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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28181/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6209/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

Coop. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –improcedibilità del ricorso N.6209/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, n. 3265/16/22 depositata in data 3 agosto 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato, come risulta dal ricorso, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, IVArela- tive al periodo di imposta 2016, con cui –a seguito di PVC - si riteneva indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di immobili ceduti da [OSCURATO:SOCIETA]e si ritenevano indeducibili alcuni costi e altre componenti ne- gative di reddito.

2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.

3. La CTR dellaLombardia , con la sentenza qui impugnata, ha ri- gettato il ricorso nel merito.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 19, 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui è stata ritenuta indetraibile l’IVA sulle operazioni di acquisto di porzioni immobiliari, ritenendo l’operazione inerenteall’attività di impresa.

2. Il ricorso è improcedibile per omessa produzione in allegato al ricorso della sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

L’omessa produzione della sentenza im- pugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, posto che tale evento preclude –in mancanza di verifica della data e del numero di pubblica- zione – sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento N.6209/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino impugnato, sia la verifica della tempestività dell'impugnazione mede- sima (Cass., n. 5771/2023), sia – ove venga depositata in forma in- completa –la verifica dell'oggetto della controversia delle ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020; Cass., n. 25407/2016).

Né la sentenza impugnata risulta prodotta da controricorrente, adempimento tale da escludere la dichia- razione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cit. (Cass., Sez.

U., n. 21349/2022; Cass., n. 4370/2019). 3.Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile , con condanna alle spese del ricorrente liquidate come da dispositivo, oltre al raddop- pio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dà atto che sussistono i pre- supposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6209/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Coop. in liquidazione (C.F.), in persona del legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC del difensore –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –improcedibilità del ricorso N.6209/23 R.G. Est. F. D’Aquino – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, n. 3265/16/22 depositata in data 3 agosto 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnato, come risulta dal ricorso, un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP, IVArela- tive al periodo di imposta 2016, con cui –a seguito di PVC - si riteneva indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di immobili ceduti da [OSCURATO:SOCIETA]e si ritenevano indeducibili alcuni costi e altre componenti ne- gative di reddito. 2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso. 3. La CTR dellaLombardia , con la sentenza qui impugnata, ha ri- gettato il ricorso nel merito. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 19, 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui è stata ritenuta indetraibile l’IVA sulle operazioni di acquisto di porzioni immobiliari, ritenendo l’operazione inerenteall’attività di impresa. 2. Il ricorso è improcedibile per omessa produzione in allegato al ricorso della sentenza impugnata, in spregio dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. L’omessa produzione della sentenza im- pugnata comporta l’improcedibilità del ricorso, posto che tale evento preclude –in mancanza di verifica della data e del numero di pubblica- zione – sia la verifica della venuta ad esistenza del provvedimento N.6209/23 R.G. Est. F. D’Aquino impugnato, sia la verifica della tempestività dell'impugnazione mede- sima (Cass., n. 5771/2023), sia – ove venga depositata in forma in- completa –la verifica dell'oggetto della controversia delle ragioni della decisione da quanto rappresentato dal ricorrente (Cass., n. 14347/2020; Cass., n. 25407/2016). Né la sentenza impugnata risulta prodotta da controricorrente, adempimento tale da escludere la dichia- razione di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2), cit. (Cass., Sez. U., n. 21349/2022; Cass., n. 4370/2019). 3.Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile , con condanna alle spese del ricorrente liquidate come da dispositivo, oltre al raddop- pio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; dà atto che sussistono i pre- supposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
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