CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12840/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ATTO- non si sarebbe chiarito perché le giustificazioni dell'imputato non siano credibili anche alla luce della documentazione contabile depositata; - quantunque il Romagnoli sia stato condannato per la bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica, si sarebbe disatteso il gravame facendo esclusivo riferimento alla sua generica volontà di impedire o ostacolare la ricostruzione del patrimonio della fallita (che costituisce la condotta che integra la diversa fattispecie di bancarotta c.d. generica, pure prevista dall'articolo 216, comma 1, n. 2, legge fall.); e si sarebbe ritenuto il dolo specifico sulla base di argomenti ultronei, non compiutamente correlati con le emergenze istruttorie (non constando neppure atti depauperativi della società), quantunque in mancanza di esso potrebbe ricorrere la meno grave ipotesi di cui all’art. 217 legge fall. 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata riqualificazione del fatto quale bancarotta documentale semplice, tenuto conto di quanto chiarito dalla giurisprudenza a proposito dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (anche in relazione all'amministratore solo formale), potendosi al più ascrivere all'imputato l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili nel triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, per mera negligenza. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti, rimanendo assorbito il secondo. 1. Con riguardo al primo motivo, deve osservarsi che all’imputato – amministratore unico della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] – è stata contestata, in concorso con il precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA], la bancarotta fraudolenta c.d. specifica e, in particolare, la sottrazione dei libri e delle scritture contabili, con il prescritto dolo specifico (ossia con lo scopo di procurare a sé procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori; cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). 1.1. Sotto il profilo dell’elemento materiale, il ricorso è nel complesso infondato e, in parte, non muove neppure compiute censure di legittimità in quanto: non è in contestazione che le scritture contabili, in effetti istituite, non siano state messe a disposizione del curatore, tanto che la stessa difesa ha rappresentato di averle offerte in produzione solo nel giudizio di appello, produzione cui correttamente la Corte di merito ha negato rilevanza in ragione della condotta in contestazione (per l’appunto, la sottrazione); il Giudice di appello ha pure escluso la prova che esse – come assunto dall’imputato – fossero sempre rimaste presso uno studio professionale all’uopo incaricato e che non gli fossero state consegnate dal precedente amministratore, profilo rispetto al quale non è stato neppure dedotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), correttamente evidenziando il ruolo di amministratore formale dell’imputato e il conseguente «diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture» (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 – 01). Né la sussistenza del fatto può venir meno per la dedotta ignoranza della procedura fallimentare, in particolare – come prospettato dalla difesa – determinando il venir meno della condizione obiettiva di punibilità del reato: basti al riguardo rilevare la genericità in parte qua del ricorso, che ha negato la certezza processuale della conoscenza della convocazione del curatore da parte del Romagnoli e della stessa procedura concorsuale, a fronte della offerta in produzione delle scritture solo nel giudizio penale di appello; e ciò quantunque la Corte di merito abbia rilevato che non consti alcuna iniziativa del ricorrente, nell’arco di cinque anni, per mettere le scritture a disposizione del curatore e che l’allegazione difensiva sia, comunque, rimasta sfornita di prova in ordine all’ignoranza della dichiarazione di fallimento; il che esime da ogni ulteriore considerazione. 1.2. È, invece, con riguardo all’elemento soggettivo del reato che il ricorso è fondato, nei termini che si chiariscono. I Giudici di merito hanno dato conto del subentro del ricorrente al precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA], che ha mantenuto le quote societarie e l’effettivo e reale controllo della gestione, affermando la sussistenza di un accordo collusivo tra i due. Tale accordo collusivo è stato tuttavia contestato con l’atto di appello, rispetto al quale la Corte distrettuale ha richiamato, pure in termini contraddittori, gli elementi valorizzati dal Tribunale, che non consentono di ritenere adeguatamente argomentata la sussistenza di indici di fraudolenza, dimostrativi della sussistenza del dolo specifico (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 – dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 – 01), quali: il fatto che l’imputato non fosse uno «sprovveduto» poiché aveva gestito altra società, il permanere della titolarità delle quote sociali in capo al precedente amministratore (con il conseguente potere di revocare il Romagnoli), l’inerzia rispetto all’ottenimento della disponibilità delle scritture (quantunque la stessa Corte di merito abbia affermato che la successiva offerta in produzione dimostri il contrario). Alla luce di quanto osservato, non risulta allora sufficiente a sostenere la motivazione sulla sussistenza del dolo specifico, in termini di finalizzazione della condotta al conseguimento di un profitto o alla produzione di un pregiudizio ai creditori, neppure l’assunzione della carica amministrativa da parte del Romagnoli senza pattuire un compenso, quantunque si trattasse di una società non operativa (che esercitava l’attività di ristorazione). Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, con assorbimento del secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla