che espressamente prevede che «1. [OSCURATO:PERSONA] comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a: [...] c) indicare: [...]

VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta; [...]».

Ebbene deve rilevarsi erronea applicazione di legge nella attestazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] di un 'diritto di insistenza' comportante regime derogatorio rispetto alla normativa regionale in tema di concessioni demaniali costiere, per essere egli titolare di pregressa concessione (che -sì è sopra spiegato- era sostanzialmente. decaduta), e in quanto tale unico legittimato ad ottenerne l'ampliamento.

Si deve rilevare al proposito che : a) la L. reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005 disciplina, agli artt. 8 e 12, i [OSCURATO:PERSONA], strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo; b) l'art. 12 dello stesso corpus normativo regionale prevede una 'clausola di salvaguardia' delle "situazioni esistenti" rispetto alle imprese già titolari di concessione(«

1. [OSCURATO:PERSONA] comunale di spiaggia, di eguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a: a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione; [...]», disposizione che pertanto si attaglia ai soli casi, ex art. 8, comma 3, di «[...] a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili a cura dei Comuni; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla' precedente lettera a); [...]»); c) l'oggetto della concessione n. 394/2003, di 13 mq (poi 'confermata' con concessione n. 27/2010, di mq 15, "allo scopo di mantenervi un manufatto di facile rimozione adibito ad attività turistico-marinare"), esistente al momento di entrata in vigore della legge regionale n.17/2005 , che consentiva al [OSCURATO:PERSONA] soltanto l'esercizio di un chiosco, su uno spazio di 13/15 mq, non inserito in un complesso balneare, non costituisce presupposto per la deroga (cd. diritto di insistenza') di cui all'art. 12 L.reg. [OSCURATO:PERSONA] (non si può al proposito valorizzare neppure l'oggetto della concessione n. 217-bis/2007, di mq 287, "allo scopo di adibirla, quale area scoperta, per la posa in opera di ombrelloni e sdraio, alaggio, varo e sosta di unità di diporto" , in quanto rilasciata in violazione dell'art. 14, comma 1, stessa L. reg. che così recita "Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino alla entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere"); d) la nozione di concessione 'suppletiva', derivata dall'art. 24 d.P.R. n. 328 del 1952, richiamata dal Tribunale, è stata erroneamente applicata nel caso di specie; invero, la giurisprudenza amministrativa, ha precisato come "L'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) disciplina, [...] le "variazioni al contenuto della concessione" ed, al secondo comma, prevede che "Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria.

Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione".

Si tratta perciò di una disposizione che costituisce una deroga alla disciplina dell'art. 36 del codice della navigazione ed ai principi di carattere generale, quali quello della libera fruizione per la collettività delle aree demaniali, ovvero dell'affidamento in concessione secondo modalità volte alla massimizzazione dell'interesse pubblico e della piena contendibilità delle risorse economiche (cfr. in tale senso Cons.

Stato, VI, 18 gennaio 2012, n. 169 e da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 17/2022).

Ed invero non vi è dubbio che la c.d. concessione suppletiva sia provvedimento discrezionale.

Tuttavia, pur condividendo tale carattere con la concessione tout court, le modalità di esercizio della discrezionalità sono affatto differenti.

La scelta di costituire un diritto d'uso del bene demaniale mediante nuova concessione, entro determinati limiti di spazio e di tempo, nonché per determinate opere o facoltà, è connotata da ampia discrezionalità, [...].

Detta scelta si colloca, per così dire, "a monte" dell'individuazione del concessionario, oggi da realizzarsi, come detto, mediante indizione della pubblica gara.

La fattispecie disciplinata dall'art. 24 del regolamento esecutivo si colloca invece "a valle" dell'affidamento della nuova concessione e, dovendosi pur sempre avere riguardo al richiamato principio di origine euro- unitaria, essa va interpretata restrittivamente proprio perché vi fa eccezione, consentendo l'affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario a condizioni da individuarsi preventivamente e rigorosamente, la cui sussistenza va poi vagliata in concreto caso per caso; precisamente, come già rilevato in giurisprudenza, l'affidamento diretto di una maggiore superficie "in ampliamento" al titolare di concessione di bene demaniale marittimo può ammettersi "solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l'estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l'effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione" (così Cons.

Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3459, nonché id., 11 luglio 2017, n. 3416, citate in sentenza).

L'istanza di concessione in ampliamento va quindi valutata . all'amministrazione alla stregua dei rigorosi presupposti della deroga, diversi da quelli che stanno a fondamento della scelta di (indire una gara per) affidare una nuova concessione di bene demaniale.

Il provvedimento conclusivo del procedimento avviato con la richiesta del concessionario di ottenere una concessione c.d. suppletiva o in ampliamento, è pur sempre discrezionale, deve perciò tenere conto degli esiti della detta istruttoria e motivare sugli aspetti su evidenziati o su altri, ritenuti pertinenti dall'amministrazione, al fine di consentire il sindacato giurisdizionale del provvedimento (negativo o positivo), sia pure nei limiti della manifesta irrazionalità o erroneità dei presupposti».

Orbene il Tribunale, richiamato il dictum, analogo, di altra pronuncia del Supremo consesso amministrativo, finisce per ignorare le pecu-liarità del caso concreto, che rendono oggettivamente inapplicabile l'istituto della concessione suppletiva.

Nel caso di specie, infatti, l'area concessa in ampliamento con l'atto n. 6 del 6 luglio 2023 era pari a metri quadrati 1.648, a fronte di una concessione originaria di metri quadrati 302; vi è una rilevante modifica nell'estensione della zona demaniale; nulla si rileva a proposito delle necessarie situazioni eccezionali atte a giustificarla.

Risulta di tutta evidenza, allora, che la porzione di area demaniale concessa in ampliamento non può essere considerata di "minima consistenza quantitativa", risultando, all'opposto, ben assoggettabile ad autonomo e distinto provvedimento concessorio, circostanza immotivatamente negata.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, il richiamo all'art. 24 d.P.R. n. 328 del 1952 e all'istituto della concessione suppletiva appare improprio.

4.5. Il vizio di motivazione ricorre, per altro verso, in relazione al mancato rilievo dato dal tribunale al regime di non concedibilità che caratterizza l'oggetto della concessione n. 6/2023, derivante dalle vicende amministrative e giurisdizionali che hanno caratterizzato l'adozione e il perfezionamento del [OSCURATO:PERSONA] del comune di Soverato, che pure era stato oggetto di specifica notazione nella richiesta di misura avanzata dal Procuratore della repubblica e era stata richiamata espressamente nell'atto di appello.

