CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 49637/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 1/07/2023 emessa dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino non ha convalidato l'arresto dei predetti indagati eseguito in data 9 giugno 2023 in flagranza dei reati di cui all'artt.74 e 73, comma 4, d. P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per la detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di circa 300 kg di marijuana, ritenendo che l'arresto fosse stato eseguito illegittimamente per il solo reato di cui all'art. 74 cit., per il quale non erano sussistenti i presupposti della flagranza. Il G.i.p. aveva, poi, escluso anche la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato ipotizzato, ritenendo credibile la versione resa dagli indagati in sede di interrogatorio sulla provenienza della sostanza stupefacente dai dissequestri conseguenti a precedenti provvedimenti di archiviazione per l'attività di coltivazione legale ed autorizzata di canapa sativa svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, non disponeva la convalida e rigettava altresì la richiesta di applicazione di misura cautelare. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento di non convalida, sul rilievo che il giudice avrebbe esorbitato dai limiti cognitivi di tale giudizio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte è circoscritto, oltre che all'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell'operato della polizia sulla base degli elementi di fatto conosciuti al momento dell'adozione della misura precautelare, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). Con riferimento alla qualificazione dei fatti si censura la valutazione del G.i.p. che è venuto meno al dovere di procedere ad una corretta riqualificazione del reato una volta esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Risulta palese l'errore in cui è incorso il G.i.p. nel ritenere vincolante ai fini della convalida dell'arresto la qualificazione del fatto operata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza considerare che i fatti materiali descritti consentivano di ritenere certamente corretta la diversa qualificazione ai sensi dell'artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d. P.R. 309/90, a prescindere anche da quella fatta propria dal P.M. in sede di richiesta di convalida. In sede di convalida dell'arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal P.M., ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010, Sinatra, Rv. 246708). Le circostanze indicate nel verbale di arresto (quantitativi di semi, di piante e infiorescenze di marijuana per circa 300 kg; in parte rinvenuta nel furgone guidato da [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA], ed in parte nel capannone ove era presente il padre di Alexandra, [OSCURATO:PERSONA]) rendevano evidente la riconducibilità dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit., reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza a norma dell'art. 380, comma 2,Iett. h), cod.proc.pen. La tesi della coltivazione legale sostenuta dagli indagati in sede di interrogatorio non poteva neppure essere verificata nell'immediatezza dell'arresto e comunque non ha costituito la ragione del rigetto della convalida dell'arresto, ma solo della richiesta cautelare. Pertanto, l'ordinanza impugnata appare viziata per motivazione carente, non essendo stata fornita una adeguata e coerente spiegazione della omessa riqualificazione del reato, in contrasto ai dati oggettivi emergenti dal verbale di arresto. Infine, in adesione all'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026), l'annullamento va disposto senza rinvio, trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida, già riconosciuti con la presente decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la legittimità dell'arresto eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:andra Maria e [OSCURATO:PERSONA]. Così dec