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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 22988/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27168/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- SEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale avv.renatofio- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso d a ll ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PTRGNN 67T26L219E)e dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DPLFTN67E05 A509G) con domicilio digitale in faustino.depalma@avvocatiavelli - nopec.it -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1480/ 2022,depositata il 06/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Cogenma, impu- gna per cassazione la sentenza n. 1480/2022, pubblicata il

7.4. 2022, della Corte d ' Appello di Napoli, che aveva riformato la sen- tenza di primo grado con cui l'[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno era stato condannato a pagare alla ditta Cogema la somma di euro 36.069,03, oltre accessori quale corrispettivo per la fornitura eposa di un ascensore.

Il Tribunale aveva ritenuto, all'esito dell'istruttoria testimoniale,che tra le parti non fosse stato stipulato un contratto scritto, avendo le stesse convenuto solo verbalmente i lavori da eseguire, di cui era stata pagata in acconto solo una parte, residuando il saldo oggetto della condanna per le opere murarie eseguite. 2.La Corte d'Appello di Napoli, adita col gravame proposto dall ' Isti- tuto Zooprofilattico, che aveva censurato la ritenuta tardività delle eccezioni di nullità della citazione per carenza della vocatio in ius e quella sulla stipula in forma scritta del contratto, riformava la sen- tenza del primo giudice e, ritenuto inammissibile il motivo con il quale era stata appellata la sentenza, nella parte in cui aveva rite- nuto il contratto stipulato in forma verbale, rigettava la domanda per mancanza della forma scritta del contratto, ritenuta necessaria ex artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 per i contratti con la [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con il ricorso per cassazione notificato il 6.11.2022, la sentenza d'appello pubblicata il 7.4.2022 è censurata dal Piccirillo sulla base di quattro motivi, cui resiste l'[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 4.Con il primo motivo si censura, ai sensi dell ' art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'importo oggetto della condanna di primo grado era stato imputato a corrispettivo delle opere murarie eseguite per la fornitura e posa in opera di un ascensore, quest'ultima retribuita con l'importo, sal- dato, di euro 30.800,00.

4.1. Ad avviso del ricorrente , l ' affermazione era smentita dal con- tenuto delle determinazioni dirigenziali riguardanti la variante og- getto di causae l ' importo era da qualificarsi quale saldo dell ' incari- co scritto di fornitura e posa dell'impianto ascensore.

4.2. Il motivo, che attinge la qualificazione in fatto svolta dalla Cor- te territoriale sulla scorta della sentenza del Tribunale che aveva affermato che le parti non avevano stipulato un atto scritto, è inammissibile per difetto di specificitàex art. 366, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ.

Si censura infatti l ' interpretazione del contratto, senza trascrivere né il contratto, né la variante.

5. Con il secondo motivo si censura la sentenza d ' appello, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 cod. proc. civ., per avere la C or- te territoriale escluso la forma scritta del contratto, nonostante esi- stessero delibere dirigenziali (n. 282/2016 e 307/2016), certificato di regolare esecuzione (27.7.2006), fatture regolarmente emesse e parzialmente pagate, e dichiarazioni della stessa controparte che avevano ammesso l'esistenza di un incarico scritto.

5.1. Rilevato che , secondo il ricorrente, lo stesso committente avrebbe riconosciuto di aver ordinato la variante con determinazio- ni dirigenziali, la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n.4 e n.6 cod. proc. civ., poiché non viene indicato in quale fase ed atto avrebbe avuto luogo il riconoscimento , ed in ogni caso le determinazioni hanno natura di atto interno.

6. Con il terzo motivo si deduce, sempre ai sensi dell ' art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. , l ' erronea interpretazione del contratto di appalto: la Corte territoriale ha considerato la variante come estranea al contratto principale, ignorando che le varianti so- no ammesse per legge (art. 136 D.P.R. n. 554/1999) se giustificate da esigenze progettuali.