Risulta che secondo il [OSCURATO:PERSONA] del comune l'area oggetto di concessione nel 2023 non rientra tra quelle assentibili in concessione, vi osta la prescrizione normativa di cui all'art. 12, comma 1, lett c)-VII L.reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005. [OSCURATO:PERSONA] di Spiaggia vigente, approvato con delibera consiliare del 7 maggio 2020, prevedeva, nella allegata tavola denominata "carta di edificabilità e di zonizzazione urbanistica", un'area indicata come CDM12, oggetto della concessione in unificazione del 2018 (per 302 mq, pari alla somma dell'area oggetto di concessione del 2007 e del 2010) al [OSCURATO:PERSONA], ed evidenziata nella relazione Generale al PCS, a pag. 19, con il tratto "contenzioso" in ragione di ricorso presentato al TAR da [OSCURATO:PERSONA]; l'area era graficamente contraddistinta con reticolo rosso; il PSC prevedeva, invece, come non più concedibile in ossequio al disposto dell'art. 12, lett. c), punto VII, della L.reg. n. 17/2005, l'area prospiciente il chiosco Lazzarella, perché interposta fra le aree dei due lidi adiacenti ("[OSCURATO:PERSONA]" CDM13 e "Miramare" CDM11), a differenza della prevista concedibilità del frontemare dei lidi adiacenti al chiosco.

La sentenza del TAR [OSCURATO:PERSONA] n. 2091 del 17 novembre 2022 (a differenza della fuorviante lettura offertane dal Tribunale) ha, da un lato, dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso principale col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la delibera del consiglio comunale di Soverato n. 22 del 4 aprile 2018 di approvazione della Relazione alle osservazioni -proposte da cittadini e associazioni- al PCS, dall'altro rigettato il ricorso per motivi aggiunti, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la delibera del Consiglio comunale di adozione del PSC.

Ne è derivata la conferma della legittimità del PSC impugnato, e la conferma, espressa, della non concedibilità dell'area prospiciente il chiosco Lazzarella.

Errata e fuorviante è allora l'esposizione cronologica dell'azione amministrativa del Comune di Soverato successiva alla sentenza del TAR, logicamente retta, secondo il Tribunale dal seguente presupposto: "In data 17 novembre 2022 il TAR emetteva sentenza con la quale faceva venir meno il presupposto speso dall'ente per omettere di disciplinare l'area concessa al [OSCURATO:PERSONA], sicché il predetto protocollava formale sollecito", da cui l'incalzante provvedere del Comune alle richieste del privato.

La successiva delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2023, che l'ordinanza impugnata reputa incensurabile, non è aderente alle risultanze documentali nei considerata, in particolare nel punto specifico dove è menzionata e descritta la sentenza TAR ed il suo asserito "effetto di sblocco della procedura amministrativa comunale [)] con conseguente artificioso stravolgimento dei presupposti di fatto e di diritto della delibera stessa" e contraria a norme di legge, ove modifica il PSC di cui il TAR aveva già statuito la legittimità, e nella parte in cui è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267, in violazione dell'art. 13 legge reg. n. 17/2005 che richiedeva l'approvazione dell'amministrazione provinciale (delibera preceduta da quella della [OSCURATO:PERSONA], n. 100 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preliminare a quella del Consiglio, di modifica del PSC nella direzione propugnata dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso dichiarato infondato dal TAR e che, antecedente al sequestro di P.G. dell'8 giugno 2023, costituirebbe ennesimo grave indizio della preesistenza e risalenza del dolo di abuso).

5. L'illegittimità dei provvedimenti amministrativi, ed essenzialmente della concessione n. 6/2023, erroneamente esclusa dal Tribunale di Catanzaro, inficia la tenuta logica della motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione all'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio, ritenuto inesistente per l'asserita non emergenza di violazioni di legge vincolanti l'operato dei pubblici ufficiali, la attestata non sovrapponibilità, in fatto, dell'area oggetto dell'ultima concessione "il c.d. fronte mare" e quella previamente assentatagli, il non rintracciato nesso eziologico tra sequestro dell'area abusivamente occupata e nuova concessione, giustificata (sembrerebbe di comprendere quanto ai rapidi tempi del procedimento) "dalle lungaggini di una procedura che ha visto nel tempo diverse fasi che hanno poi condotto all'ampliamento, in forza di una concessione demaniale preesistente".

L'accertata l'illegittimità della concessione in ampliamento, quindi, travolge la premessa principale di questo ragionamento, rendendo la conclusione cui il tribunale perviene non conforme agli arresti di legittimità in tema di abuso di ufficio.

Anche in tema di elemento soggettivo, il Tribunale ha ritenuto la legittimità della concessione suppletiva e l'assenza di "alcun indizio che provi l'esistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero di contatti in tal senso diretti fra gli indagati" di ostacolo alla configurabilità di gravi indizi di colpevolezza.

Sconfessato, tuttavia, l'assunto della legittimità della concessione suppletiva, e dovendosi ritenere per quanto sopra rappresentato almeno la sussistenza di indizi di ottenimento di vantaggio patrimoniale per il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al risparmio di spesa e alla possibilità di fruire per lungo tempo di un bene demaniale coi profitti che ciò ha potuto consentire, si rileva comunque, che la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, non essendo necessario l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento non iure dell'agente, ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto (ex multis Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272331).

E le risultanze disponibili conducono proprio a tale approdo.

A tal fine indubbia valenza significativa della volontà dell'amministrazione di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a [OSCURATO:PERSONA] assumono le documentate anomale vicende amministrative e cadenze temporali che hanno scandito i passaggi dell'azione della [OSCURATO:PERSONA], dapprima nella adozione e modifica del Piano comunale Spiaggia (sopra già delineate), e, poi, nella definizione dell'intera procedura amministrativa in soli due giorni.

A quest'ultimo proposito si rileva che: a) in data 5/7/2023 [OSCURATO:PERSONA], quale concessionario del lido Lazzarella, ha presentato istanza ex art. 24 del regolamento di esecuzione del d.P.R. n. 328 del 1952; b)lo stesso giorno [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato Responsabile del [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'astensione di [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato di essere incompatibile con la trattazione di istanze relative alla struttura Lazzarella, ha rimesso il mandato; c)sempre il 5/7/2023 il Sindaco ha emesso il Decreto Sindacale n. 15, nominando responsabile del [OSCURATO:PERSONA], con delega all'istruttoria e alla definizione delle pratiche relative al predetto lido, [OSCURATO:PERSONA]; d)il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la concessione suppletiva n. 6.

Tale scansione temporale non può essere valutata come neutra, poiché idonea a fondare un elemento, ulteriore, dimostrativo del concorde intento dei pubblici ufficiali coinvolti di attribuire un vantaggio patrimoniale ingiusto a [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto non può semplicisticamente liquidarsi la posizione di [OSCURATO:PERSONA] come ininfluente rispetto all'esito conducente al rilascio della concessione n. 6/2023, sulla scorta della mancata emergenza di elemento sintomatico alcuno per far ritenere un accordo collusivo tra concessionario e concedente.

La sua condotta, è già nel capo di provvisoria contestazione indicata, quale concorso omissivo nell'abuso, con riferimento alla sua qualità di "responsabile titolare del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Soverato, titolare della posizione giuridica di garanzia sulla liceità dei provvedimenti amministrativi del suo settore", risalente, nella parte in cui gli si contesta di aver omesso l'adozione di quei provvedimenti, doverosi e vincolati, imposti dagli artt. 20 L.reg. calabria n. 17/2005 e 47 e 54 cod.nav., direttamente e indirettamente forieri di vantaggio ingiusto per il [OSCURATO:PERSONA]; solo in ultimo concretizzatasi nella astensione, peraltro non riconosciuta quale pretestuosa dal tribunale, in assenza di spiegazione alcuna al proposito.

