CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 13890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla condanna della ricorrente al pagamento di una provvisionale per l'importo del finanziamento ricevuto (nonostante l'asserito intervenuto pagamento pari alla restituzione della somma percepita), è del tutto generico in quanto non si confronta con quanto specificamente indicato nella sentenza9htrisulta provata solamente la quantificazione del danno, ma non la prova liberatoria della restituzione della somma, non risultante dagli atti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Consigliere