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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 04273/2026

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA],che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzioneed in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza del 25 ottobre 2024 aveva annullato una precedente ordinanza, in accoglimento dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava riuniti per continuazione i reati di cui alle sentenze indicate dall’istante.

2. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che, con un unico motivo , deduce violazione di legge processuale poiché la competenza a decidere sull’istanza di applicazione della continuazione sarebbe stata del Tribunale di Catanzaro, poiché l’ultima sentenza passata in giudicato, che radica la competenza, sarebbe stata emessa dal citato Tribunale e divenuta irrevocabile in data 9 luglio 2024, laddove l’istanza di incidente di esecuzione sarebbe pervenuta al Tribunale di Catania il 10 luglio 2024, quando la competenza per l’esecuzione sarebbe già stata del Tribunale di Catanzaro.

Considerato in diritto Il ricorsoè inammissibile. 1.Deve essere disattesa la questione attinente all’attribuzione della diversa competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, al lume del consolidato principio di diritto in virtù del quale,in tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., nel disporre, analogamente all'art. 544, comma primo, cod. proc. pen. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall'art. 25 cod. proc. pen. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi.

Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio di rinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenza di condanna irrevocabile.

Unica eccezione risiede nell’eventualità chenella fase rescissoria del giudizio di rinvio emergano nuove circostanze, che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella stabilita nella sentenza impugnata e dalle qual i derivi una diversa attribuzione di competenza o di giurisdizione (sez.1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029; tale principio si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione: cfr. sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, Zungri, Rv. 278686; sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, confl. comp. in proc.

Lorenzo, Rv. 238844).

1.1. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania è stato investito dalla sentenza di annullamento d ella prima sezione di questa Corte e la relativa competenza è divenuta irretrattabile, poiché la sentenza del Tribunale di Catanzaro, citata dall’ufficio ricorrente, non costituisce evento sopraggiunto nella fase del giudizio rescissorio (ovvero tra la sentenza rescindente del 25 ottobre 2024 e quella rescissoria), ma è divenuta irrevocabile prima della decisione rescindente. 2.Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania deve essere dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 27/11/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale TRIBUNALE DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA],che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzioneed in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza del 25 ottobre 2024 aveva annullato una precedente ordinanza, in accoglimento dell’istanza di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava riuniti per continuazione i reati di cui alle sentenze indicate dall’istante. 2. Avverso il provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che, con un unico motivo , deduce violazione di legge processuale poiché la competenza a decidere sull’istanza di applicazione della continuazione sarebbe stata del Tribunale di Catanzaro, poiché l’ultima sentenza passata in giudicato, che radica la competenza, sarebbe stata emessa dal citato Tribunale e divenuta irrevocabile in data 9 luglio 2024, laddove l’istanza di incidente di esecuzione sarebbe pervenuta al Tribunale di Catania il 10 luglio 2024, quando la competenza per l’esecuzione sarebbe già stata del Tribunale di Catanzaro. Considerato in diritto Il ricorsoè inammissibile. 1.Deve essere disattesa la questione attinente all’attribuzione della diversa competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, al lume del consolidato principio di diritto in virtù del quale,in tema di individuazione del giudice di rinvio, l'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., nel disporre, analogamente all'art. 544, comma primo, cod. proc. pen. del 1930, che nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, sancisce la irretrattabilità del cosiddetto foro commissorio, che rappresenta un principio di ordine generale e di valore assoluto, la cui unica eccezione è prevista dall'art. 25 cod. proc. pen. per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che nessuna rilevanza assume ai fini della competenza, nell'ipotesi di giudizio di rinvio riguardante la fase esecutiva, la sopravvenienza di una ulteriore sentenza di condanna irrevocabile. Unica eccezione risiede nell’eventualità chenella fase rescissoria del giudizio di rinvio emergano nuove circostanze, che abbiano l'effetto di produrre un mutamento della qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella stabilita nella sentenza impugnata e dalle qual i derivi una diversa attribuzione di competenza o di giurisdizione (sez.1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029; tale principio si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione: cfr. sez. 5, n. 11332 del 10/12/2019, Zungri, Rv. 278686; sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, confl. comp. in proc. Lorenzo, Rv. 238844). 1.1. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Catania è stato investito dalla sentenza di annullamento d ella prima sezione di questa Corte e la relativa competenza è divenuta irretrattabile, poiché la sentenza del Tribunale di Catanzaro, citata dall’ufficio ricorrente, non costituisce evento sopraggiunto nella fase del giudizio rescissorio (ovvero tra la sentenza rescindente del 25 ottobre 2024 e quella rescissoria), ma è divenuta irrevocabile prima della decisione rescindente. 2.Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania deve essere dunque dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 27/11/2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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