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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21548/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ex art. 611 c.p.p. le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente, che va rideterminata in anni uno, e alla mancata confisca del veicolo, che va disposta.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia propone ri- corso contro la sentenza in epigrafe lamentando che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata irrogata per una du- rata inferiore a quella minima prevista dalla legge e che non sia stata disposta la confisca dell'autovettura.

Evidenzia il PG ricorrente che nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che la durata della sospensione della patente di guida va disposta per anni uno e che consegue la confisca dell'autovettura, mentre poi nel dispositivo si legge di mesi 8 di sospensione della patente e non si fa alcun cenno alla confisca.

Chiede;pertanto fa l'annullamento della sentenza sul punto con ogni conse- guente provvedimento.

2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.

3. Ricordato essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Melzani, Rv. 279349 - 01) va preso atto che il ricorso è fondato per cui, dovendosi assumere provvedimenti caratte- rizzati da discrezionalità, la sentenza impugnata va annullata sul punto relativo alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e della mancata confisca del veicolo con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cremona in diversa composizione

4. Ed invero plurimi sono gli errori in cui incorre il giudice del patteggiamento.

L'imputato, infatti, era chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 186- bis, comma 1 lett. a) e 186-bis, comma 3, in relazione all'articolo 186 comma 2 lett. c), cod. strada perché, quale neopatentato, era stato colto alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 O. Secondo la previsione normativa egli era dunque assoggettabile alle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2 lett. c code strada, ovvero l'ammenda da 1500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida daa uno a due anni, che ai sensi dell'articolo 186 bis comma 3, cod. strada dovevano, tuttavia, essere obbligatoriamente aumentate da un terzo alla metà.

Il giudice del patteggiamento è partito da una pena base di mesi sei di arresto ed euro 4500 di ammenda che, per quanto riguarda la pena detentiva è al di sotto del minimo edittale perché non contempla il sopra richiamato aumento.

L'errore, tuttavia, non è emendabile perché non vi è Acorso sul punto da parte della pubblica accusa.

Altrettanto errata risulta essere la determinazione della durata della sospen- sione della patente di guida che in motivazione risulta indicata in anni uno e in dispositivo in mesi otto.

E si tratta di indicazioni entrambe sbagliate, perché, come visto in precedenza il minimo edittale di anni uno di cui all'articolo 186, comma 2 lett. c), cod. strada, deve essere aumentato da un terzo fino alla metà ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 3, cod. strada, peraltro specificamente richiamato nel capo di imputazione.

Essendoci stato sul punto il fondato ricorso del PG bresciano su tale statui- zione dovrà, allora, ritornare il giudice del rinvio.

Dovrà anche essere disposta, previa verifica che sia di proprietà dell'imputato, la confisca dell'autovettura, statuizione che, peraltro, come rilevato in precedenza, già compare nella motivazione del provvedimento oggi impugnato.

Non dovendosi trascurare che, se il veicolo dovesse risultare appartenere a persona estranea al reato, la confisca non andrà disposta ma la durata della sospensione della patente di guida andrà raddoppiata.

5. In sede di rinvio dovrà essere emendato anche l'ulteriore errore in cui è incorso il giudice del patteggiamento in quanto, in casi come quello che ci occupa, di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quan- tificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo, ma contestualmente (leve ordinare la sospen- sione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del la- voro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estin- zione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (vedasi ex multis Sez. 4 nn. 12262/2018 e 48330/2017) P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata sul punto relativo alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e della mancata confisca del vei- colo con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette ex art. 611 c.p.p. le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente, che va rideterminata in anni uno, e alla mancata confisca del veicolo, che va disposta. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia propone ri- corso contro la sentenza in epigrafe lamentando che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata irrogata per una du- rata inferiore a quella minima prevista dalla legge e che non sia stata disposta la confisca dell'autovettura. Evidenzia il PG ricorrente che nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che la durata della sospensione della patente di guida va disposta per anni uno e che consegue la confisca dell'autovettura, mentre poi nel dispositivo si legge di mesi 8 di sospensione della patente e non si fa alcun cenno alla confisca. Chiede;pertanto fa l'annullamento della sentenza sul punto con ogni conse- guente provvedimento. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 3. Ricordato essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Melzani, Rv. 279349 - 01) va preso atto che il ricorso è fondato per cui, dovendosi assumere provvedimenti caratte- rizzati da discrezionalità, la sentenza impugnata va annullata sul punto relativo alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e della mancata confisca del veicolo con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cremona in diversa composizione 4. Ed invero plurimi sono gli errori in cui incorre il giudice del patteggiamento. L'imputato, infatti, era chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 186- bis, comma 1 lett. a) e 186-bis, comma 3, in relazione all'articolo 186 comma 2 lett. c), cod. strada perché, quale neopatentato, era stato colto alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico riscontrato superiore a 1,5 O. Secondo la previsione normativa egli era dunque assoggettabile alle sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2 lett. c code strada, ovvero l'ammenda da 1500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida daa uno a due anni, che ai sensi dell'articolo 186 bis comma 3, cod. strada dovevano, tuttavia, essere obbligatoriamente aumentate da un terzo alla metà. Il giudice del patteggiamento è partito da una pena base di mesi sei di arresto ed euro 4500 di ammenda che, per quanto riguarda la pena detentiva è al di sotto del minimo edittale perché non contempla il sopra richiamato aumento. L'errore, tuttavia, non è emendabile perché non vi è Acorso sul punto da parte della pubblica accusa. Altrettanto errata risulta essere la determinazione della durata della sospen- sione della patente di guida che in motivazione risulta indicata in anni uno e in dispositivo in mesi otto. E si tratta di indicazioni entrambe sbagliate, perché, come visto in precedenza il minimo edittale di anni uno di cui all'articolo 186, comma 2 lett. c), cod. strada, deve essere aumentato da un terzo fino alla metà ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 3, cod. strada, peraltro specificamente richiamato nel capo di imputazione. Essendoci stato sul punto il fondato ricorso del PG bresciano su tale statui- zione dovrà, allora, ritornare il giudice del rinvio. Dovrà anche essere disposta, previa verifica che sia di proprietà dell'imputato, la confisca dell'autovettura, statuizione che, peraltro, come rilevato in precedenza, già compare nella motivazione del provvedimento oggi impugnato. Non dovendosi trascurare che, se il veicolo dovesse risultare appartenere a persona estranea al reato, la confisca non andrà disposta ma la durata della sospensione della patente di guida andrà raddoppiata. 5. In sede di rinvio dovrà essere emendato anche l'ulteriore errore in cui è incorso il giudice del patteggiamento in quanto, in casi come quello che ci occupa, di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quan- tificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo, ma contestualmente (leve ordinare la sospen- sione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del la- voro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estin- zione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (vedasi ex multis Sez. 4 nn. 12262/2018 e 48330/2017) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata sul punto relativo alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e della mancata confisca del vei- colo con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale d
Sentenza Cassazione n. 21548/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris