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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 13680/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1076-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1146/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/09/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1076/2020 Numero sezionale 2906/2022 Numero di raccolta generale 13680/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] relatore si è, una prima volta, espresso sul ricorso, del quale ha proposto la definizione nell’adunanza camerale della Sesta Sezione, siccome appresso: <<ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d’appello di Salerno con la sentenza di cui in epigrafe, rigettata l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di viale [OSCURATO:PERSONA], 1, Salerno, confermò la statuizione di primo grado, che aveva dichiarato la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; (…) ; considerato che il motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per non avere il Giudice dell’appello esaminato il documento costituito dalla domanda di mediazione, ma solo il verbale di causa, traendone l’erroneo convincimento di non essere stata data prova dell’esperito tentativo di conciliazione a cagione del difetto di specificità sotto il profilo riguardante <<personae, petitum e causa petendi>>, salvo verifica degli atti, puntualmente indicati in ricorso (all. di cui alla lettere c e f), appare fondato, stante che il riferimento compiuto al caso concreto portato in mediazione risulterebbe dalla relativa domanda conciliativa; che, invero, il documento evocato, ritualmente introdotto nel dibattito di merito, risulterebbe decisivo in punto di procedibilità della domanda (cfr.

S.U. n. 8053/2014)>>.

Con ordinanza interlocutoria n. 14773/2021, depositata il 27/5/2021 il Collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo del grado d’appello.

Ric. 2020 n. 01076 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1076/2020 Numero sezionale 2906/2022 Numero di raccolta generale 13680/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Pervenuto il predetto fascicolo deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso, tenendo conto delle seguenti valutazioni: - a dispetto di quanto asserito in calce al ricorso non consta che in questa sede il ricorrente abbia prodotto la domanda di mediazione e il relativo verbale negativo; - né tali atti è dato rinvenire dall’acquisito fascicolo d’appello; - per contro, dalla sentenza di primo grado, presente nel fascicolo d’appello, si coglie nel dettaglio la ragione della non conferenza dell’addotto tentativo di conciliazione, avendo la parte onerata <<prodotto in atti un verbale di conciliazione che risulta pacificamente non afferire all’oggetto del giudizio, atteso che reca data antecedente al provvedimento di rimessione alla mediazione e non riporta gli elementi essenziali corrispondente alla domanda (personae, petitum e causa petendi), in esatta simmetria tra i fatti di mediazione e quelli esposti in sede processuale>>; - da quanto esposto deriva la non scrutinabilità della censura per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], il quale resiste con controricorso, Ric. 2020 n. 01076 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1076/2020 Numero sezionale 2906/2022 Numero di raccolta generale 13680/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio di giorno 11 marzo 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 01076 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1076/2020 Numero sezionale 2906/2022 Numero di raccolta generale 13680/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Ric. 2020 n. 01076 sez.

M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1076-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1146/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/09/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1076/2020 Numero sezionale 2906/2022 Numero di raccolta generale 13680/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] relatore si è, una prima volta, espresso sul ricorso, del quale ha proposto la definizione nell’adunanza camerale della Sesta Sezione, siccome appresso: <<ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d’appello di Salerno con la sentenza di cui in epigrafe, rigettata l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di viale [OSCURATO:PERSONA], 1, Salerno, confermò la statuizione di primo grado, che aveva dichiarato la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; (…) ; considerato che il motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 1, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per non avere il Giudice dell’appello esaminato il documento costituito dalla domanda di mediazione, ma solo il verbale di causa, traendone l’erroneo convincimento di non essere stata data prova dell’esperito tentativo di conciliazione a cagione del difetto di specificità sotto il profilo riguardante <<personae, petitum e causa petendi>>, salvo verifica degli atti, puntualmente indicati in ricorso (all. di cui alla lettere c e f), appare fondato, stante che il riferimento compiuto al caso concreto portato in mediazione risulterebbe dalla relativa domanda conciliativa; che, invero, il documento evocato, ritualmente introdotto nel dibattito di merito, risulterebbe decisivo in punto di procedibilità della domanda (cfr. S.U. n. 8053/2014)>>. Con ordinanza interlocutoria n. 14773/2021, depositata il 27/5/2021 il Collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo del grado d’appello. Ric. 2020 n. 01076 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1076/2020 Numero sezionale 2906/2022 Numero di raccolta generale 13680/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Pervenuto il predetto fascicolo deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso, tenendo conto delle seguenti valutazioni: - a dispetto di quanto asserito in calce al ricorso non consta che in questa sede il ricorrente abbia prodotto la domanda di mediazione e il relativo verbale negativo; - né tali atti è dato rinvenire dall’acquisito fascicolo d’appello; - per contro, dalla sentenza di primo grado, presente nel fascicolo d’appello, si coglie nel dettaglio la ragione della non conferenza dell’addotto tentativo di conciliazione, avendo la parte onerata <<prodotto in atti un verbale di conciliazione che risulta pacificamente non afferire all’oggetto del giudizio, atteso che reca data antecedente al provvedimento di rimessione alla mediazione e non riporta gli elementi essenziali corrispondente alla domanda (personae, petitum e causa petendi), in esatta simmetria tra i fatti di mediazione e quelli esposti in sede processuale>>; - da quanto esposto deriva la non scrutinabilità della censura per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dell’intimato [OSCURATO:PERSONA], il quale resiste con controricorso, Ric. 2020 n. 01076 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1076/2020 Numero sezionale 2906/2022 Numero di raccolta generale 13680/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio di giorno 11 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2020 n. 01076 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1076/2020 Numero sezionale 2906/2022 Numero di raccolta generale 13680/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Ric. 2020 n. 01076 sez. M2 - ud. 11-03-2022 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9
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