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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09821/2024

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1776- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO dell’ISTRUZIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di ROMA e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.

RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - quale genitore esercente la responsabilità sul figlio minoreCOLABONI TIZIANO – c.f.

CLBTZN07M 0 2H501S -elettivamente domiciliato in Roma, al viale dell’Urbanistica, n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sca che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M endicino, all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a Zampieri lorappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5510/2020della Corte d’Appello di Roma;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori - che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari- del controricorrente ; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare a i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocatoIda Mendicino, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA], della parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 850,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 .

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1776- 20 21 R.G. proposto da: MINISTERO dell’ISTRUZIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di ROMA e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - quale genitore esercente la responsabilità sul figlio minoreCOLABONI TIZIANO – c.f. CLBTZN07M 0 2H501S -elettivamente domiciliato in Roma, al viale dell’Urbanistica, n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sca che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] M endicino, all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] a Zampieri lorappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 5510/2020della Corte d’Appello di Roma;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori - che hanno dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari- del controricorrente ; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare a i difensori, avvocato [OSCURATO:PERSONA], avvocatoIda Mendicino, avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA], della parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 850,00per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma
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