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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 39957/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha tn confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]' e1 per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo (di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto nella specie rilevante la contestata recidiva reiterata (la cui disapplicazione è invocata in questa sede) oltre che confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze ex art. 69 cod. proc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto manifestamente infondato, per taluni profili, oltre che proposto per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, per altro culminanti in una richiesta di sostituzione della Suprema Corte al giudice nelle valutazioni di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

2. Occorre premettere che, per il più recente approdo di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034 del 15/06/2022, Pino, in motivazione, e Sez. 4, n. 29036 del 15/06/2022, Fiano, in motivazione).

Più nel dettaglio, deve in questa sede ribadirsi che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino.

Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione).

2.1. La Corte d'appello, sul punto, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica laddove ha sostanzialmente argomentato la concreta e perdurante inclinazione al delitto dell'imputato, quale fattore criminogeno per la fattispecie sub iudice, dalle plurime precedenti condanne (più di tre), riportate anche con diverse generalità, per delitti anche in materia di stupefacenti taluni dei quali commessi negli anni 2005, 2006, 2010, 2013 e finanche nel 2020.

2.2. Con riferimento agli altri profili di censura, rileva ribadire il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino.

Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione).

La Corte territoriale, ancora una volta, ha correttamente applicato il principio appena richiamato con motivazione esente dai prospettati vizi motivazionali.

La ratio decidendi del giudizio di equivalenza, difatti, si fonda sulla valutazione della capacità a delinquere dell'imputato desunta, ex art. 133, comma secondo, cod. pen., dalla condotta di vita anteatta di soggetto recidivo reiterato, nei termini già innanzi esplicitati.

La valutazione ha avuto ad oggetto anche la circostanza per la quale lo stesso è stato denunciato per ulteriori fattispecie in materia di stupefacenti, commesse in data antecedente ma prossima all'arresto eseguito con riferimento alla fattispecie sub iudice, ed è stato nuovamente arrestato, dopo la sentenza di primo grado, sempre per reati in materia di stupefacenti.2.2.1.

A quanto innanzi deve peraltro aggiungersi che, con riferimento alla recidiva reiterata, nella specie, l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è escluso dalla stessa previsione normativa (come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale).

La recidiva reiterata, riconosciuta in capo all'imputato dalla Corte territoriale, ex art. 69, comma quarto, cod. proc. pen., partecipa difatti al bilanciamento con divieto di prevalenza, su di essa, delle circostanze attenuanti, con disposizione normativa ritenuta esente da rilievi di incostituzionalità, qualora si tratti, come nella specie, di attenuanti generiche.

Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522-01, con statuizione che sul punto il Collegio intende ribadire, ha in particolare ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, dello stesso codice di rito.

Tale deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce difatti a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalle plurime ricadute del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (sul punto anche Sez. 4, n. 29034/2022, Pino.

Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha tn confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]' e1 per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un motivo (di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali per aver la Corte territoriale ritenuto nella specie rilevante la contestata recidiva reiterata (la cui disapplicazione è invocata in questa sede) oltre che confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze ex art. 69 cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto manifestamente infondato, per taluni profili, oltre che proposto per motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituiti da doglianze in fatto, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, per altro culminanti in una richiesta di sostituzione della Suprema Corte al giudice nelle valutazioni di merito (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 2. Occorre premettere che, per il più recente approdo di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034 del 15/06/2022, Pino, in motivazione, e Sez. 4, n. 29036 del 15/06/2022, Fiano, in motivazione). Più nel dettaglio, deve in questa sede ribadirsi che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino. Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione). 2.1. La Corte d'appello, sul punto, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica laddove ha sostanzialmente argomentato la concreta e perdurante inclinazione al delitto dell'imputato, quale fattore criminogeno per la fattispecie sub iudice, dalle plurime precedenti condanne (più di tre), riportate anche con diverse generalità, per delitti anche in materia di stupefacenti taluni dei quali commessi negli anni 2005, 2006, 2010, 2013 e finanche nel 2020. 2.2. Con riferimento agli altri profili di censura, rileva ribadire il principio per cui, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-02; si vedano altresì Sez. 4, n. 29034/2022, Pino. Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione). La Corte territoriale, ancora una volta, ha correttamente applicato il principio appena richiamato con motivazione esente dai prospettati vizi motivazionali. La ratio decidendi del giudizio di equivalenza, difatti, si fonda sulla valutazione della capacità a delinquere dell'imputato desunta, ex art. 133, comma secondo, cod. pen., dalla condotta di vita anteatta di soggetto recidivo reiterato, nei termini già innanzi esplicitati. La valutazione ha avuto ad oggetto anche la circostanza per la quale lo stesso è stato denunciato per ulteriori fattispecie in materia di stupefacenti, commesse in data antecedente ma prossima all'arresto eseguito con riferimento alla fattispecie sub iudice, ed è stato nuovamente arrestato, dopo la sentenza di primo grado, sempre per reati in materia di stupefacenti.2.2.1. A quanto innanzi deve peraltro aggiungersi che, con riferimento alla recidiva reiterata, nella specie, l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è escluso dalla stessa previsione normativa (come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale). La recidiva reiterata, riconosciuta in capo all'imputato dalla Corte territoriale, ex art. 69, comma quarto, cod. proc. pen., partecipa difatti al bilanciamento con divieto di prevalenza, su di essa, delle circostanze attenuanti, con disposizione normativa ritenuta esente da rilievi di incostituzionalità, qualora si tratti, come nella specie, di attenuanti generiche. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522-01, con statuizione che sul punto il Collegio intende ribadire, ha in particolare ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, dello stesso codice di rito. Tale deroga all'ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce difatti a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalle plurime ricadute del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (sul punto anche Sez. 4, n. 29034/2022, Pino. Cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 29036/2022, Fiano, in motivazione). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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