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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 27616/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, parzialmenteriformando la sentenza del Tribunale di Treviso, emessa l’1 giugno 2021, hadichiarato di non doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine alreato di lesione personale perché estinto per prescrizione ed ha confermato ilgiudizio di responsabilità in relazione al reato di rapina aggravata impropria.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo,violazione di legge e nullità della sentenza impugnata avuto riguardo alla erratanotifica all’imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello.L’atto, infatti, era stato notificato al domicilio eletto dalla ricorrente presso ildifensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che l’aveva assistita per una parte delgiudizio di primo grado, senza avvedersi che, in seno all’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, depositata dalla ricorrente durante il processo diprimo grado ed a seguito della nomina di altro difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lot), l’imputata aveva eletto domicilio presso l’abitazione del di lei conviventesita in [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Belluno, eleggendo domicilio per ilprocedimento incidentale presso il nuovo difensore di fiducia.Presso quest’ultimo domicilio eletto avrebbe dovuto essere notificato l’attointroduttivo del processo di appello, come era stato tempestivamente eccepitocon le conclusioni scritte ivi depositate, essendosi proceduto con rito cameralenon partecipato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

In punto di diritto, l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimentoprincipale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontàdell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale,in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentiteparcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambitodi uno stesso procedimento. (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv.272246–01;Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501-01).2.

Dall’esame degli atti, reso necessario dalla natura processuale dellaquestione, risulta che l’imputata, in seno alla richiesta di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato avanzata durante il giudizio di primo grado il23.10.2019, aveva effettuato due elezioni di domicilio nuove rispetto a quellaprecedente: l’una, presso il suo nuovo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e,l’altra, presso il suo convivente.Alla luce del principio di diritto prima richiamato, il decreto di citazione per ilgiudizio di appello doveva essere notificato presso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] enon presso il precedente professionista che aveva assistito la ricorrente nellaprima parte del processo di primo grado.L’eccezione era stata tempestivamente sollevata dal nuovo difensore nelleconclusioni scritte del processo di appello celebratosi con il rito camerale e,dunque, nella prima occasione utile, con il che, la nullità rilevata non è statasanata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, parzialmenteriformando la sentenza del Tribunale di Treviso, emessa l’1 giugno 2021, hadichiarato di non doversi procedere nei confronti della ricorrente in ordine alreato di lesione personale perché estinto per prescrizione ed ha confermato ilgiudizio di responsabilità in relazione al reato di rapina aggravata impropria.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo,violazione di legge e nullità della sentenza impugnata avuto riguardo alla erratanotifica all’imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello.L’atto, infatti, era stato notificato al domicilio eletto dalla ricorrente presso ildifensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) che l’aveva assistita per una parte delgiudizio di primo grado, senza avvedersi che, in seno all’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, depositata dalla ricorrente durante il processo diprimo grado ed a seguito della nomina di altro difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lot), l’imputata aveva eletto domicilio presso l’abitazione del di lei conviventesita in [OSCURATO:PERSONA], in provincia di Belluno, eleggendo domicilio per ilprocedimento incidentale presso il nuovo difensore di fiducia.Presso quest’ultimo domicilio eletto avrebbe dovuto essere notificato l’attointroduttivo del processo di appello, come era stato tempestivamente eccepitocon le conclusioni scritte ivi depositate, essendosi proceduto con rito cameralenon partecipato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. In punto di diritto, l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimentoprincipale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontàdell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale,in quanto, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., non sono consentiteparcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambitodi uno stesso procedimento. (Sez. 4, n. 12243 del 13/02/2018, Villani, Rv.272246–01;Sez. 5, n. 29695 del 13/05/2016, Chielli, Rv. 267501-01).2. Dall’esame degli atti, reso necessario dalla natura processuale dellaquestione, risulta che l’imputata, in seno alla richiesta di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato avanzata durante il giudizio di primo grado il23.10.2019, aveva effettuato due elezioni di domicilio nuove rispetto a quellaprecedente: l’una, presso il suo nuovo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e,l’altra, presso il suo convivente.Alla luce del principio di diritto prima richiamato, il decreto di citazione per ilgiudizio di appello doveva essere notificato presso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] enon presso il precedente professionista che aveva assistito la ricorrente nellaprima parte del processo di primo grado.L’eccezione era stata tempestivamente sollevata dal nuovo difensore nelleconclusioni scritte del processo di appello celebratosi con il rito camerale e,dunque, nella prima occasione utile, con il che, la nullità rilevata non è statasanata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]