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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01177/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Dunitsa (Bulgaria) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2964/21 della Corte di appello di Roma del 20/04/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha ribadito la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia il 9 maggio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla detenzione e cessione a terzi di gr. 506,5 di cocaina e gr. 1.984,00 di hashish e la determinazione della pena nella misura di tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 20.00,00 di multa.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 189, 192, 533 e 546 cod. proc. e vizio di motivazione in relazione all'erronea identificazione come autore del fatto di reato nonché violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della meno grave figura di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente reitera, infatti, le medesime censure già proposte con l'atto di appello, svolte oltre tutto in punto di mero fatto.

In particolare, contesta di essere l'autore della cessione di non irrisori quantitativi compositi di sostanze stupefacenti a tale [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato osservato dagli investigatori nel corso di un servizio di pedinamento nell'atto di eseguire, con modalità repentine, la consegna di un involucro in favore del cessionario.

Quel che il ricorrente in definitiva lamenta è di non essere stato assolto sulla base di un complesso probatorio che reputa gravemente carente sul piano sia oggettivo che soggettivo, soprattutto sul punto dell'identificazione come autore delle condotte in addebito.

Non è, tuttavia, la sede di legittimità quella in cui propriamente l'imputato può svolgere le proprie argomentazioni a confutazione della solidità e sufficienza del quadro probatorio - che dal suo canto la Corte di appello ha vagliato in maniera analitica e approfondita (pagg. 2-3 sent.) - mentre il ricorso consta della semplice riproposizione di temi già sviluppati durante i gradi di merito del giudizio, dimostrando così il ricorrente di non avere colto appieno l'essenza del vaglio di legittimità.

Manifestamente infondata è, inoltre, la tesi della configurabilità della meno grave figura di reato di cui all'art. 73, comma 5 del citato Decreto: con i ricordati valori ponderali resta, infatti, insuscettibile di critica la valutazione della Corte di merito riguardo all'impossibilità di ravvisare nella fattispecie il fatto di lieve entità.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualt. e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 sicembre 2021 Il consigliere :stensore [OSCURATO:PERSONA] te Orla • illo I [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Dunitsa (Bulgaria) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2964/21 della Corte di appello di Roma del 20/04/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha ribadito la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia il 9 maggio 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, relativo alla detenzione e cessione a terzi di gr. 506,5 di cocaina e gr. 1.984,00 di hashish e la determinazione della pena nella misura di tre anni e tre mesi di reclusione ed euro 20.00,00 di multa. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 189, 192, 533 e 546 cod. proc. e vizio di motivazione in relazione all'erronea identificazione come autore del fatto di reato nonché violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della meno grave figura di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. Il ricorrente reitera, infatti, le medesime censure già proposte con l'atto di appello, svolte oltre tutto in punto di mero fatto. In particolare, contesta di essere l'autore della cessione di non irrisori quantitativi compositi di sostanze stupefacenti a tale [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato osservato dagli investigatori nel corso di un servizio di pedinamento nell'atto di eseguire, con modalità repentine, la consegna di un involucro in favore del cessionario. Quel che il ricorrente in definitiva lamenta è di non essere stato assolto sulla base di un complesso probatorio che reputa gravemente carente sul piano sia oggettivo che soggettivo, soprattutto sul punto dell'identificazione come autore delle condotte in addebito. Non è, tuttavia, la sede di legittimità quella in cui propriamente l'imputato può svolgere le proprie argomentazioni a confutazione della solidità e sufficienza del quadro probatorio - che dal suo canto la Corte di appello ha vagliato in maniera analitica e approfondita (pagg. 2-3 sent.) - mentre il ricorso consta della semplice riproposizione di temi già sviluppati durante i gradi di merito del giudizio, dimostrando così il ricorrente di non avere colto appieno l'essenza del vaglio di legittimità. Manifestamente infondata è, inoltre, la tesi della configurabilità della meno grave figura di reato di cui all'art. 73, comma 5 del citato Decreto: con i ricordati valori ponderali resta, infatti, insuscettibile di critica la valutazione della Corte di merito riguardo all'impossibilità di ravvisare nella fattispecie il fatto di lieve entità. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualt. e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 6 sicembre 2021 Il consigliere :stensore [OSCURATO:PERSONA] te Orla • illo I [OSCURATO:PERSONA] DE
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