CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 18034/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze generiche. E ciò a fronte della motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, nel ritenere non fondato il motivo volto ad ottenere le attenuanti generiche, evidenzia, oltre al fatto che non emergono circostanze tali da giustificare una diminuzione di pena, che la condotta dell'imputato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non può essere ritenuta di "ridotta offensività", posto che egli non solo violava l'obbligo di dimora nel comune di Bologna, ma si trovava in compagnia di soggetto pregiudicato. E sottolinea, inoltre, a riprova della particolare callidità del prevenuto, i numerosi precedenti penali, tra i quali anche ben tre precedenti specifici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.