6. Accertata l'illegittimità degli atti, dunque, viene meno la premessa principale del ragionamento del Tribunale inficiando gravemente la sua logicità, sicché si rende necessario un nuovo esame sul punto.

Il Tribunale, partendo dalla accertata macroscopica illegittimità dell'atto concessorio in ampliamento e dalle anomale modalità di definizione del procedimento avviato dall'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovrà valutare se sussistano, nei limiti del giudizio proprio della fase processuale in cui si verte, i coefficienti psicologici integranti l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 323 cod. pen..

7. Alla luce di t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 1170372024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Catanzaro; letta la memoria difensiva a firma del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria ex art. 121 cod.proc.pen. e di replica, ex art. 611 cod.proc.pen., a firma del difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 febbraio 2024, depositata 1'11 marzo 2024, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello cautelare del Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, e confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di tale Tribunale il 18 settembre 2023, con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della interdizione dai pubblici uffici, invocata nei confronti di ([OSCURATO:PERSONA] e) [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai reati di cui agli artt. 110 e 323, commi 1 e 2, anche in relazione all'art. 40, comma 2, cod.pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al capo E) di provvisoria imputazione (e di sequestro preventivo di un tratto di spiaggia, ne. i confronti di [OSCURATO:PERSONA], richiesto con riferimento ai reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., contestatigli al capo C), e agli artt. 81, comma 1, cod.pen., 181 D.Lgs. n. 4272004, in relazione agli artt 146 e 142, comma 1, letta) dello stesso decreto, e 44 lett. b) D.P.R. 380/2001, contestatigli al capo D). 2. Avverso l'ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente lamenta che "la motivazione è in parte omessa, in parte viziata da illogicità e dalla violazione dei parametri di legge sopra richiamati, e appare omologarsi meccanicamente alla versione in punto di fatto e alle argomentazioni giuridiche esposte nella memoria depositata al Tribunale dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] aro [...]." I parametri normativi violati sarebbero quelli degli artt. 47, 54 R.D. 327/1942, 20, 14 e 12 Legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005. Il ricorso, nel ripercorrere la 'storia' delle concessioni rilasciate al [OSCURATO:PERSONA], ultima quella 'suppletiva' n. 6 del 6/7/2023, ne indica i ritenuti profili di illegittimità e illiceità, e, conseguentemente, esplicita i denunciati vizi di violazione di legge e di motivazione, omessa e/o illogica. 2.1. In particolare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha denunciato l'omessa applicazione degli artt. 47, 54 cod. nav. e 20 Legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005, nella parte in cui impongono al pubblico funzionario, senza margini di discrezionalità, la revoca della concessione demaniale in presenza di occupazioni abusive del demanio e/o di inadempimenti pecuniari imputabili al concessionario, nonché dell'art. 12 della predetta legge regionale, essendo stata la licenza suppletiva n. 6 del 6 luglio 2023 rilasciata benché non sussistesse la distanza minima dagli stabilimenti balneari limitrofi prescritta dal punto VII della lettera c) del comma 1. Assume il ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] si era reso inadempiente degli obblighi imposti dalla concessione che imponeva al concessionario di "non eccedere" i limiti assegnatigli, avendo occupando sin dall'anno 2019 una vasta area di arenile, estesa 1300 mq., antistante quella a lui concessa, tanto da subirne il sequestro ad opera della PG in data 8 giugno 2023. La violazione della clausola della concessione, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto comportare l'adozione dell'ordine di sgombero, ai sensi dell'art. 54 cod. nav., e la decadenza di [OSCURATO:PERSONA] aro dalla concessione, ai sensi degli artt. 20 Legge Regione [OSCURATO:PERSONA] 17/2005 e 47 del cod. nav.. Con provvedimento n. 6 del 6 luglio 2023, adottato da [OSCURATO:PERSONA], invece, l'ente territoriale aveva dato in concessione a [OSCURATO:PERSONA] proprio l'area illecitamente occupata in palese violazione non soltanto delle norme da ultimo richiamate ma anche: a) del combinato disposto degli artt. 14 comma 1 e 12, comma 1, lett. c), punto VII della predetta legge regionale che imponeva anche per le concessioni suppletive il rispetto di una distanza minima di 50 metri tra lidi balneari, distanza non sussistente nel caso dello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA]; b) dell'art. 13 della predetta legge regionale in quanto la delibera del Consiglio comunale ( n. 16 del 28/6/2023), che aveva modificato il piano spiagge comunale rendendo l'area antistante il lido di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] suscettibile di essere data in concessione, era stata dichiarata immediatamente esecutiva mentre la previsione normativa ne subordinava l'efficacia all'approvazione dell'amministrazione provinciale. 2.2 Lamenta, ancora, il ricorrente che le palesi violazioni di legge che erano state delineate con l'atto di appello erano state ignorate avendo il Tribunale di Catanzaro ritenuto che non sussistessero l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e la "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge" in considerazione della discrezionalità che l'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione attribuiva all'amministrazione concedente in tema di "variazioni del contenuto della concessione". Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, oltre a "disapplicare" le norme di legge che avrebbero imposto di sanzionare [OSCURATO:PERSONA] dichiarandolo decaduto dalla concessione e che vietavano di rilasciare nuove concessioni in mancanza della distanza minima fra stabilimenti balneari, non rispondeva allo specifico motivo di appello incentrato sulle predette violazioni e incorreva nel vizio di manifesta illogicità finendo per ritenere legittima la "trasformazione di un'occupazione abusiva in una concessione suppletiva". 2.3 Ha, ancora, denunciato l'illogicità della motivazione, nella parte in cui sono state ritenuti insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, esclusi dai giudici di merito in considerazione del carattere discrezionale dell'atto concessorio suppletivo. Ad avviso del ricorrente, una volta venuta meno la ritenuta legittimità dell'atto amministrativo, le eclatanti illegittimità ravvisabili nell'operato dei pubblici funzionari e degli amministratori comunali avrebbero consentito di inferire il dolo intenzionale richiesto dalla norma incriminatrice. Da tale macroscopica illegittimità dell'atto amministrativo, al contrario, che affonda le sue radici nelle illegittimità e illiceità dell'agire amministrativo preliminare e presupposto, discenderebbe la principale prova del dolo intenzionale del [OSCURATO:PERSONA], individuato quale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Soverato, pretestuosamente astenutosi, allo scopo di evitare di rigettare l'istanza di concessione suppletiva, consentendone, in tal modo l'accoglimento da parte del suo sostituto [OSCURATO:PERSONA], con la tacita, ma intenzionale, pretermissione dei provvedimenti dovuti ai sensi dei citati artt. 20 L.reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, 47 e 54 C.N.. L'operato manifestamente contra legem dei funzionari comunali integrerebbe il dolo intenzionale da porsi in relazione alla risalenza delle interlocuzioni tra il [OSCURATO:PERSONA] aro e i rappresentanti del Comune di Soverato, essendo l'indagato concessionario del bene demaniale sin dal 2003, da sempre intenzionato ad ampliare la concessione iniziale del piccolo chiosco; alle estese occupazioni abusive stagionalmente perpetrate dal [OSCURATO:PERSONA]; alla conoscenza diretta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come emerso nell'interrogatorio di garanzia di quest'ultimo. Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente evidenzia la rapidità con la quale costui, fino a quel momento estraneo al procedimento amministrativo, aveva provveduto sulla istanza di concessione di [OSCURATO:PERSONA], presentata il giorno precedente all'emissione del provvedimento ampliativo, intimando solo successivamente il pagamento delle sanzioni amministrative, già irrogate per l'occupazione illecita e non ancora pagate. Quanto all'astensione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce motivazione inesistente ed illogica nella parte in cui non chiarisce per quale motivo l'astensione del funzionario non fosse causalmente orientata, e in cui richiama altre astensioni del funzionario per le medesime ragioni. Non esisterebbe un fondamento normativo legittimante l'astensione del funzionario nel caso di specie, tanto che, all'esito del sequestro, il già menzionato funzionario responsabile del procedimento aveva irrogato le sanzioni amministrative, pur senza intimare lo sgombero dell'area illecitamente occupata e rimessione in pristino, per poi astenersi. 3. Il Procuratore Generale, riassunta la vicenda procedimentale nei suoi snodi essenziali, ha concluso invocando l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame, sottolineando la sussistenza della violazione di legge denunciata, nei termini di seguito enunciati. L'occupazione abusiva accertata nel giugno 2023 ha dato la stura a un sequestro penale, e avrebbe imposto -ai sensi dell'art. 54 cod.nav.- al responsabile dell'ufficio, [OSCURATO:PERSONA] -in seguito astenutosi per avere svolto il compito di ausiliario di P.G. in occasione dei controlli funzionali al sequestro- di ingiungere al concessionario la rimessione in pristino entro un termine a tal fine stabilito, dovendosi, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvedere di ufficio, a spese dell'interessato; [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto il solo pagamento di una indennità per abusiva occupazione; la declaratoria di decadenza della concessione, legittimata dall'art. 47, lett. f), cod.nav., 'imposta' dall'art. 20, comma 2, lett.b), L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 21/1272005, è da considerarsi 'atto vincolato' al cui proposito l'ente concedente esercita una discrezionalità di tipo tecnico; a fronte dell'inadempienza degli obblighi della concessione e di legge, e della conseguente decadenza della concessione per quanto non dichiarata, macroscopicamente illegittimo è da ritenersi il rilascio di una concessione cd. "suppletiva", per l'area abusivamente occupata, peraltro neppure consentita in forza della modifica del PCS adottata dal Consiglio Comunale di Soverato il 28 giugno 2023 -nota a [OSCURATO:PERSONA]- che richiedeva a tal fine l'approvazione provinciale. Tanto incide sulla valutazione dell'elemento soggettivo dei delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA], con necessità di nuovo esame delle risultanze procedimentali da parte del Tribunale. 4. Con memoria ex art. 121 cod.proc.pen. il ricorrente deduce 1) la sussistenza dei requisiti per la astensione del dipendente pubblico ex art. 7 Dpr n. 62/2013, giustificata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a 'gravi ragioni di convenienza', rappresentate al responsabile dell'ufficio, che la ha poi accolta; 2) l'assenza di elementi da cui inferire la strumentalità della richiesta di astensione, peraltro formulata ed accettata anche nelle procedure riguardanti analoghe istanze di altri due titolari di stabilimenti balneari viciniori; 3) l'assenza di pregnanza e indispensabilità dell'astensione del [OSCURATO:PERSONA] (a differenza di quella del suo primo sostituto) ai fini della adozione del provvedimento favorevole finale. 5. Con memoria di replica ex art. 611 cod.proc.pen. il ricorrente ribadito quanto dedotto con la prima memoria, ha poi precisato, a proposito del delitto di cui all'art. 323 cod.pen. pure provvisoriamente contestato, che l'assenza di specifiche disposizioni da cui non residuino margini di discrezionalità -il riferimento è alla formulazione dell'art. 47, comma 1, Cod.Nav- rende la concessione cd. 'suppletiva' provvedimento discrezionale, e, conseguentemente, non configurabile l'abuso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Giova riassumere la vicenda procedimentale e processuale in via preliminare, onde apprezzare compiutamente le censure del Pubblico ministero ricorrente alla decisione del Tribunale. 2.1.[OSCURATO:PERSONA], già titolare della concessione n. 394/2003 di 13 mq -per l'esercizio di un chiosco di facile rimozione- aveva poi ottenuto due ulteriori concessioni: la concessione regionale n. 217-bis del 10/07/2007, di 287 mq, e la concessione n. 27 del 22/07/2010, di 15 mq, concessioni poi unificate nella concessione n. 2 del 27/04/2018 (che secondo prospettazione non ha alcun rapporto giuridico con la concessione del 2003); aveva, infine, ottenuto la concessione 'suppletiva' n.6 del 6/07/2023 oggetto della contestazione sub capo E), avente ad oggetto la medesima area abusivamente occupata, nonché oggetto di sequestro penale del giugno 2023. 2.2. In data 8 giugno 2023, a seguito di rilievi e verifiche al fine di accertare eventuali violazioni in materia di demanio marittimo, edilizia e paesaggistica, ufficiali di P.G., assistiti quale ausiliario da [OSCURATO:PERSONA], responsabile del settore [OSCURATO:PERSONA] e Protezione Civile del Comune di Soverato, hanno constatato l'occupazione abusiva di 1.300 mq circa di area demaniale marittima prospiciente •l'area già concessa al•[OSCURATO:PERSONA] e la realizzazione, sull'area oggetto di concessione, di opere non autorizzate; hanno sottoposto il tutto a sequestro penale ex art. 321 cod.proc.pen..' 2.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 18 settembre 2023, ha rigettato la richiesta di misura cautelare personale interdittiva dai pubblici uffici a carico di [OSCURATO:PERSONA] -in qualità di responsabile f.f. del Settore demanio del Comune di Soverato- e [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di responsabile titolare del Settore demanio del Comune di Soverato- (formulata in relazione agli addebiti di cui al capo E) della rubrica), nonché di sequestro preventivo dell'area demaniale oggetto di concessione suppletiva in favore di [OSCURATO:PERSONA] (in forza della delibera dell'ufficio Demanio del Comune di Soverato n. 6 del 6 luglio 2023) e dell'area demaniale già oggetto di concessione demaniale in favore di [OSCURATO:PERSONA] aro [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 27 aprile 2018 (concessione di mq 302, adiacenti agli ulteriori mq 1.300 poi illecitamente occupati). Si contestava a [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l'art. 20, lett. a) e b) della L.reg.[OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, gli artt. 47 lett d) e f) e 54 codice navigazione, nonché l'art 12, comma 1 lett c)- VIII, L.reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, avendo omesso atti dovuti senza margine di discrezionalità, e, specificamente, ingiunzione a [OSCURATO:PERSONA] -concessionario del lido Lazzarella e autore di un'occupazione illecita di mq 1300 di demanio marittimo, area sottoposta a sequestro preventivo di P.G. dell'8 giugno 2023- di rimessione in pristino dell'area; dichiarazione di decadenza di [OSCURATO:PERSONA] dalla concessione demaniale n. 2 del 27 aprile 2018 in ragione delle condotte integranti illeciti penali e amministrativi, dell'inadempimento nel pagamento dei canoni dei canoni sulla legittima concessione già in essere, e del mancato deposito cauzionale ex art. 17 cod. nav., e dato in concessione al medesimo [OSCURATO:PERSONA], su sua istanza, senza procedura di evidenza pubblica e senza pubblicazione prodromica sull'albo pretorio del comune, la medesima area dallo stesso illecitamente occupata e ancora oggetto di sequestro. Si contestava a [OSCURATO:PERSONA] in particolare -in ciò concretandosi il suo apporto concorsuale al contestato abuso- di essersi strumentalmente astenuto sulla istanza di concessione inerente al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -cui aveva doverosamente irrogato le sanzioni amministrative pecuniarie il 9.6.2023, omettendo, tuttavia, di intimare con lo stesso provvedimento lo sgombero dell'area e la rimessione in pristino, in violazione manifesta delle norme di cui agli artt. 20, lett. a) e b) della L.reg.[OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, 47 lett d) e f) e 54 codice navigazione-. 2.4. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha rigettato l'appello cautelare del Pubblico ministero, ritenendo insussistehti i gravi indizi di colpevolezza, tanto sotto il profilo oggettivo della "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e .dalle quali non residuino margini di discrezionalità", quanto sotto il profilo soggettivo del dolo intenzionale richiesto dall'art. 323 cod. pen.. Il Tribunale di Catanzaro, in particolare, ha ritenuto legittimo il rilascio, da parte dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], responsabile facente funzioni del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Soverato, della concessione suppletiva n.6 del 6/07/2023, avente ad oggetto la medesima area dal [OSCURATO:PERSONA] abusivamente occupata ed oggetto di sequestro del giugno 2023, affermando che essa rientra nell'esercizio non illecito o manifestamente irrazionale di attività discrezionale rimessa alla [OSCURATO:PERSONA], consentita ai sensi dell'art. 24 del d.P.R. n. 328 del 1952, Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, sicché non sarebbe sussistente alcuna violazione di legge; ha ritenuto che l'adozione del provvedimento di concessione demaniale suppletiva da parte del [OSCURATO:PERSONA], così come la mancata richiesta dello sgombero degli ombrelloni e delle sdraio sul sito occupato, in assenza di qualsivoglia elemento sintomatico circa l'illegittimità dell'atto o il tenore dei rapporti personali tra concedente e concessionario rendono "di fatto, insussistente l'elemento oggettivo e inesplorato il profilo dell'elemento soggettivo richiesto dal legislatore per poter ritenere configurato il delitto de quo". Tale conclusioni era fondata sulle seguenti premesse: "l'area oggetto di occupazione illegittima da parte del [OSCURATO:PERSONA] era quella antistante alla porzione di area oggetto della concessione assegnata allo stesso (il c.d. fronte mare)"; "il rilascio della concessione suppletiva non [era] eziologicamente collegato al sequestro, ma giustificato dalle lungaggini di una procedura che ha condotto all'ampliamento in forza di una concessione demaniale preesistente"; la concessione suppletiva, alla luce della disciplina fissata dall'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, doveva ritenersi "un provvedimento discrezionale" la cui legittimità, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], trovava fondamento nel fatto che il piano spiaggia approvato con la delibera n. 16 del 2023 riconosceva "al [OSCURATO:PERSONA] la concedibilità delle aree site a monte e a valle di quella già concessa e di quella interclusa con lo stabilimento a lato nord". Quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che la circostanza che l'indagato, dopo aver svolto il compito di ausiliario di p.g. nel compimento dei controlli funzionali all'emanazione del provvedimento di sequestro, abbia deciso di astenersi dal ricoprire la carica di responsabile del procedimento "non costituisce elemento sintomatico (né, tantomeno, sufficiente) per far ritenere sussistente un accordo collusivo tra concessionario e concedente né, tantomeno per evidenziare un suo coinvolgimento nella vicenda specifica in questione", evidenziando altresì che lo stesso si è "astenuto anche altre volte", che trattavasi di astensione facoltativa; che tanto non vale a far ritenere un suo "comportamento causalmente orientato a determinare la nomina di altro funzionario il quale, a sua volta, avrebbe (dovuto o potuto) concedere il titolo di occupazione in esame". In assenza di una macroscopica illegittimità dell'atto concessorio suppletivo, difetterebbe anche il principale indizio del dolo intenzionale. 3. Ciò premesso, osserva il Collegio che l'art. 20 I. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005, al secondo comma, che qui rileva in quanto norma speciale rispetto al generale art. 47 cod. nav. (ove fra le ipotesi decadenziali figura "l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o regolamenti"), stabilisce che occorre dichiarare, senza alcun margine di discrezionalità, la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere "a", "h" e "e" del comma 1 del precedente art. 18, anche nei casi di omesso pagamento del canone, nonché nei casi di inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti. Al verificarsi dei casi tipizzati dal secondo comma dell'art. 20 I. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rilevare e dichiarare la decadenza del concessionario, senza margini di discrezionalità. D'altronde la stessa giurisprudenza amministrativa (ex multis cfr. Cons. St., Sez. VII, 7.6.2023, n. 5616, Consiglio di Stato, Sezione VI, 8 maggio 2014, n. 2356), ha chiarito, anche con riferimento al disposto dell'art. 47 cod.nav. che, "Al ricorrere delle ipotesi decadenziali disciplinate dall'art. 47 del codice della navigazione l'Amministrazione concedente esercita una discrezionalità limitata al riscontro dei relativi presupposti fattuali. Ciò comporta sul piano sostanziale che, una volta appunto accertata la sussistenza di detti presupposti, il provvedimento di decadenza ha natura sostanzialmente vincolata, con conseguente esclusione di ogni possibile bilanciamento tra l'interesse pubblico e le esigenze del privato concessionario." 4. Nel caso di specie appaiono sussistere i presupposti per la declaratoria di decadenza della concessione legittimamente data ben prima del 2023. 4.1. La concessione originariamente rilasciata, n. 394 del 2003 era relativa a 13 mq per l'esercizio di un chiosco di facile rimozione; le due concessioni successive, concessione regionale n. 217-bis del 10/07/2007, di 287 mq -la quale, peraltro, parrebbe illegittimamente data in quanto emessa in violazione dell'art. 14, comma 1, stessa L. reg.: «Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino alla entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere»- e la concessione n. 27 del 22/07/2010, di 15 mq, riguardavano complessivi 302 .mq; le ultime due concessioni, regionale e comunale, recavano espressamente la previsione della "facoltà di dichiarare la decadenza dalla [presente] concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del codice della navigazione...", precisando che "ai fini della lettera "d" dell'art. 47 del Codice della navigazione il mancato pagamento del canone per due annualità consecutive costituisce motivo di decadenza del concessionario", e la previsione secondo cui il concessionario "non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli"; è pacifico che il [OSCURATO:PERSONA] non ha onorato il pagamento dei canoni per gli anni 2018, 2019 e 2023, e che ha occupato una porzione di demanio ben oltre i limiti assegnati, tanto che veniva raggiunto (nel giugno 2023) da un provvedimento di sequestro preventivo, essendo stati rilevati fondati motivi per ritenere un'occupazione illegittima del demanio pubblico e l'esecuzione, nella zona assentita in concessione, sottoposta a vincolo paesaggistico, di opere non autorizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica ; le concessioni appena indicate sono state poi unificate in quella n. 2 del 27/04/2018, testualmente "parte integrante delle cdm n. 217 bis del 10.09.2007 - rep 27/2007 rilasciata dalla regione [OSCURATO:PERSONA] e CDM 27 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilasciata dal Comune di Soverato", e che ribadisce che il concessionario "non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli". 