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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14126/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13390-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 90/2014, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 13390/2017 avverso la sentenza n. 117/2017 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 2610/2021Numero di raccolta generale 14126/2022 TRIESTE, depositata il 20/02/2017; Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.la società [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Udine, allegando di essere creditrice del secondo ed invocando la declaratoria della nullità, o comunque dell’inopponibilità ad essa creditrice, della clausola dell’atto di compravendita a rogito del notaio Panella del 24.6.2008, con la quale i convenuti avevano dichiarato che un immobile, acquistato dalla Loda in costanza di matrimonio, costituiva bene di uso personale ed era dunque sottratto al regime della comunione legale tra i coniugi.

L’attrice invocava altresì, per quanto qui interessa, l’accertamento dell’inclusione del detto immobile nell’ambito del regime della comunione legale.

A seguito del fallimento del Pantanali, il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto dalla procedura concorsuale, che coltivava, nell’interesse della massa creditoria, l’originaria domanda proposta dalla società creditrice del fallito.

Con ordinanza del 14.4.2015 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando il cespite ricompreso nella comunione legale tra i coniugi.

Interponeva appello avverso detta decisione la Loda e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 117/2017, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 13390/2017 Numero sezionale 2610/2021 compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, Numero di raccolta generale 14126/2022Data pubblicazione 04/05/2022 recante l’adesione della parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente, alla quale la parte controricorrente ha aderito, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.

Nulla per le spese relative al predetto giudizio.

PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 06 dicembre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]Ascola) F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13390-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 90/2014, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 13390/2017 avverso la sentenza n. 117/2017 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 2610/2021Numero di raccolta generale 14126/2022 TRIESTE, depositata il 20/02/2017; Data pubblicazione 04/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.la società [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Udine, allegando di essere creditrice del secondo ed invocando la declaratoria della nullità, o comunque dell’inopponibilità ad essa creditrice, della clausola dell’atto di compravendita a rogito del notaio Panella del 24.6.2008, con la quale i convenuti avevano dichiarato che un immobile, acquistato dalla Loda in costanza di matrimonio, costituiva bene di uso personale ed era dunque sottratto al regime della comunione legale tra i coniugi. L’attrice invocava altresì, per quanto qui interessa, l’accertamento dell’inclusione del detto immobile nell’ambito del regime della comunione legale. A seguito del fallimento del Pantanali, il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto dalla procedura concorsuale, che coltivava, nell’interesse della massa creditoria, l’originaria domanda proposta dalla società creditrice del fallito. Con ordinanza del 14.4.2015 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando il cespite ricompreso nella comunione legale tra i coniugi. Interponeva appello avverso detta decisione la Loda e la Corte di Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, n. 117/2017, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 13390/2017 Numero sezionale 2610/2021 compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, Numero di raccolta generale 14126/2022Data pubblicazione 04/05/2022 recante l’adesione della parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso depositata da parte ricorrente, alla quale la parte controricorrente ha aderito, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Nulla per le spese relative al predetto giudizio. PQM La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 06 dicembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]Ascola) F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # :
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