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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06257/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza in data 02/03/2023 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano in data 02/03/2023 con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di resistenza e di danneggiamento.

Deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., segnalando che nel dispositivo risultava inflitta la pena di mesi sei di reclusione e che tuttavia in motivazione si dava conto del calcolo della pena, muovendo da quella di mesi sei per la resistenza, aumentata a mesi otto per la continuazione interna e a mesi nove per la continuazione con il delitto di danneggiamento: in tal modo avrebbe dovuto ritenersi riconoscibile un errore materiale nel dispositivo alla luce della motivazione, cui avrebbe dovuto riconoscersi prevalenza, ciò che imponeva l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve al riguardo osservarsi che il ricorso non è volto a porre in luce un profilo di arbitrarietà della pena irrogata o l'inidoneità della motivazione, ma solo a segnalare la necessità della correzione dell'errore materiale che si anniderebbe nel dispositivo della sentenza impugnata, nel quale la pena è determinata in mesi sei di reclusione, quando nella motivazione si fa riferimento ad una pena base di mesi sei, poi aumentata fino a mesi nove per la continuazione.

Va tuttavia rimarcato come non sia dato con certezza evincere un errore materiale, posto che la motivazione non è stata redatta contestualmente e che, per contro, la pena risultante dal dispositivo risulta di per sé non illegale, tenendo conto delle attenuanti generiche, che consentirebbero di muovere da una pena inferiore a mesi sei, poi aumentata fino a mesi sei.

Deve aggiungersi che non si tratta di porre rimedio ad un vizio a vantaggio dell'imputato, ma di correggere l'entità della pena in suo danno (si rinvia a Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650).

3. Su tali basi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.G. presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso la sentenza in data 02/03/2023 del Tribunale di Bolzano visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano in data 02/03/2023 con cui è stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di resistenza e di danneggiamento. Deduce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., segnalando che nel dispositivo risultava inflitta la pena di mesi sei di reclusione e che tuttavia in motivazione si dava conto del calcolo della pena, muovendo da quella di mesi sei per la resistenza, aumentata a mesi otto per la continuazione interna e a mesi nove per la continuazione con il delitto di danneggiamento: in tal modo avrebbe dovuto ritenersi riconoscibile un errore materiale nel dispositivo alla luce della motivazione, cui avrebbe dovuto riconoscersi prevalenza, ciò che imponeva l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve al riguardo osservarsi che il ricorso non è volto a porre in luce un profilo di arbitrarietà della pena irrogata o l'inidoneità della motivazione, ma solo a segnalare la necessità della correzione dell'errore materiale che si anniderebbe nel dispositivo della sentenza impugnata, nel quale la pena è determinata in mesi sei di reclusione, quando nella motivazione si fa riferimento ad una pena base di mesi sei, poi aumentata fino a mesi nove per la continuazione. Va tuttavia rimarcato come non sia dato con certezza evincere un errore materiale, posto che la motivazione non è stata redatta contestualmente e che, per contro, la pena risultante dal dispositivo risulta di per sé non illegale, tenendo conto delle attenuanti generiche, che consentirebbero di muovere da una pena inferiore a mesi sei, poi aumentata fino a mesi sei. Deve aggiungersi che non si tratta di porre rimedio ad un vizio a vantaggio dell'imputato, ma di correggere l'entità della pena in suo danno (si rinvia a Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650). 3. Su tali basi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri