CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], laquale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermatola sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva condannato Ismail MohamedAli per i reati di cui agli artt. 348 cod. pen. (capo a) e 469 cod. pen. (capo c),previa diversa qualificazione della condotta ascritta ai sensi dell'art. 468 cod. pen.2. L'imputato ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore difiducia.2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione allafattispecie di cui all'art. 348 cod. pen. contestata al capo a).Deduce che le argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Roma sono relativealla fattispecie tentata, mentre, nel capo di imputazione, il reato di cui all'art. 348cod. pen. risulta contestato nella forma consumata.2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in relazionealla fattispecie contestata al capo c), diversamente qualificata dal Tribunale aisensi dell'art. 469 cod. pen., deducendo essere mancata una motivazione sullemodalità attraverso le quali sarebbe stato riprodotto il logo di [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso infondato.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.L'imputato è stato sorpreso all'interno di un'autovettura, nell'area aperta alpubblico dell'aeroporto di Fiumicino, con addosso un tesserino recante le scritte«taxi driver» e «transfer Airport», riproducente il simbolo del Comune di Roma.All'interno dell'autovettura era esposto il tariffario degli spostamenti per Roma,Ostia e Civitavecchia, con prezzi diversamente determinati in funzione delladistanza rispetto al luogo di destinazione. Tali circostanze hanno indotto a ritenere,sulla base di un ragionamento logico-inferenziale, che l'imputato si trovasse innoleggio con conducente (NCC) e senza risultare dipendente del Comune di Roma.Le doglianze difensive non contestano la storicità del fatto nei termini riportatidalle sentenze di merito né la logicità della conclusione ricavata dall'accertamentodi tali circostanze in ordine allo svolgimento effettivo, da parte dell'imputato, diL'unica censura è calibrata sul presupposto che la Corte territoriale, dopoavere confermato il giudizio del Tribunale, abbia fatto riferimento ad un principiogiurisprudenziale in tema di delitto tentato e non consumato.Reputa, tuttavia, il Collegio che tale specifico passaggio motivazionale, nellaparte in cui richiama un precedente di questa Corte riferito ad una fattispecietentata e non consumata, debba essere inteso come frutto di un mero errore, nonincidente sul percorso logico-valutativo seguito e non suscettibile di essereinterpretato come indice di contraddittorietà della motivazione. Il corredoargomentativo della "doppia conforme" restituisce, infatti, una piana e logicadescrizione degli accadimenti, in occasione dei quali l'imputato, già conosciutonell'ambiente come soggetto dedito al trasporto di persone senza licenza, è statosorpreso nel luogo riservato ai tassisti o agli autisti privati in evidente attesa diclienti, munito di segni identificativi tipici dei tassisti e provvisto di tariffario,dunque in condizioni tali da fare ritenere superata la soglia di consumazione delreato.Peraltro, anche considerato che la sentenza impugnata è conforme a quella diprimo grado e che la relativa struttura giustificativa si salda con essa per formareun unico corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595;Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615), deve rilevarsi che ilTribunale ha espresso un giudizio ancora più esplicito sul punto, evidenziando chel'imputato è stato colto nell'atto di esercitare («stava esercitando», pag. 4)abusivamente la predetta attività, per il cui svolgimento è richiesta una specialeabilitazione dello Stato.2. Il secondo motivo è infondato.La sentenza impugnata ha confermato il giudizio del Tribunale, il quale avevaevidenziato che l'imputato, disponendo di tesserini recanti il falso logo di RomaCapitale, si era comunque avvalso di tale documentazione, pur non essendoconcorso nella contraffazione e non essendo stato dimostrato che il medesimodisponesse di strumenti idonei alla sistematica riproduzione del suddetto logo(pag. 5).Correttamente, pertanto, è stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 469cod. pen., che punisce chiunque faccia uso della cosa recante l'improntacontraffatta, pur non essendo concorso nella contraffazione, configurandoespressamente tale condotta, come desumibile dall'impiego della congiunzionedisgiuntiva «ovvero», quale autonoma e alternativa ipotesi criminosa rispetto allacontraffazione delle medesime impronte di pubblica autenticazione ocertificazione.L'avere sussunto la condotta accertata nella fattispecie del mero uso della cosarecante l'impronta contraffatta rendeva, pertanto, del tutto superfluo ogniaccertamento in ordine alle modalità e agli strumenti impiegati per eseguire lacontraffazione stessa.3. In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndreina [OSCURATO:PERSONA]