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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23899/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 14 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata di assegno bancario.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato e alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta che di fatto disattende in modo chiaro tale richiesta (si veda, in particolare, pag. 3 sulla generica e inattendibile spiegazione fornita dall'imputato riguardo la provenienza dell'assegno, quale prova del dolo del delitto contestato, oltre che la considerazione dei plurimi precedenti penali allo stesso riferibili), il ricorrente si limita a dedurre la violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, come avvenuto nella specie, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il difetto della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena nel suo complesso, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e, a pagina 3, la Corte territoriale ha sottolineato la presenza di precedenti penali anche specifici a carico dell'imputato, ritenendo di non potere attribuire rilievo alla parziale restituzione di quanto dovuto perché intervenuta a distanza di molto tempo dall'acquisto; considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla adeguatezza della stessa (v.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); w, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 14 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata di assegno bancario. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato e alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è privo di concreta specificità e pertinenza censoria poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta che di fatto disattende in modo chiaro tale richiesta (si veda, in particolare, pag. 3 sulla generica e inattendibile spiegazione fornita dall'imputato riguardo la provenienza dell'assegno, quale prova del dolo del delitto contestato, oltre che la considerazione dei plurimi precedenti penali allo stesso riferibili), il ricorrente si limita a dedurre la violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito; considerato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, come avvenuto nella specie, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782-01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il difetto della motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena nel suo complesso, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) e, a pagina 3, la Corte territoriale ha sottolineato la presenza di precedenti penali anche specifici a carico dell'imputato, ritenendo di non potere attribuire rilievo alla parziale restituzione di quanto dovuto perché intervenuta a distanza di molto tempo dall'acquisto; considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere l'obbligo di motivazione, deve ritenersi sufficiente il riferimento alla adeguatezza della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); w, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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