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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22188/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 11/06/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 30/05/2022 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della omonima ditta individuale, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver, al fine di evadere le imposte sui redditi, in_o_n( presentato le dichiarazioni per le annualità 2015 e 2017 con conseguente evasione di imposta IRPEF; --che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 53 Cost., 39, comma 2, e 41 d.P.R. 600 del 1973 nonché in ordine agli artt. 56, 83, 109, comma 4, del d.P.R. 917/1986 e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E/2006 per aver la Corte ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto allegare elementi analitici, documentali e/o fattuali e quindi non meramente presuntivi suscettibili di provare l'esistenza e la quantificazione dei costi della propria attività; --che, con un secondo motivo, lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 24 Cost. per non aver la Pubblica amministrazione, a fronte di una determinazione del reddito evaso a mezzo di accertamento induttivo puro, proceduto d'ufficio alla ricostruzione dei costi dell'attività, anche nel caso in cui non fossero stati annotati nelle scritture contabili; --che, con un terzo motivo, lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento e applicazione del criterio induttivo di determinazione dei costi e della relativa base imponibile con riguardo all'omessa valutazione di prove fornite dalla difesa, posto che la difesa avrebbe prodotto le risultanze di un caso sovrapponibile a quello di specie ove l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al calcolo dell'incidenza media dei costi sui ricavi nella percentuale del 56,62% relativa ad imprese esercenti la medesima attività del ricorrente e che se fossero state vagliate dalla Corte di appello, applicando l'identico meccanismo di calcolo, avrebbero determinato una diminuzione dei valori di evasione contestati al ricorrente al di sotto delle soglie di configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000; --che il ricorso è inammissibile perché appare volto, in contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep.

P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893), a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, sul punto della configurabilità del reato, ha correttamente valorizzato la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] nonché l'assenza di prove fornite dal ricorrente in ordine ai costi asseritamente sostenuti e da ultimo la circostanza che lo sforannento della soglia nel 2015 è tale da non consentire, in mancanza di elementi fattuali relativi ai costi che l'imputato avrebbe potuto fornire, di ritenere l'imposta evasa sarebbe sotto la soglia di euro 50.000; --che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;--che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 102_5 Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio r3325P3 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 13, - ti (ci L /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 11/06/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 30/05/2022 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della omonima ditta individuale, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per non aver, al fine di evadere le imposte sui redditi, in_o_n( presentato le dichiarazioni per le annualità 2015 e 2017 con conseguente evasione di imposta IRPEF; --che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 53 Cost., 39, comma 2, e 41 d.P.R. 600 del 1973 nonché in ordine agli artt. 56, 83, 109, comma 4, del d.P.R. 917/1986 e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E/2006 per aver la Corte ritenuto che l'imputato avrebbe dovuto allegare elementi analitici, documentali e/o fattuali e quindi non meramente presuntivi suscettibili di provare l'esistenza e la quantificazione dei costi della propria attività; --che, con un secondo motivo, lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 24 Cost. per non aver la Pubblica amministrazione, a fronte di una determinazione del reddito evaso a mezzo di accertamento induttivo puro, proceduto d'ufficio alla ricostruzione dei costi dell'attività, anche nel caso in cui non fossero stati annotati nelle scritture contabili; --che, con un terzo motivo, lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento e applicazione del criterio induttivo di determinazione dei costi e della relativa base imponibile con riguardo all'omessa valutazione di prove fornite dalla difesa, posto che la difesa avrebbe prodotto le risultanze di un caso sovrapponibile a quello di specie ove l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al calcolo dell'incidenza media dei costi sui ricavi nella percentuale del 56,62% relativa ad imprese esercenti la medesima attività del ricorrente e che se fossero state vagliate dalla Corte di appello, applicando l'identico meccanismo di calcolo, avrebbero determinato una diminuzione dei valori di evasione contestati al ricorrente al di sotto delle soglie di configurabilità del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000; --che il ricorso è inammissibile perché appare volto, in contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, sul punto della configurabilità del reato, ha correttamente valorizzato la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] nonché l'assenza di prove fornite dal ricorrente in ordine ai costi asseritamente sostenuti e da ultimo la circostanza che lo sforannento della soglia nel 2015 è tale da non consentire, in mancanza di elementi fattuali relativi ai costi che l'imputato avrebbe potuto fornire, di ritenere l'imposta evasa sarebbe sotto la soglia di euro 50.000; --che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;--che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 102_5 Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio r3325P3 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 13, - ti (ci L /
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