4.2. Ricorrono dunque i casi indicati dall'art. 20, comma secondo, I. r. [OSCURATO:PERSONA] n. 17 del 2005 (e genericamente dall'art. 47 cod.nav.) «Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, [...] : a) per omesso pagamento del canone di cui all'art. 18, comma 2, determinato ai sensi del precedente art. 19; b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; [...].» (casi peraltro pure già previsti dalla normativa, generale, di cui all'art. 47, comma 1, lett d) e f) Cod. Nav., «L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: [...] d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione; LA; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti»). Inoltre l'art. 54 Cod. Nav., recita «(Occupazioni e innovazioni abusive). Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato.» Il Tribunale di Catanzaro, invece, pur dando atto della circostanza per cui "la vicenda in esame scaturisce dall'occupazione del [OSCURATO:PERSONA] dell'area in cui insiste il lido dallo stesso gestito", e delle puntuali censure al proposito mosse dal pubblico ministero appellante, ha poi pretermesso ogni considerazione e valutazione circa le descritte inadempienze e violazioni. Da esse sarebbe dovuta derivare, in forza di esercizio di mera discrezionalità tecnica, l'adozione da parte dell'Ente dei provvedimenti di ingiunzione di rimessione in pristino, di intimazione di sgombero e di declaratoria di decadenza della concessione demaniale n. 2 del 27 aprile 2018, provvedimenti dovuti, a seguito sia del mancato pagamento dei canoni sulla legittima concessione e dell'imposta regionale e del mancato deposito cauzionale a far data dalle annualità 2017 e 2018, sia, a fortiori, della constatazione dell'avvenuta occupazione illegittima di porzione di bene demaniale del giugno del 2023 e della realizzazione delle opere abusivamente realizzate . Provvedimenti che [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Soverato, solo successivamente investito del ruolo di ausiliario di p.g. in sede di verifica della occupazione abusiva, avrebbe dovuto adottare in quanto a tanto competente nella esistenza e persistenza delle sue funzioni istituzionali, e che, invece, ha omesso di adottare in tutto il lungo arco di tempo intercorrente tra la rilevazione delle illegittimità e illegalità e la sua richiesta di astensione quale responsabile del procedimento relativò alla istanza del privato [OSCURATO:PERSONA] di concessione 'suppletiva'. Si rammenta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] è stato nominato ausiliario di p.g. con provvedimento dei Carabinieri della Stazione di Soverato solo in data 8 giugno 2023; che, a seguito dell'accertamento dell'abusiva occupazione demaniale per mq 1.300, ha ingiunto al privato il pagamento della somma di C 11.632,38 (salvo conguaglio) per indennità risarcitoria; che il successivo 14 giugno 2023 ha rilevato la sua incompatibilità a causa del descritto ruolo di ausiliario, venendo sostituito in quello di responsabile del procedimento (con decreto sindacale n. 10 del 15 giugno 2023 di nomina dapprima di Carnuccio, di poi a sua volta sostituito, con decreto sindacale n. 15 del 5 luglio 2023, di nomina di [OSCURATO:PERSONA]), che ancora il 19 giugno 2023 ha comunicato di non poter svolgere neppure i compiti di ausiliario in quanto "è stato redatto nei suoi confronti verbale di identificazione dichiarazione/elezione di domicilio e nomina di difensore di fiducia nell'ambito di altro procedimento". 4.3. L'esercizio di tali, doverose, prerogative della pubblica amministrazione avrebbe eliminato in radice il presupposto -esistenza di una concessione valida- sulla cui base la pubblica amministrazione, il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale da ultimo, hanno ritenuto di legittimare il rilascio dell'ultima concessione. L'ordinanza impugnata oblitera del tutto le predette violazioni di legge, pur dedotte con uno specifico motivo di appello, così dovendosi ritenere integrati intanto in parte qua i vizi denunciati dal ricorrente. 4.4. Il vizio di motivazione ricorre, anche, in relazione al rilievo dato dal tribunale alla concessione 'suppletiva' del 6 luglio 2023; la cui adozione, nella trama argomentativa sviluppata nel provvedimento impugnato, preclude la configurazione degli elementi integranti l'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio. Concessione -quella n. 6 del 6 luglio 2023- a proposito della quale il tribunale ha erroneamente riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] un "diritto di insistenza comportante un regime derogatorio secondo cui i piani spiaggia comunali avrebbero dovuto "fare salve" le situazioni già consolidate"; ha ritenuto la legittimità dell'operato dei pp.uu. sulla scorta della considerazione che "in quanto concessionario a monte dell'area, il [OSCURATO:PERSONA] risultava l'unico legittimato ad ottenerne l'ampliamento su istanza, e per il quale, pertanto, non poteva essere prevista alcuna procedura ad evidenza pubblica"; ha disconosciuto applicabilità nel caso di specie all'art. 30 [OSCURATO:PERSONA], richiamato dall'art. 18, comma 3-bis I.reg. [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, a proposito delle procedure per il rilascio delle concessioni demaniali statuisce che «3-bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile (18).», e non è stato rispettato; ha qualificato l'atto di concessione da ultimo rilasciato -n. 6 del 6 luglio 2023- atto discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo legittimo alla luce dell'istituto della concessione "suppletiva" di cui all'art. 24 del D.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328, rilasciata, sulla scorta di istanza di 'ampliamento della concessione demaniale' del maggio 2019, una volta rimossi ostacoli procedimentali in realtà insuperabili; ha pretermesso ogni considerazione e valutazione circa la violazione, in concreto, col rilascio della ultima concessione, del disposto dell'art. 12, comma 1, lett c) punto VII, della L.reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005, che espressamente prevede che «1. [OSCURATO:PERSONA] comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a: [...] c) indicare: [...] VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta; [...]». Ebbene deve rilevarsi erronea applicazione di legge nella attestazione in capo al [OSCURATO:PERSONA] di un 'diritto di insistenza' comportante regime derogatorio rispetto alla normativa regionale in tema di concessioni demaniali costiere, per essere egli titolare di pregressa concessione (che -sì è sopra spiegato- era sostanzialmente. decaduta), e in quanto tale unico legittimato ad ottenerne l'ampliamento. Si deve rilevare al proposito che : a) la L. reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005 disciplina, agli artt. 8 e 12, i [OSCURATO:PERSONA], strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo; b) l'art. 12 dello stesso corpus normativo regionale prevede una 'clausola di salvaguardia' delle "situazioni esistenti" rispetto alle imprese già titolari di concessione(« 1. [OSCURATO:PERSONA] comunale di spiaggia, di eguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a: a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione; [...]», disposizione che pertanto si attaglia ai soli casi, ex art. 8, comma 3, di «[...] a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili a cura dei Comuni; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla' precedente lettera a); [...]»); c) l'oggetto della concessione n. 394/2003, di 13 mq (poi 'confermata' con concessione n. 27/2010, di mq 15, "allo scopo di mantenervi un manufatto di facile rimozione adibito ad attività turistico-marinare"), esistente al momento di entrata in vigore della legge regionale n.17/2005 , che consentiva al [OSCURATO:PERSONA] soltanto l'esercizio di un chiosco, su uno spazio di 13/15 mq, non inserito in un complesso balneare, non costituisce presupposto per la deroga (cd. diritto di insistenza') di cui all'art. 12 L.reg. [OSCURATO:PERSONA] (non si può al proposito valorizzare neppure l'oggetto della concessione n. 217-bis/2007, di mq 287, "allo scopo di adibirla, quale area scoperta, per la posa in opera di ombrelloni e sdraio, alaggio, varo e sosta di unità di diporto" , in quanto rilasciata in violazione dell'art. 14, comma 1, stessa L. reg. che così recita "Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino alla entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere"); d) la nozione di concessione 'suppletiva', derivata dall'art. 24 d.P.R. n. 328 del 1952, richiamata dal Tribunale, è stata erroneamente applicata nel caso di specie; invero, la giurisprudenza amministrativa, ha precisato come "L'art. 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) disciplina, [...] le "variazioni al contenuto della concessione" ed, al secondo comma, prevede che "Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell'autorità che ha approvato l'atto di concessione". Si tratta perciò di una disposizione che costituisce una deroga alla disciplina dell'art. 36 del codice della navigazione ed ai principi di carattere generale, quali quello della libera fruizione per la collettività delle aree demaniali, ovvero dell'affidamento in concessione secondo modalità volte alla massimizzazione dell'interesse pubblico e della piena contendibilità delle risorse economiche (cfr. in tale senso Cons. Stato, VI, 18 gennaio 2012, n. 169 e da ultimo [OSCURATO:PERSONA] 17/2022). Ed invero non vi è dubbio che la c.d. concessione suppletiva sia provvedimento discrezionale. Tuttavia, pur condividendo tale carattere con la concessione tout court, le modalità di esercizio della discrezionalità sono affatto differenti. La scelta di costituire un diritto d'uso del bene demaniale mediante nuova concessione, entro determinati limiti di spazio e di tempo, nonché per determinate opere o facoltà, è connotata da ampia discrezionalità, [...]. Detta scelta si colloca, per così dire, "a monte" dell'individuazione del concessionario, oggi da realizzarsi, come detto, mediante indizione della pubblica gara. La fattispecie disciplinata dall'art. 24 del regolamento esecutivo si colloca invece "a valle" dell'affidamento della nuova concessione e, dovendosi pur sempre avere riguardo al richiamato principio di origine euro- unitaria, essa va interpretata restrittivamente proprio perché vi fa eccezione, consentendo l'affidamento diretto e senza gara al precedente concessionario a condizioni da individuarsi preventivamente e rigorosamente, la cui sussistenza va poi vagliata in concreto caso per caso; precisamente, come già rilevato in giurisprudenza, l'affidamento diretto di una maggiore superficie "in ampliamento" al titolare di concessione di bene demaniale marittimo può ammettersi "solo in presenza di situazioni eccezionali e nella misura in cui l'estensione della originaria concessione sia obiettivamente funzionale e necessaria per l'effettivo corretto e proficuo utilizzo del bene già concesso ed abbia in ogni caso una minima consistenza quantitativa e non anche quando essa riguardi un (ulteriore) bene demaniale che solo soggettivamente sia collegato al primo, ma che obiettivamente potrebbe essere oggetto di una autonoma e distinta concessione" (così Cons. Stato, V, 13 luglio 2017, n. 3459, nonché id., 11 luglio 2017, n. 3416, citate in sentenza). L'istanza di concessione in ampliamento va quindi valutata . all'amministrazione alla stregua dei rigorosi presupposti della deroga, diversi da quelli che stanno a fondamento della scelta di (indire una gara per) affidare una nuova concessione di bene demaniale. Il provvedimento conclusivo del procedimento avviato con la richiesta del concessionario di ottenere una concessione c.d. suppletiva o in ampliamento, è pur sempre discrezionale, deve perciò tenere conto degli esiti della detta istruttoria e motivare sugli aspetti su evidenziati o su altri, ritenuti pertinenti dall'amministrazione, al fine di consentire il sindacato giurisdizionale del provvedimento (negativo o positivo), sia pure nei limiti della manifesta irrazionalità o erroneità dei presupposti». Orbene il Tribunale, richiamato il dictum, analogo, di altra pronuncia del Supremo consesso amministrativo, finisce per ignorare le pecu-liarità del caso concreto, che rendono oggettivamente inapplicabile l'istituto della concessione suppletiva. Nel caso di specie, infatti, l'area concessa in ampliamento con l'atto n. 6 del 6 luglio 2023 era pari a metri quadrati 1.648, a fronte di una concessione originaria di metri quadrati 302; vi è una rilevante modifica nell'estensione della zona demaniale; nulla si rileva a proposito delle necessarie situazioni eccezionali atte a giustificarla. Risulta di tutta evidenza, allora, che la porzione di area demaniale concessa in ampliamento non può essere considerata di "minima consistenza quantitativa", risultando, all'opposto, ben assoggettabile ad autonomo e distinto provvedimento concessorio, circostanza immotivatamente negata. Alla luce di tali considerazioni, dunque, il richiamo all'art. 24 d.P.R. n. 328 del 1952 e all'istituto della concessione suppletiva appare improprio. 4.5. Il vizio di motivazione ricorre, per altro verso, in relazione al mancato rilievo dato dal tribunale al regime di non concedibilità che caratterizza l'oggetto della concessione n. 6/2023, derivante dalle vicende amministrative e giurisdizionali che hanno caratterizzato l'adozione e il perfezionamento del [OSCURATO:PERSONA] del comune di Soverato, che pure era stato oggetto di specifica notazione nella richiesta di misura avanzata dal Procuratore della repubblica e era stata richiamata espressamente nell'atto di appello. Risulta che secondo il [OSCURATO:PERSONA] del comune l'area oggetto di concessione nel 2023 non rientra tra quelle assentibili in concessione, vi osta la prescrizione normativa di cui all'art. 12, comma 1, lett c)-VII L.reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 17/2005. [OSCURATO:PERSONA] di Spiaggia vigente, approvato con delibera consiliare del 7 maggio 2020, prevedeva, nella allegata tavola denominata "carta di edificabilità e di zonizzazione urbanistica", un'area indicata come CDM12, oggetto della concessione in unificazione del 2018 (per 302 mq, pari alla somma dell'area oggetto di concessione del 2007 e del 2010) al [OSCURATO:PERSONA], ed evidenziata nella relazione Generale al PCS, a pag. 19, con il tratto "contenzioso" in ragione di ricorso presentato al TAR da [OSCURATO:PERSONA]; l'area era graficamente contraddistinta con reticolo rosso; il PSC prevedeva, invece, come non più concedibile in ossequio al disposto dell'art. 12, lett. c), punto VII, della L.reg. n. 17/2005, l'area prospiciente il chiosco Lazzarella, perché interposta fra le aree dei due lidi adiacenti ("[OSCURATO:PERSONA]" CDM13 e "Miramare" CDM11), a differenza della prevista concedibilità del frontemare dei lidi adiacenti al chiosco. La sentenza del TAR [OSCURATO:PERSONA] n. 2091 del 17 novembre 2022 (a differenza della fuorviante lettura offertane dal Tribunale) ha, da un lato, dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso principale col quale [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la delibera del consiglio