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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29646/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza d Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli, all'esito di udienza in contraddittorio, differita rispetto alla data originariamente fissata per esigenze istruttorie, revocava a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della semilibertà, giudicandolo inidoneo al relativo trattamento.

2. Il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., in prospettazione derivante dal fatto che la decisione di revoca fosse intervenuta oltre il trentesimo giorno successivo all'adozione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del provvedimento di provvisoria sospensione della misura alternativa.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309-01; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986-01; Sez. 1, n. 1403 del 16/02/1999, Maresca, Rv. 213255-01), la mancata osservanza del termine di trenta giorni, previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione provvisoria della misura stessa, precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, ma non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento che sancisce la revoca, stante la mancata previsione di sanzioni processuali a tale ultimo riguardo.

L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. non costituisce, in altre parole, vizio di legittimità dell'ordinanza di revoca della misura alternativa, ancorché tardivamente intervenuta; con la conseguenza che l'esecuzione della misura, ove anche ripresa per decorso dei trenta giorni, si interrompe legittimamente, e definitivamente, con la pronuncia dell'ordinanza in discorso (Sez. 1, n. 1086 del 14/02/1997, Calabrese, Rv. 207039-01; Sez. 1, n. 2241 del 17/10/1988, David, Rv. 179552-01; Sez. 1, n. 118 del 20/01/1988, Esposito, Rv. 177744-01).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza d Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli, all'esito di udienza in contraddittorio, differita rispetto alla data originariamente fissata per esigenze istruttorie, revocava a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della semilibertà, giudicandolo inidoneo al relativo trattamento. 2. Il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, denunciando la violazione dell'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen., in prospettazione derivante dal fatto che la decisione di revoca fosse intervenuta oltre il trentesimo giorno successivo all'adozione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del provvedimento di provvisoria sospensione della misura alternativa. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309-01; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986-01; Sez. 1, n. 1403 del 16/02/1999, Maresca, Rv. 213255-01), la mancata osservanza del termine di trenta giorni, previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa, comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione provvisoria della misura stessa, precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, ma non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento che sancisce la revoca, stante la mancata previsione di sanzioni processuali a tale ultimo riguardo. L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. non costituisce, in altre parole, vizio di legittimità dell'ordinanza di revoca della misura alternativa, ancorché tardivamente intervenuta; con la conseguenza che l'esecuzione della misura, ove anche ripresa per decorso dei trenta giorni, si interrompe legittimamente, e definitivamente, con la pronuncia dell'ordinanza in discorso (Sez. 1, n. 1086 del 14/02/1997, Calabrese, Rv. 207039-01; Sez. 1, n. 2241 del 17/10/1988, David, Rv. 179552-01; Sez. 1, n. 118 del 20/01/1988, Esposito, Rv. 177744-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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