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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15031/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2929-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E VENAFRO; - intimato - avverso la sentenza n. 96/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2929/2021 Numero sezionale 646/2022 Numero di raccolta generale 15031/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del primo giudice che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere il pagamento di somme “a titolo di retribuzione e TFR per l’attività lavorativa resa in veste di Segretario Generale della Curia, nonché di organista e direttore del coro della Cattedrale, in favore della Diocesi di Isernia”;

2. la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto, come il Tribunale, che non fosse stata “fornita la prova che le attività svolte dal Lemmo nell’interesse della Diocesi di Isernia – Venafro trovassero la loro fonte giustificativa in un rapporto di lavoro subordinato”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Lemmo con 2 motivi; non ha svolto attività difensiva la Diocesi intimata;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]

1. i motivi di ricorso sono così rubricati: “omessa motivazione su punto decisivo della causa ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 116, c.p.c., per insufficiente o contraddittoria valutazione dei mezzi istruttori (primo motivo); “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., per carenza di motivazione sulla applicabilità del principio di subordinazione attenuata del dirigente” (secondo motivo);

2. i motivi, per come sono formulati, risultano inammissibili; entrambi, infatti, invocano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., al di fuori dei limiti imposti da Cass.

SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, anche lamentando una insufficienza della motivazione impugnata non Ric. 2021 n. 02929 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2929/2021 Numero sezionale 646/2022 Numero di raccolta generale 15031/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 più sindacabile innanzi a questa Corte, per di più in una ipotesi di cd.

«doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.; invero detto vizio, per espressa previsione di legge, non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, u.c., c.p.c.); ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

«doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019) e, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v.

Cass. n. 5528 del 2014); la presente statuizione di inammissibilità in rito, per le modalità con cui sono state formulate le censure contenute nel ricorso per cassazione, esime il Collegio dall’esaminare l’istanza di remissione in termini avanzata dal difensore del ricorrente sull’assunto che documenti inviati in Corte a mezzo corriere sarebbero stati sottratti dallo spedizioniere;

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ric. 2021 n. 02929 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2929/2021 Numero sezionale 646/2022 Numero di raccolta generale 15031/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02929 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2929-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E VENAFRO; - intimato - avverso la sentenza n. 96/2020 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2929/2021 Numero sezionale 646/2022 Numero di raccolta generale 15031/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del primo giudice che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere il pagamento di somme “a titolo di retribuzione e TFR per l’attività lavorativa resa in veste di Segretario Generale della Curia, nonché di organista e direttore del coro della Cattedrale, in favore della Diocesi di Isernia”; 2. la Corte, in estrema sintesi, ha ritenuto, come il Tribunale, che non fosse stata “fornita la prova che le attività svolte dal Lemmo nell’interesse della Diocesi di Isernia – Venafro trovassero la loro fonte giustificativa in un rapporto di lavoro subordinato”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Lemmo con 2 motivi; non ha svolto attività difensiva la Diocesi intimata; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. i motivi di ricorso sono così rubricati: “omessa motivazione su punto decisivo della causa ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 116, c.p.c., per insufficiente o contraddittoria valutazione dei mezzi istruttori (primo motivo); “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., per carenza di motivazione sulla applicabilità del principio di subordinazione attenuata del dirigente” (secondo motivo); 2. i motivi, per come sono formulati, risultano inammissibili; entrambi, infatti, invocano il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., al di fuori dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, anche lamentando una insufficienza della motivazione impugnata non Ric. 2021 n. 02929 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2929/2021 Numero sezionale 646/2022 Numero di raccolta generale 15031/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 più sindacabile innanzi a questa Corte, per di più in una ipotesi di cd. «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.; invero detto vizio, per espressa previsione di legge, non può essere denunciato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter, u.c., c.p.c.); ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019) e, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 5528 del 2014); la presente statuizione di inammissibilità in rito, per le modalità con cui sono state formulate le censure contenute nel ricorso per cassazione, esime il Collegio dall’esaminare l’istanza di remissione in termini avanzata dal difensore del ricorrente sull’assunto che documenti inviati in Corte a mezzo corriere sarebbero stati sottratti dallo spedizioniere; 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ric. 2021 n. 02929 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 2929/2021 Numero sezionale 646/2022 Numero di raccolta generale 15031/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02929 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A
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