6.1. La censura è parimenti inammissibile , perché attinge la rico- struzione in fatto, peraltro non contestata in appello dall'odierno ri- corrente. 6.2.Inoltre, posto che la variante può essere concordata tra le par- ti con idonea procedura, la censura è pure inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, n.4 e n. 6, cod. proc. civ., dal momento che non viene precisata la procedura a tal fine seguita (il cui esple- tamento non esclude peraltro la necessità della sottoscrizione di un atto di sottomissione), né la fase e l'atto in cui è stata dedotta tale circostanza. 7.Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 e n. 5, cod. proc. civ., per contraddittorietà interna la senten- za: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di appello, proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce essere errata la sentenza di primo grado,nella parte in cui aveva ritenuto stipulato il contratto in forma verbale per mancanza di specificità, ma ha poi comunque deciso nel merito sulla questione della forma scritta, vio- lando la coerenza logico-giuridica. 7.1.La censura è inammissibile per difetto di pertinenza, oltre che per difetto di specificità ex art.366, n. 4 cod. proc. civ.

7.2. Deve rilevarsi, infatti, che mentre la sentenza di primo grado ha ritenuto valido il contratto, nonostante l'avvenuta stipulazione dello stesso in forma orale, la sentenza di appello ha ritenuto non specifico il motivo di gravame con cui si contestava l'avvenuta sti- pulazione in forma orale, ma ha escluso la validità di tale stipula- zione.

Ciò posto,il motivo non attinge quindi la ratio decidendi del- la sentenzaqui impugnata.

7.3. Depone a conferma dell'inammissibilità in tal senso il rilievo cheparte controricorrente - che ha depositato memoria illustrativa –ha rimarcato nel controricorso che parte ricorrente avrebbe alle- gato fin dal primo grado che l'accordo alla base del credito azionato era solo verbale.

Ed infatti non solo non risulta aver impugnato la sentenza di primo grado sul punto, ma anzi risulta dalla sentenza d'appello che, costituendosi in secondo grado , abbia evidenziato l ' i- nesistenza di un contratto di appalto in forma scritta, e che ciò aveva trovato conferma nelle deposizioni testimoniali. 8.Va, quindi, conclusivamente dichiarata l'inammissibilità del ricor-

9. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del contro- ricorrentenella misura liquidata in dispositivo. 10.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sen- si dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorren- te alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e li- quidate in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte del ricorrente, di un ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27168/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- SEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale avv.renatofio- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso d a ll ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PTRGNN 67T26L219E)e dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] (DPLFTN67E05 A509G) con domicilio digitale in faustino.depalma@avvocatiavelli - nopec.it -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1480/ 2022,depositata il 06/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale Cogenma, impu- gna per cassazione la sentenza n. 1480/2022, pubblicata il 7.4. 2022, della Corte d ' Appello di Napoli, che aveva riformato la sen- tenza di primo grado con cui l'[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno era stato condannato a pagare alla ditta Cogema la somma di euro 36.069,03, oltre accessori quale corrispettivo per la fornitura eposa di un ascensore. Il Tribunale aveva ritenuto, all'esito dell'istruttoria testimoniale,che tra le parti non fosse stato stipulato un contratto scritto, avendo le stesse convenuto solo verbalmente i lavori da eseguire, di cui era stata pagata in acconto solo una parte, residuando il saldo oggetto della condanna per le opere murarie eseguite. 2.La Corte d'Appello di Napoli, adita col gravame proposto dall ' Isti- tuto Zooprofilattico, che aveva censurato la ritenuta tardività delle eccezioni di nullità della citazione per carenza della vocatio in ius e quella sulla stipula in forma scritta del contratto, riformava la sen- tenza del primo giudice e, ritenuto inammissibile il motivo con il quale era stata appellata la sentenza, nella parte in cui aveva rite- nuto il contratto stipulato in forma verbale, rigettava la domanda per mancanza della forma scritta del contratto, ritenuta necessaria ex artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923 per i contratti con la [OSCURATO:PERSONA]. 3.Con il ricorso per cassazione notificato il 6.11.2022, la sentenza d'appello pubblicata il 7.4.2022 è censurata dal Piccirillo sulla base di quattro motivi, cui resiste l'[OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod.proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 4.Con il primo motivo si censura, ai sensi dell ' art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'importo oggetto della condanna di primo grado era stato imputato a corrispettivo delle opere murarie eseguite per la fornitura e posa in opera di un ascensore, quest'ultima retribuita con l'importo, sal- dato, di euro 30.800,00. 4.1. Ad avviso del ricorrente , l ' affermazione era smentita dal con- tenuto delle determinazioni dirigenziali riguardanti la variante og- getto di causae l ' importo era da qualificarsi quale saldo dell ' incari- co scritto di fornitura e posa dell'impianto ascensore. 4.2. Il motivo, che attinge la qualificazione in fatto svolta dalla Cor- te territoriale sulla scorta della sentenza del Tribunale che aveva affermato che le parti non avevano stipulato un atto scritto, è inammissibile per difetto di specificitàex art. 366, n. 4 e n. 6 cod. proc. civ. Si censura infatti l ' interpretazione del contratto, senza trascrivere né il contratto, né la variante. 5. Con il secondo motivo si censura la sentenza d ' appello, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 e n.5 cod. proc. civ., per avere la C or- te territoriale escluso la forma scritta del contratto, nonostante esi- stessero delibere dirigenziali (n. 282/2016 e 307/2016), certificato di regolare esecuzione (27.7.2006), fatture regolarmente emesse e parzialmente pagate, e dichiarazioni della stessa controparte che avevano ammesso l'esistenza di un incarico scritto. 5.1. Rilevato che , secondo il ricorrente, lo stesso committente avrebbe riconosciuto di aver ordinato la variante con determinazio- ni dirigenziali, la censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n.4 e n.6 cod. proc. civ., poiché non viene indicato in quale fase ed atto avrebbe avuto luogo il riconoscimento , ed in ogni caso le determinazioni hanno natura di atto interno. 6. Con il terzo motivo si deduce, sempre ai sensi dell ' art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. , l ' erronea interpretazione del contratto di appalto: la Corte territoriale ha considerato la variante come estranea al contratto principale, ignorando che le varianti so- no ammesse per legge (art. 136 D.P.R. n. 554/1999) se giustificate da esigenze progettuali. 6.1. La censura è parimenti inammissibile , perché attinge la rico- struzione in fatto, peraltro non contestata in appello dall'odierno ri- corrente. 6.2.Inoltre, posto che la variante può essere concordata tra le par- ti con idonea procedura, la censura è pure inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, n.4 e n. 6, cod. proc. civ., dal momento che non viene precisata la procedura a tal fine seguita (il cui esple- tamento non esclude peraltro la necessità della sottoscrizione di un atto di sottomissione), né la fase e l'atto in cui è stata dedotta tale circostanza. 7.Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 e n. 5, cod. proc. civ., per contraddittorietà interna la senten- za: la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di appello, proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce essere errata la sentenza di primo grado,nella parte in cui aveva ritenuto stipulato il contratto in forma verbale per mancanza di specificità, ma ha poi comunque deciso nel merito sulla questione della forma scritta, vio- lando la coerenza logico-giuridica. 7.1.La censura è inammissibile per difetto di pertinenza, oltre che per difetto di specificità ex art.366, n. 4 cod. proc. civ. 7.2. Deve rilevarsi, infatti, che mentre la sentenza di primo grado ha ritenuto valido il contratto, nonostante l'avvenuta stipulazione dello stesso in forma orale, la sentenza di appello ha ritenuto non specifico il motivo di gravame con cui si contestava l'avvenuta sti- pulazione in forma orale, ma ha escluso la validità di tale stipula- zione. Ciò posto,il motivo non attinge quindi la ratio decidendi del- la sentenzaqui impugnata. 7.3. Depone a conferma dell'inammissibilità in tal senso il rilievo cheparte controricorrente - che ha depositato memoria illustrativa –ha rimarcato nel controricorso che parte ricorrente avrebbe alle- gato fin dal primo grado che l'accordo alla base del credito azionato era solo verbale. Ed infatti non solo non risulta aver impugnato la sentenza di primo grado sul punto, ma anzi risulta dalla sentenza d'appello che, costituendosi in secondo grado , abbia evidenziato l ' i- nesistenza di un contratto di appalto in forma scritta, e che ciò aveva trovato conferma nelle deposizioni testimoniali. 8.Va, quindi, conclusivamente dichiarata l'inammissibilità del ricor- 9. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del contro- ricorrentenella misura liquidata in dispositivo. 10.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sen- si dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorren- te alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e li- quidate in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte del ricorrente, di un ulteriore import
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