CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02799/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32370/22 Rilevato che con sentenza in data 11 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 2 novembre 2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la difesa degli imputati contesta con il primo motivo la violazione di legge per l'omessa qualificazione dei fatti ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo motivo l'entità della pena non commisurata all'effettivo contributo causale; Ritenuto che il primo motivo non si confronti con la sentenza impugnata che al par. 6, dopo aver tracciato le coordinate ermeneutiche dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha richiamato la consulenza tossicologica che aveva accertato la possibilità di ricavare dallo stupefacente sequestrato ben 529 dosi medie singole di eroina e 234 dosi medie singole di 6-monoacetilmorfina, e le dichiarazioni dell'acquirente che aveva affermato che si riforniva di eroina dagli imputati da circa sei mesi, almeno due volte alla settimana, deducendo logicamente che l'attività di spaccio non fosse occasionale, ma adeguatamente organizzata, potendo contare gli imputati su affidabili canali di approvvigionamento dello stupefacente, su una sicura base di appoggio costituita dalla loro abitazione e su una nutrita clientela di riferimento per lo smercio al minuto con importanti margini di profitto; Ritenuto che il secondo motivo non abbia alcuna consistenza poiché la sentenza ha ampiamente motivato in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche al par. 7: il fatto non era di modesta entità, per la donna non bastava la sola incensuratezza e d'altra parte aveva negato gli addebiti nonostante le evidenze probatorie, mentre per l'uomo, già gravato da precedenti penali, non vi era alcuna prova che lo stato di salute avesse inciso sulla commissione dei reati e, d'altra parte, anche lui aveva reso delle ammissioni solo parziali, cercando di limitare la propria responsabilità nonostante le evidenze probatorie (si veda da ultimo Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778-01, secondo cui la negazione della responsabilità contro l'evidenza può essere valorizzata con altri elementi, come è accaduto nel caso in esame, per negare le attenuanti generiche); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge RG 32370/22 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle stemende Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estens