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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 38974/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censurano vizi motivazionali in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ineriscono a doglianze che, essendo state oggetto di rinuncia da parte del difensore, non sono state devolute alla cognizione dei giudici dell'appello (vedi pag. 2, ove la Corte sottolinea che all'udienza di trattazione la difesa ha rinunciato ai motivi di appello, insistendo per il solo riconoscimento delle attenuanti generiche); Ritenuto che l'ulteriore censura, inerente alla mancata concessione delle suddette attenuanti, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 nonché Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha fatto riferimento alla capacità a delinquere dell'imputata, gravata di numerosi precedenti penali, e all'assenza di elementi positivi da valorizzare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna -ft ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso fa sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censurano vizi motivazionali in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ineriscono a doglianze che, essendo state oggetto di rinuncia da parte del difensore, non sono state devolute alla cognizione dei giudici dell'appello (vedi pag. 2, ove la Corte sottolinea che all'udienza di trattazione la difesa ha rinunciato ai motivi di appello, insistendo per il solo riconoscimento delle attenuanti generiche); Ritenuto che l'ulteriore censura, inerente alla mancata concessione delle suddette attenuanti, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 nonché Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha fatto riferimento alla capacità a delinquere dell'imputata, gravata di numerosi precedenti penali, e all'assenza di elementi positivi da valorizzare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna -ft ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 sette