CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 dicembre 2020
Cassazione n. 42676/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il decreto impugnato è stato emesso il 22 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Napoli quale Giudice del gravame avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la confisca di un libretto di risparmio nominativo intestato ad [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con il patrocinio del proprio difensore di fiducia, svolgendo un unico argomento di censura, che riguarda la risposta che la Corte di merito ha fornito alle allegazioni difensive tese a dimostrare la provenienza delle somme depositate sul libretto dalle vincite al gioco ottenute dal ricorrente. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, denunziando poi contraddittorietà del percorso argomentativo della Corte di appello e travisamento della prova perché aveva trascurato che l'investimento di somme per il gioco d'azzardo — che la Corte territoriale ha presunto derivare da attività illecite — risale al 2004, quando non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] non disponesse di somme sufficienti, se pure frutto di attività lavorativa non dichiarata. Inoltre la Corte distrettuale non avrebbe valutato i redditi percepiti e documentati per gli anni 2009 e 2010, che ben avrebbero potuto giustificare le somme depositate sul libretto e quelle investite nel gioco nel 2011. Ancora, la contraddittorietà della motivazione emergerebbe dal fatto di avere valorizzato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 416, 316 e 349 cod. pen. commessi nel 2006, mentre l'attività di gioco in cui, secondo la Corte di appello, sarebbe stati investiti capitali illeciti, risale già al 2004. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché denunzia vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Una premessa si impone, data l'impostazione data al ricorso. E' ius receptum che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. 2. Ebbene, fatta questa premessa, emerge ictu ocu/i una cattiva impostazione del ricorso, conclusione cui il Collegio è giunto non solo esaminandone il contenuto — come si dirà di qui a breve — ma limitandosi a rilevare che il motivo unico di ricorso denunzia espressamente anche la contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento della prova. Quanto al profilo contenutistico, poi, il ricorrente non si confronta con le osservazioni della Corte territoriale e ripropone censure già formulate in appello che erano però già state smentite dal provvedimento di prime cure. E' così che la parte non contrasta l'argomentazione sviluppata dal Giudici della prevenzione, che hanno tratto dalla sua prolungata carriera di giocatore, frequentatore — ed ospite gradito — di molti casinò e strutture ove si pratica il gioco, la dimostrazione che egli alimentasse tale sua attività con redditi non leciti, siccome quelli ufficiali, quando non inesistenti, erano a malapena sufficienti al mantenimento del nucleo familiare, figurarsi se potevano alimentare le spese necessarie per tentare il gioco. A questo proposito, effettiva e non meramente apparente va ritenuta la risposta della Corte di appello quando, pur a fronte delle cospicue vincite del 2011, ha fatto ricorso alla massima di esperienza secondo la quale alle vincite si accompagnano spesso perdite, il che depotenzia l'affermazione secondo la quale le somme depositate sul libretto (delle quali, peraltro, non si conosce la data di versamento) costituissero un'entrata "pura", alla quale non si era giunti attraverso tentativi in perdita. Non si comprende, poi, l'affermazione che si legge nel ricorso a proposito della risalenza dell'investimento per il gioco al 2004, né l'argomento di censura chiarisce da dove si evinca questo dato ovvero come ciò possa smentire la riferibilità della somma depositata alle attività illecite del proposto ulteriori rispetto a quella collocata nel 2006. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. 3 Q dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso