CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 39508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 20/05/2020 del Tribunale di Palermo di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 600,00 di multa per il reato di invasione di un alloggio di edilizia popolare, di proprietà del Comune di Palermo, sito in via del Bassotto, n. 2, fatto accertato in Palermo il 9 gennaio 2013. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice, in relazione all'art. 23 -bis della legge 18 dicembre 2020, n. 176 (recte: art. 23 -bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176). La ricorrente lamenta che, posto che l'udienza per il giudizio di appello era fissata per il giorno 6 aprile 2022, le conclusioni scritte del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, previste dal comma 2 dell'art. 23 -bis del decreto-legge n. 137 del 2020, le furono inviate dalla Cancelleria della Corte d'appello di Palermo solo il 30 marzo 2022, «quindi non in tempo utile per controdedurre con atto scritto» nel termine del «quinto giorno antecedente l'udienza» stabilito dallo stesso comma 2 dell'art. 23-bis del decreto- legge n. 137 del 2020. La ricorrente deduce che tale tardivo invio delle conclusioni scritte del pubblico ministero avrebbe comportato «un evidente pregiudizio difensivo», in quanto - posto che lo stesso pubblico ministero, «pronunciandosi, con argomentazioni abbastanza articolate, sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale formulata dalla difesa con l'atto di appello, riteneva che la stessa dovesse essere accolta per uno solo dei testimoni e non anche per gli altri due» -, qualora le conclusioni del pubblico ministero fossero state inviate nei termini di legge, «la difesa avrebbe potuto replicare spiegando alla Corte le ragioni per cui anche l'audizione degli altri due testi sarebbe stata assolutamente necessaria a dimostrare la legittima occupazione dell'immobile». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 157 «e ss.» cod. pen., in quanto la Corte d'appello di Palermo «avrebbe[...] dovuto dichiarare, all'udienza del 6 aprile 2022, l'estinzione del reato [...] per intervenuta prescrizione». La ricorrente rappresenta in proposito che, secondo il capo d'imputazione, il reato risultava «[a]ccertato in Palermo il 09.01.2013» e che non era stata contestata alcuna protrazione dell'occupazione successivamente a tale data, «atteso che l'unico accertamento sui posti veniva effettuato in data 9 gennaio 2013 e, successivamente, non veniva effettuata più alcuna verifica sullo stato di occupazione dell'immobile», con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, considerata anche la sospensione del corso della stessa prescrizione per tre mesi e quattordici giorni, sarebbe scaduto già il 23 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il comma 2 dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 stabiliva che: a) «[e]ntro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte d'appello» (primo periodo); b) «[l]a cancelleria [della corte d'appello] invia l'atto immediatamente [...] ai difensori delle altre parti» (secondo periodo); c) questi ultimi, «entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto» (secondo periodo). Nel caso di specie, dall'esame degli atti processuali, e come affermato dalla stessa ricorrente, risulta che le conclusioni del pubblico ministero furono inviate al difensore dell'imputata avv. [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 2022. Pertanto, poiché l'udienza era fissata per il 6 aprile 2022, ne consegue che lo stesso difensore ben avrebbe potuto, contrariamente a quanto asserito col motivo di ricorso, controdedurre entro il termine del «quinto giorno antecedente l'udienza», giacché tale termine scadeva il 10 aprile 2022. In ogni caso, si deve rammentare che la Corte di cassazione ha affermato il principio - al quale il Collegio intende dare continuità, condividendone le ragioni - secondo cui, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, atteso il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941-01). Nel caso in esame, il pregiudizio che, secondo la ricorrente, sarebbe derivato alle ragioni della difesa dalla trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero appare insussistente. A tale proposito, si deve infatti rilevare che, a fronte dell'illustrazione, contenuta nell'atto di appello dell'imputata, delle ragioni a sostegno della richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Palermo, da un lato, aveva chiesto l'accoglimento di detta richiesta con riguardo all'assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro lato, nel chiedere il rigetto della stessa richiesta con riguardo all'assunzione delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], si era limitato ad affermare che tali testimonianze si dovevano ritenere «non rilevanti ai fini della decisione», senza sviluppare, a sostegno di tale affermazione, alcuna argomentazione che potesse rendere necessarie repliche o approfondimenti rispetto a quanto la ricorrente aveva già rappresentato nel proprio atto di appello in ordine alla necessità di assumere anche le altre due menzionate testimonianze. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che il delitto di invasione di terreni o edifici, nel caso in cui l'occupazione abusiva si protragga nel tempo, ha natura permanente e cessa soltanto con l'allontanamento dell'occupante o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo a una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo ha evidenziato come l'imputata, anche per il giudizio di appello, fosse ancora domiciliata nell'alloggio, di proprietà del Comune di Palermo, di via del Bassotto, n. 2, che era stato da lei occupato. Ne consegue che, sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione sopra citata, la permanenza si può ritenere cessata solo con la sentenza di condanna di primo grado del 20/05/2020, momento dal quale, pertanto, si deve ritenere decorrere il termine di prescrizione del reato che, ad oggi, non risulta evidentemente scaduto. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p