CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che RACITI Filippo - imputato del reato di cui all'art. 4, comma 4- bis, I. n. 401 del 1989 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge in relazione alla revoca dell'ammissione alla messa alla prova, e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità del RACITI; ritenuto che le censure dedotte in ricorso siano reiterative e comunque generiche, difettando un effettivo confronto con la motivazione resa dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare, quanto al primo motivo, che la Corte catanese ha adeguatamente motivato la propria condivisione della decisione del primo giudice, che aveva disposto la revoca dell'ammissione al beneficio a seguito dell'interruzione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del RACITI, avvenuta arbitrariamente e senza alcun tipo di previa comunicazione o richiesta di sospensione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnato); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, essendosi il difensore limitato a richiamare la deposizione dell'operante su quanto percepito nel giorno del suo accesso, senza alcuna confutazione di quanto emerso dalla sua deposizione, e da quelle degli altri testi escussi, in ordine all'attività di gestione delle scommesse, strutturata e priva di autorizzazione, posta in essere all'interno dell'esercizio del RACITI (cfr. pag. 6 seg. della sentenza); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M