CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 13 giugno 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 30 luglio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di estorsione consumata, e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di tentata estorsione contestato al capo B., riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 2 della motivazione ha sottolineato come il fatto contestato al capo A integrasse tutti gli elementi costitutivi dell'estorsione, a nulla rilevando l'esiguità del profitto ottenuto dal prevenuto e del conseguente danno patito dalla vittima; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 m