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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 12850/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42567/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la condanna da questi riportata in primo grado in ordine al reato di falsità materiale commessa dal privato; Considerato che il ricorso è articolato su tre motivi.

Con il primo, si denunzia l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., per essere stato condannato per un reato diverso dall'ipotesi contestata, con conseguente violazione del diritto alla difesa tutelato all'art. 24 Cost. è fondato.

Con il secondo, il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità penale per il reato ascritto asserendo il travisamento del materiale probatorio.

Con il terzo, è censurata l'erronea applicazione di legge per avere la Corte di appallo attribuito valore probatorio alla condotta processuale dell'imputato in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.

In effetti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito mentre tale rilevanza difetta quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01).

La ratio che ispira l'art. 521 cod. proc. pen. è quella di salvaguardare il diritto alla difesa, per la cui soddisfazione è necessario non solo che siano rispettate le garanzie del contraddittorio e dell'imparzialità dell'organo giudicante ma altresì che l'imputato sia messo nelle condizioni di valutare la strategia processuale più confacente alla propria tutela in giudizio.

Tali valutazioni non possono prescindere da una corretta e tempestiva conoscenza del capo di accusa.

Tuttavia, è consueto nella prassi giudiziaria che l'imputazione possa subire modifiche durante lo svolgimento del processo, venendo quest'ultima precisata in virtù degli elementi probatori legittimamente acquisiti.

Tale fenomeno non è estraneo al legislatore che ha previsto, nel corpus del codice di rito, un gruppo di norme - in particolare, dall'art. 516 cod. proc. pen., all'art. 518 cod. proc. pen. - che garantiscono la tutela del diritto di difesa nell'accezione descritta, consentendo all'imputato, per mezzo della contestazione del capo di accusa modificato da parte del pubblico ministero, di predisporre una nuova strategia processuale.

Nel caso di specie, l'imputato, a cui era stata mossa l'accusa di aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a trarre in inganno il responsabile di un'agenzia di pratiche automobilistiche presentando certificazione falsa per ottenere la nazionalizzazione e l'immatricolazione di due autovetture, aveva, all'esito dell'istruttoria, riportato condanna per averli materialmente contraffatti, ai sensi degli artt. 482 e 476 cod. pen.

L'oggettiva differenza tra il fatto tipico del reato contestato e del reato di cui sono stati individuati gli estremi e per cui è seguita condanna avrebbe, quindi, reso necessaria la modifica della imputazione da parte del pubblico ministero e la successiva contestazione di cui, tuttavia, nulla emerge dagli atti del processo.

L'ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

In quest'ottica, il reato risulta prescritto.

Commesso in data 26 aprile 2016, il reato di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen. è punito con la reclusione, nel massimo, di anni sei.

L'unica causa di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., si è registrata alla udienza del 21 marzo 2018, in cui è stato disposto rinvio alla udienza del 9 maggio 2018 per legittimo impedimento dell'imputato, come da certificazione prodotta dal difensore.

Ai fini del calcolo della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, a cui vanno aggiunti 49 giorni di sospensione; il termine risulta, quindi, spirato il 14 dicembre del 2023.

Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data 14 dicembre 2023.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28 febbraio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 42567/2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la condanna da questi riportata in primo grado in ordine al reato di falsità materiale commessa dal privato; Considerato che il ricorso è articolato su tre motivi. Con il primo, si denunzia l'inosservanza dell'art. 521 cod. proc. pen., per essere stato condannato per un reato diverso dall'ipotesi contestata, con conseguente violazione del diritto alla difesa tutelato all'art. 24 Cost. è fondato. Con il secondo, il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità penale per il reato ascritto asserendo il travisamento del materiale probatorio. Con il terzo, è censurata l'erronea applicazione di legge per avere la Corte di appallo attribuito valore probatorio alla condotta processuale dell'imputato in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato. In effetti, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito mentre tale rilevanza difetta quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01). La ratio che ispira l'art. 521 cod. proc. pen. è quella di salvaguardare il diritto alla difesa, per la cui soddisfazione è necessario non solo che siano rispettate le garanzie del contraddittorio e dell'imparzialità dell'organo giudicante ma altresì che l'imputato sia messo nelle condizioni di valutare la strategia processuale più confacente alla propria tutela in giudizio. Tali valutazioni non possono prescindere da una corretta e tempestiva conoscenza del capo di accusa. Tuttavia, è consueto nella prassi giudiziaria che l'imputazione possa subire modifiche durante lo svolgimento del processo, venendo quest'ultima precisata in virtù degli elementi probatori legittimamente acquisiti. Tale fenomeno non è estraneo al legislatore che ha previsto, nel corpus del codice di rito, un gruppo di norme - in particolare, dall'art. 516 cod. proc. pen., all'art. 518 cod. proc. pen. - che garantiscono la tutela del diritto di difesa nell'accezione descritta, consentendo all'imputato, per mezzo della contestazione del capo di accusa modificato da parte del pubblico ministero, di predisporre una nuova strategia processuale. Nel caso di specie, l'imputato, a cui era stata mossa l'accusa di aver compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a trarre in inganno il responsabile di un'agenzia di pratiche automobilistiche presentando certificazione falsa per ottenere la nazionalizzazione e l'immatricolazione di due autovetture, aveva, all'esito dell'istruttoria, riportato condanna per averli materialmente contraffatti, ai sensi degli artt. 482 e 476 cod. pen. L'oggettiva differenza tra il fatto tipico del reato contestato e del reato di cui sono stati individuati gli estremi e per cui è seguita condanna avrebbe, quindi, reso necessaria la modifica della imputazione da parte del pubblico ministero e la successiva contestazione di cui, tuttavia, nulla emerge dagli atti del processo. L'ammissibilità del motivo di ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Commesso in data 26 aprile 2016, il reato di cui agli artt. 482 e 476 cod. pen. è punito con la reclusione, nel massimo, di anni sei. L'unica causa di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., si è registrata alla udienza del 21 marzo 2018, in cui è stato disposto rinvio alla udienza del 9 maggio 2018 per legittimo impedimento dell'imputato, come da certificazione prodotta dal difensore. Ai fini del calcolo della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, a cui vanno aggiunti 49 giorni di sospensione; il termine risulta, quindi, spirato il 14 dicembre del 2023. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data 14 dicembre 2023. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 febbraio 2024
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