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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 37819/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postat'base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato l'istituzione delle scritture contabili stante la prova dell'emissione delle fatture commerciali per gli anni 2008-2009, attraverso l'anagrafe tributaria, da cui l'occultamento delle stesse non rivenute in sede di verifica fiscale nel 2012 (cfr. pag. 5) in quanto il mancato rinvenimento della copia presso l'emittente è conseguente alla loro distruzione o omissione.

Ritenuto che il secondo motivo che contesta il diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato perché la corte territoriale, oltre a rilevare la presenza di un precedente penale per bancarotta, ha argomentato la prognosi negativAcirca l'astensione dalla commissione di altri reati elemento di giudizio che deve sussistere per il riconoscimento del beneficio oltre ai requisiti di pena.

Rilevato 9,cpertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postat'base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato l'istituzione delle scritture contabili stante la prova dell'emissione delle fatture commerciali per gli anni 2008-2009, attraverso l'anagrafe tributaria, da cui l'occultamento delle stesse non rivenute in sede di verifica fiscale nel 2012 (cfr. pag. 5) in quanto il mancato rinvenimento della copia presso l'emittente è conseguente alla loro distruzione o omissione. Ritenuto che il secondo motivo che contesta il diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato perché la corte territoriale, oltre a rilevare la presenza di un precedente penale per bancarotta, ha argomentato la prognosi negativAcirca l'astensione dalla commissione di altri reati elemento di giudizio che deve sussistere per il riconoscimento del beneficio oltre ai requisiti di pena. Rilevato 9,cpertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]