comunale di Soverato n. 22 del 4 aprile 2018 di approvazione della Relazione alle osservazioni -proposte da cittadini e associazioni- al PCS, dall'altro rigettato il ricorso per motivi aggiunti, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la delibera del Consiglio comunale di adozione del PSC. Ne è derivata la conferma della legittimità del PSC impugnato, e la conferma, espressa, della non concedibilità dell'area prospiciente il chiosco Lazzarella. Errata e fuorviante è allora l'esposizione cronologica dell'azione amministrativa del Comune di Soverato successiva alla sentenza del TAR, logicamente retta, secondo il Tribunale dal seguente presupposto: "In data 17 novembre 2022 il TAR emetteva sentenza con la quale faceva venir meno il presupposto speso dall'ente per omettere di disciplinare l'area concessa al [OSCURATO:PERSONA], sicché il predetto protocollava formale sollecito", da cui l'incalzante provvedere del Comune alle richieste del privato. La successiva delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/06/2023, che l'ordinanza impugnata reputa incensurabile, non è aderente alle risultanze documentali nei considerata, in particolare nel punto specifico dove è menzionata e descritta la sentenza TAR ed il suo asserito "effetto di sblocco della procedura amministrativa comunale [)] con conseguente artificioso stravolgimento dei presupposti di fatto e di diritto della delibera stessa" e contraria a norme di legge, ove modifica il PSC di cui il TAR aveva già statuito la legittimità, e nella parte in cui è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267, in violazione dell'art. 13 legge reg. n. 17/2005 che richiedeva l'approvazione dell'amministrazione provinciale (delibera preceduta da quella della [OSCURATO:PERSONA], n. 100 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], preliminare a quella del Consiglio, di modifica del PSC nella direzione propugnata dal [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso dichiarato infondato dal TAR e che, antecedente al sequestro di P.G. dell'8 giugno 2023, costituirebbe ennesimo grave indizio della preesistenza e risalenza del dolo di abuso). 5. L'illegittimità dei provvedimenti amministrativi, ed essenzialmente della concessione n. 6/2023, erroneamente esclusa dal Tribunale di Catanzaro, inficia la tenuta logica della motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione all'elemento oggettivo del reato di abuso di ufficio, ritenuto inesistente per l'asserita non emergenza di violazioni di legge vincolanti l'operato dei pubblici ufficiali, la attestata non sovrapponibilità, in fatto, dell'area oggetto dell'ultima concessione "il c.d. fronte mare" e quella previamente assentatagli, il non rintracciato nesso eziologico tra sequestro dell'area abusivamente occupata e nuova concessione, giustificata (sembrerebbe di comprendere quanto ai rapidi tempi del procedimento) "dalle lungaggini di una procedura che ha visto nel tempo diverse fasi che hanno poi condotto all'ampliamento, in forza di una concessione demaniale preesistente". L'accertata l'illegittimità della concessione in ampliamento, quindi, travolge la premessa principale di questo ragionamento, rendendo la conclusione cui il tribunale perviene non conforme agli arresti di legittimità in tema di abuso di ufficio. Anche in tema di elemento soggettivo, il Tribunale ha ritenuto la legittimità della concessione suppletiva e l'assenza di "alcun indizio che provi l'esistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero di contatti in tal senso diretti fra gli indagati" di ostacolo alla configurabilità di gravi indizi di colpevolezza. Sconfessato, tuttavia, l'assunto della legittimità della concessione suppletiva, e dovendosi ritenere per quanto sopra rappresentato almeno la sussistenza di indizi di ottenimento di vantaggio patrimoniale per il [OSCURATO:PERSONA] in relazione al risparmio di spesa e alla possibilità di fruire per lungo tempo di un bene demaniale coi profitti che ciò ha potuto consentire, si rileva comunque, che la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., può essere desunta anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell'atto compiuto, non essendo necessario l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento non iure dell'agente, ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto (ex multis Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272331). E le risultanze disponibili conducono proprio a tale approdo. A tal fine indubbia valenza significativa della volontà dell'amministrazione di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a [OSCURATO:PERSONA] assumono le documentate anomale vicende amministrative e cadenze temporali che hanno scandito i passaggi dell'azione della [OSCURATO:PERSONA], dapprima nella adozione e modifica del Piano comunale Spiaggia (sopra già delineate), e, poi, nella definizione dell'intera procedura amministrativa in soli due giorni. A quest'ultimo proposito si rileva che: a) in data 5/7/2023 [OSCURATO:PERSONA], quale concessionario del lido Lazzarella, ha presentato istanza ex art. 24 del regolamento di esecuzione del d.P.R. n. 328 del 1952; b)lo stesso giorno [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato Responsabile del [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'astensione di [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato di essere incompatibile con la trattazione di istanze relative alla struttura Lazzarella, ha rimesso il mandato; c)sempre il 5/7/2023 il Sindaco ha emesso il Decreto Sindacale n. 15, nominando responsabile del [OSCURATO:PERSONA], con delega all'istruttoria e alla definizione delle pratiche relative al predetto lido, [OSCURATO:PERSONA]; d)il giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la concessione suppletiva n. 6. Tale scansione temporale non può essere valutata come neutra, poiché idonea a fondare un elemento, ulteriore, dimostrativo del concorde intento dei pubblici ufficiali coinvolti di attribuire un vantaggio patrimoniale ingiusto a [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto non può semplicisticamente liquidarsi la posizione di [OSCURATO:PERSONA] come ininfluente rispetto all'esito conducente al rilascio della concessione n. 6/2023, sulla scorta della mancata emergenza di elemento sintomatico alcuno per far ritenere un accordo collusivo tra concessionario e concedente. La sua condotta, è già nel capo di provvisoria contestazione indicata, quale concorso omissivo nell'abuso, con riferimento alla sua qualità di "responsabile titolare del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Soverato, titolare della posizione giuridica di garanzia sulla liceità dei provvedimenti amministrativi del suo settore", risalente, nella parte in cui gli si contesta di aver omesso l'adozione di quei provvedimenti, doverosi e vincolati, imposti dagli artt. 20 L.reg. calabria n. 17/2005 e 47 e 54 cod.nav., direttamente e indirettamente forieri di vantaggio ingiusto per il [OSCURATO:PERSONA]; solo in ultimo concretizzatasi nella astensione, peraltro non riconosciuta quale pretestuosa dal tribunale, in assenza di spiegazione alcuna al proposito. 6. Accertata l'illegittimità degli atti, dunque, viene meno la premessa principale del ragionamento del Tribunale inficiando gravemente la sua logicità, sicché si rende necessario un nuovo esame sul punto. Il Tribunale, partendo dalla accertata macroscopica illegittimità dell'atto concessorio in ampliamento e dalle anomale modalità di definizione del procedimento avviato dall'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dovrà valutare se sussistano, nei limiti del giudizio proprio della fase processuale in cui si verte, i coefficienti psicologici integranti l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 323 cod. pen.. 7. Alla luce di t
Decreto Cassazione n. 34417/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris