Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2025
ECLI:EU:T:2025:417
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0263_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 aprile 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑263/23)
«Concorrenza – Intese – Procedimento amministrativo – Decisione che ordina un accertamento – Articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Oggetto e finalità dell’accertamento – Obbligo di motivazione – Indizi sufficientemente seri – Tutela della vita privata»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Modifica delle conclusioni iniziali in sede di replica – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84).
(v. punti 13‑15)
2.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di indicare l’oggetto e lo scopo dell’accertamento – Obbligo di procedere a una qualificazione giuridica delle presunte infrazioni – Assenza – Obbligo di indicare il periodo della presunta infrazione – Assenza
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 19‑25, 29‑41, 46)
3.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Obbligo di detenzione da parte della Commissione di indizi sufficientemente seri che consentano di sospettare un’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 58‑86)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Diritto all’inviolabilità del domicilio – Decisione che ordina un accertamento – Rispetto del principio di proporzionalità – Durata dell’accertamento – Osservanza di un termine ragionevole
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)
(v. punti 93‑101)
5.
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Assenza – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 2)
(v. punti 104, 105)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto;
2)
[OSCURATO:PERSONA] AG è condannata alle spese.